Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20806/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 1911/02/2021, depositata in data 3 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di accertamento ex artt. 39, comma 1, 40 e 42d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti delcontribuente l’avviso n.

TDY01T00634/2017, con il qualerideterminava il reddito d’impresa nel maggior importo di Euro187.319,18.Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026Data pubblicazione 19/06/2026base della documentazione prodotta dal contribuente, annullavaparzialmente l’avviso di accertamento, in via di autotutela, riducendoil reddito ad Euro 136.410,09.Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catanzaro il detto avviso, limitatamente alla parte nonannullata in autotutela.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, che, in riforma della decisione diprimo grado, dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia delcontendere per effetto dell’annullamento parziale dell’avvisoimpugnato.3.

Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec presso il difensoredomiciliatario del contribuente in secondo grado ed affidato a duemotivi.

La parte privata è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art.36 DLGS546/1992 e 132 n.4 cpc», la nullità della sentenza per graveillogicità; sostiene che la CTR avrebbe in maniera illogica affermatoche con l’atto di autotutela l’Ufficio aveva annullato in toto l’originarioavviso di accertamento, mentre con esso era stata solorideterminata la pretesa.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullaNumero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero di raccolta generale 20806/2026motivazionale che si tramuta in violazione diD ata pluebbgligcaezio ne 19/06/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/04/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/20261.3.

Nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopraData pubblicazione 19/06/2026enucleate (motivazione apparente, inesistente, incomprensibile obasata su affermazioni inconcilianti): la CTR ha affermato chel’avviso di accertamento impugnato dal contribuente era statoannullato e sostituito da un nuovo avviso con il quale l’Ufficio avevarideterminato (in melius per il contribuente) la propria pretesa; diqui l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’originario avviso.La motivazione (condivisibile o meno in punto di diritto, v.infra) non è, in definitiva, illogica, né apparente.2.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 del DLGS 546/1992, in combinato dispostocon l’art. 2-quater DL 30 settembre 1994, n. 564 e del DM 11febbraio 1997, n. 37» per avere la CTR erroneamente ritenuto cheun annullamento parziale dell’avviso di accertamento costituisse unnuovo e diverso atto impositivo e potesse elidere ogni contrastosull’oggetto della lite (ovvero l’avviso originario); opina, di contro,che in capo al contribuente residua in tale ipotesi l’interesse ad unapronuncia sul merito, ovvero sulla legittimità o meno della residuapretesa tributaria.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Risulta invero dall'atto (riportato nel ricorso) di modificain diminuzione del precedente avviso di accertamento che con essosi era proceduto alla diminuzione della pretesa erariale.

Ciò hacomportato non già la sostituzione dell'atto impositivooriginariamente opposto dal contribuente bensì la sua merariduzione quantitativa.

Ciò esclude che ci si trovi di fronte ad un casodi vera e propria autotutela sostitutiva.Nel caso di specie sussiste piuttosto un'ipotesi di meraautoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva, fermirestando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così comeevincibili dall'atto di accertamento (così Cass. 30/01/2018, n. 2246).Ciò corrisponde al principio secondo cui "in tema di accertamentoNumero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avvisoData pubblicazione 19/06/2026non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurrequella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revocaparziale di quello precedente" (Cass. 08/06/2016, n. 11699 e Cass.07/09/2020, n. 18625).In ragione di ciò appare errata la decisione del giudice disecondo grado di ritenere la cessazione della materia del contendere.L'atto impugnato, infatti, è rimasto del tutto vigente, sia purerecante una minore pretesa debitoria con la conseguentepermanenza dell'interesse dell'Agenzia a vedere riconosciuto ilproprio credito tributario e quello oppositivo del contribuente, voltoa negare la pretesa.Da ciò, l'effettiva necessità che il giudice territoriale sipronunciasse - ponendosi, in tal modo, pur sempre nell'ambito dellatipica cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimitàdell'atto impositivo opposto - sulla fondatezza della (residua) pretesaerariale.2.3.

La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità; il giudice del rinvio si atterrà al seguenteprincipio di diritto: «in tema di accertamento delle imposte, lamodificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime unanuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria,sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quelloprecedente.

Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non puòcomportare la cessazione della materia del contendere, in quantopermane l'interesse della pubblica amministrazione a vederriconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente anegare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria ètenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesaerariale».Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo esame provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 1911/02/2021, depositata in data 3 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di accertamento ex artt. 39, comma 1, 40 e 42d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti delcontribuente l’avviso n. TDY01T00634/2017, con il qualerideterminava il reddito d’impresa nel maggior importo di Euro187.319,18.Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026Data pubblicazione 19/06/2026base della documentazione prodotta dal contribuente, annullavaparzialmente l’avviso di accertamento, in via di autotutela, riducendoil reddito ad Euro 136.410,09.Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catanzaro il detto avviso, limitatamente alla parte nonannullata in autotutela.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, che, in riforma della decisione diprimo grado, dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia delcontendere per effetto dell’annullamento parziale dell’avvisoimpugnato.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec presso il difensoredomiciliatario del contribuente in secondo grado ed affidato a duemotivi. La parte privata è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 17 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art.36 DLGS546/1992 e 132 n.4 cpc», la nullità della sentenza per graveillogicità; sostiene che la CTR avrebbe in maniera illogica affermatoche con l’atto di autotutela l’Ufficio aveva annullato in toto l’originarioavviso di accertamento, mentre con esso era stata solorideterminata la pretesa.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullaNumero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero di raccolta generale 20806/2026motivazionale che si tramuta in violazione diD ata pluebbgligcaezio ne 19/06/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/20261.3. Nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopraData pubblicazione 19/06/2026enucleate (motivazione apparente, inesistente, incomprensibile obasata su affermazioni inconcilianti): la CTR ha affermato chel’avviso di accertamento impugnato dal contribuente era statoannullato e sostituito da un nuovo avviso con il quale l’Ufficio avevarideterminato (in melius per il contribuente) la propria pretesa; diqui l’estinzione del giudizio avente ad oggetto l’originario avviso.La motivazione (condivisibile o meno in punto di diritto, v.infra) non è, in definitiva, illogica, né apparente.2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 del DLGS 546/1992, in combinato dispostocon l’art. 2-quater DL 30 settembre 1994, n. 564 e del DM 11febbraio 1997, n. 37» per avere la CTR erroneamente ritenuto cheun annullamento parziale dell’avviso di accertamento costituisse unnuovo e diverso atto impositivo e potesse elidere ogni contrastosull’oggetto della lite (ovvero l’avviso originario); opina, di contro,che in capo al contribuente residua in tale ipotesi l’interesse ad unapronuncia sul merito, ovvero sulla legittimità o meno della residuapretesa tributaria.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Risulta invero dall'atto (riportato nel ricorso) di modificain diminuzione del precedente avviso di accertamento che con essosi era proceduto alla diminuzione della pretesa erariale. Ciò hacomportato non già la sostituzione dell'atto impositivooriginariamente opposto dal contribuente bensì la sua merariduzione quantitativa. Ciò esclude che ci si trovi di fronte ad un casodi vera e propria autotutela sostitutiva.Nel caso di specie sussiste piuttosto un'ipotesi di meraautoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva, fermirestando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così comeevincibili dall'atto di accertamento (così Cass. 30/01/2018, n. 2246).Ciò corrisponde al principio secondo cui "in tema di accertamentoNumero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avvisoData pubblicazione 19/06/2026non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurrequella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revocaparziale di quello precedente" (Cass. 08/06/2016, n. 11699 e Cass.07/09/2020, n. 18625).In ragione di ciò appare errata la decisione del giudice disecondo grado di ritenere la cessazione della materia del contendere.L'atto impugnato, infatti, è rimasto del tutto vigente, sia purerecante una minore pretesa debitoria con la conseguentepermanenza dell'interesse dell'Agenzia a vedere riconosciuto ilproprio credito tributario e quello oppositivo del contribuente, voltoa negare la pretesa.Da ciò, l'effettiva necessità che il giudice territoriale sipronunciasse - ponendosi, in tal modo, pur sempre nell'ambito dellatipica cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimitàdell'atto impositivo opposto - sulla fondatezza della (residua) pretesaerariale.2.3. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità; il giudice del rinvio si atterrà al seguenteprincipio di diritto: «in tema di accertamento delle imposte, lamodificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime unanuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria,sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quelloprecedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non puòcomportare la cessazione della materia del contendere, in quantopermane l'interesse della pubblica amministrazione a vederriconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente anegare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria ètenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesaerariale».Numero registro generale 600/2022Numero sezionale 4982/2026Numero di raccolta generale 20806/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo esame provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris