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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25515/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'accertata limitata capacità di intendere di volere, adeguatamente apprezzata, non fosse incompatibile con la dolosa condotta del ricorrente resa palese dalle azioni in concreto poste in essere nei confronti delle forze dell'ordine intervenute per evitare che il Russi continuasse a creare problemi agli altri soggetti presenti che già prima dell'arrivo dei militari tentavano di contenere l'azione di costui, rilevando come le modalità della condotta manifestatasi con una articolata azione di violenza consistita nel tirare pugni e calci ai militari in divisa intervenuti fossero finalizzate ad opporsi all'attività d'ufficio del medesimi e perfettamente in linea con le conseguenti lesioni provocate; osservato che il ricorrente, in ordine ad entrambi i motivi dedotti, tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità operata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'accertata limitata capacità di intendere di volere, adeguatamente apprezzata, non fosse incompatibile con la dolosa condotta del ricorrente resa palese dalle azioni in concreto poste in essere nei confronti delle forze dell'ordine intervenute per evitare che il Russi continuasse a creare problemi agli altri soggetti presenti che già prima dell'arrivo dei militari tentavano di contenere l'azione di costui, rilevando come le modalità della condotta manifestatasi con una articolata azione di violenza consistita nel tirare pugni e calci ai militari in divisa intervenuti fossero finalizzate ad opporsi all'attività d'ufficio del medesimi e perfettamente in linea con le conseguenti lesioni provocate; osservato che il ricorrente, in ordine ad entrambi i motivi dedotti, tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali con completezza e logicità operata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris