CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 23697/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGA – p.i.v.a. 0 2 698540016 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procur a special e a margine de l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, Lido di Ostia, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “ Farmafactoring ” s.p.a.) – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura autenticata in data 14.7.2017 a ministero notar Trimarchi, rappresentata e difesa in virtù di procur a special e su fogli o allegat o in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3319/2017della Corte d’Appello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 1 8 . 7 .20 1 3 la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.adiva i l Tribunale di Milano . Esponeva che era creditricedell’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 2.398.671,22, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002, in quanto cessionaria pro solutodi crediti vantati da altre società nei confronti della stessa “[OSCURATO:PERSONA]”. Chiedeva ingiungersi all’ “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento della somma anzidettacon gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. 2.Con decreto n. 38377/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione . 3. L’“[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione. Deduceva, peraltro, l’avvenutopagamento della sorte capitale . Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . Dava attoche, in conseguenza dei pagamenti eseguiti a seguito della notifica dell’ingiunzione, il creditoper il capitale si era ridotto ad euro 3.925,29. Chiedeva quindila condanna al pagamento di tale importo con gli interessiex d.lgs. n. 231/2002 sull’originario ammontaredi euro 2.398.671,22.5.Con sentenza n. 12379/2015 il t ribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannaval’ “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento della somma di euro 2.872,41, con gli interessiex d.lgs. n. 231/2002 sul quantum di euro 2.398.671,22 . 6. L’ “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello. Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . 7.Con sentenza n. 331 9 – 5/14.7. 201 7 la Co rte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellantealle spese del grado. Premetteva- per quel che qui rileva – la corte che l ’ “Azienda” appellante avevaaddotto che sarebbe stato da reputar operante nei suoi confronti, siccome ente avente personalità giuridica pubblica, il principio per cui le obbligazionidelle “A.S.L.”, in quanto “chiedibili”, sono da adempiere presso la sede dell’ufficio di tesoreria, sicché in difetto di sua formale costituzione in mora la scadenza del termine di pagamento non era atta a determinare l’automatica insorgenza del debito per interessi(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Premetteva poi che l’appellante aveva addotto che gli interessi , qualora dovuti, sarebbero stati da computare al tasso legale in considerazione della natura finanziaria dell’operazione intercorsatra le società cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Esponeva dunque, la corte, in ordine alla prima doglianza, che, sebbene le aziende ospedaliere fossero state equiparate alle “A.S.L.”, nondimeno, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 di recepimento della direttiva 2000/35/CE, gli interessi dovevano reputarsi automaticamente decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza necessità alcuna di una formale costituzione in mora(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Alriguardo esponeva altresì che il d.lgs. n. 231/2002, in vigore dal 7.11.2002, era nella specie senz’altroapplicabile, siccome le fatture per cui era controversia risultavano tutte emesse dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Esponeva la corte, in ordine alla seconda doglianza,che la circostanza per cui le cessioni intercorse tra le cedenti e la “[OSCURATO:PERSONA]” integrassero gli estremi di un’operazione finanziaria, non alterava la natura commerciale delle forniture di prodotti sanitari eseguite, verso corrispettivo, dalle originarie cedenti in favore dell’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 7). 8.Avverso tale sentenza l’ “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso ; ha premesso che non intende esperire impugnazione avverso il capo della statuizione di seconde cure che ha disconosciuto la necessità di una formale costituzione in mora ai fini della decorrenza degli interessi(cfr. ricorso, pag. 5); quindi, hachiesto la cassazione dell’impugnato dictumin base a due motivi con ogni conseguente statuizione . La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “Farmafactoring” s.p.a.)ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricors o con il favore delle spese . 9.Con ordinanza interlocutoria in data 15.11.2023/6.3.2024 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo,onde valutare l’incidenza nel la specie del la sentenza n. 35092 del 14.12.2023delle Sezioni Unite di questa Corte. 10.La ricorrente ha depositato memorie. Del pari ha depositato memoria la controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1e 2 del d.lgs. n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012. Deduce che ha errato la Corte di Milano a negare natura finanziaria a ll e operazioni intercors e tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e le proprie cedenti (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce dunque che non vi è margine per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, “posto che (…) il predetto decreto si applica unicamente alle transazioni commerciali , ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (così ricorso, pag. 8). Deduce quindi che la cor te di merito avrebbe dovuto applicare gli interessi legali, ossia il tasso “indicato all’articolo 18 del Capitolato Generale d’Oneri per la Fornitura dei Beni e Servizi approvato con determina 479 del 15.6.06 e recepito con determinazione ASO n. 623 del 22.6.2007” (così ricorso, pag. 7). Deduce infine che la soluzione fat ta propria dalla corte di merito importa duplicazione della pretesa di controparte relativa agli interessi , interessi che “[OSCURATO:PERSONA]”, in veste di factornell’ambito del contratto di factoring siglato con le società cedenti, ha già conseguito (cfr.ricorso, pag. 9). 12.Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Milano ha statuito in modo conforme all’elaborazione di questo Giudice del diritto.Invero, questa Corte non può che ribadire le statuizioni di cui alla propria sentenza n. 7160 del 18.3.2024, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 7330/2017 r.g. trala “U.B.I. Factor” s.p.a., cessionaria dei crediti vantati dalla “Siram” s.p.a., e l’ “[OSCURATO:PERSONA] I di Roma”. 13.Su tale premessa vanno nella specie rimarcati i seguenti profili. In primo luogo, la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.si è resa cessionaria di crediti vantati da altre società nei confronti dell’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” per forniture di prodotti sanitari all’ente ospedaliero (cfr. sentenza d’appello, pag. 7; cfr. ricorso, pag. 2). E le società cedenti avevano sicuramenteveste di imprenditori commerciali. In secondo luogo, si controverte nella specie in ordine al corrispettivo di forniture rese all’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” dalle cedenti, danti causa, della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. i n epoca successiva al 1° gennaio 2003, siccome le fatture sono state emesse posteriormente a tale data (cfr. sentenza d’appello, pag. 6, ove è richiamato il ricorso per decreto ingiuntivo). E, ben vero, il profilo concernente l’applicabilità ratione temporisdel d.lgs. n. 231/2002 con specifico riferimento all’epoca di perfezionamento delle operazioni commerciali intercorse tra le danti causa –cedenti - della controricorrente e la ricorrente, epoca quale rifless a dalla data di emissione delle fatture, tutte risalenti a momento posteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è stato oggetto di puntuale censura con i motivi di ricorso per cassazione, sicché il medesimo profilo è “coperto” da giudicato “interno”.In terzo luogo, a nulla rileva la natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e le proprie cedenti. Va al riguardo condiviso il rilievo formulato in parte quadalla Corte di Milano (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Va al riguardosoggiunto, da un canto, che pur l’attività finanziaria è attività di impresa – evidentemente commerciale – riconducibile alle prefigurazioni dell’art. 2195 cod. civ. (ai sensi dell’art. 2195, 1° co., n. 4, cod. civ. è attività d’impresa commerciale anchel’attività bancaria, che per giunta contempla, ex art. 10 t.u.b., pur la raccolta del risparmio oltre che l’esercizio del credito). Va al riguardo soggiunto, d’altro canto, che la cessione del credito attribuisce al cessionario la qualità di creditore(cfr. Cass. 2.6.1977, n. 2243) in relazione alle ragioni già facenti capo allecedenti, ragioni di certo “commerciali”. In quarto luogo, non si prospetta il rischio prefigurato dalla ricorrente di duplicazione del pagamento degli interessi(cfr. ricorso, pag. 9). Invero, quanto la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha ottenuto dall e proprie cedenti costituisce il corrispettivo afferente allo specifico rapporto tra essa cessionaria e le cedenti, che lascia impregiudicato il diritto della cessionariaagli accessori dei crediti ceduti(cfr. Cass. 9.4.2024, n. 9479, secondo cui, in tema di cessione del credito, la previsione del 1° co.dell’art. 1263 cod. c iv ., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione). 14.Nel quadro delle operate puntualizzazioni vengono in evidenza nel caso de quo, ratione temporis, le disposizioni d i cui all’originaria formulazione del d.lgs. n. 231del 9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(il “considerando” n. 22 della direttiva 2000/35/CE –richiamato in premessa dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-299/19 – così recita: “ l a presente d irettiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (…)”). Ossia le disposizioni di cui alla formulazione del d.lgs. n. 231/2002applicabile a decorrere dal 7.11.2002 ai contratti conclusi a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ex art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo)e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il d.lgs. n. 192 del 9.11.2012. 15. Più esattamente, in questi termini, vengono in risalto le seguenti disposizioni dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002. Innanzitutto, le seguenti previsioni dell’art. 2, rubricato “definizioni”: ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una liberaprofessione; (…) . Altresì, la previsione del 1° co. dell’art. 3, rubricato “responsabilità del debitore”: il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri (…) . Inoltre, le previsioni dell’art. 4, rubricato “decorrenza degli interessi moratori”, segnatamente del 1° co.: gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ; segnatamente del 2° co.: salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: (…) .Infine, la previsione del 1° co. dell’art. 5, rubricato “saggio degli interessi”: salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (…) . 16. Al cospetto del quadro normativo testé delineato non possono che formularsi i rilievi che seguono. In primo luogo, l’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”è senz’altro qualificabile in guisa di “pubblica amministrazione” alla stregua dell’ampia nozione di cui alla lett. b) dell’art. 2 cit. In secondo luogo, le forniture di prodotti sanitari che le società cedenti –danti causa - della “Banc a Farmafactoring” e l’ “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”ebbero a stipulare, sono senz’altro ascrivibil i alla definizione di “transazione commerciale” di cui alla lett. a) dell’art. 2 cit. In terzo luogo, la controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” ha senz’altro diritto (ex art. 3, 1° co., cit.)alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. A t al ultimo riguardo si ribadisce che l’ incipit del 1° co. dell’art. 5 cit. fa espressamente salvo il diverso accordo tra le parti e tuttavia di un diverso accordo tra le parti non si ha riscontro. Invano, perciò,la ricorrente invoca l’applicazione degli interessi legali, ossia degli interessi al tasso “indicato all’articolo 18 del Capitolato Generale d’Oneri per la Fornitura dei Beni e Servizi approvato con determina 479 del 15.6.06 e recepito con determinazione ASO n. 623 del 22.6.2007” (così ricorso, pag. 7).17.I surriferiti rilievi sono perfettamente in linea con le puntualizzazioni cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fatto luogo, di recente, con la sentenza del 18.11.2020 nella causa C-299/19. Con la menzionate pronunciala Corte di giustizia ha chiarito (al paragrafo n. 54) che l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative [nella occasione delibata dalla Corte di giustizia con la menzionata pronuncia]agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l’obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall’altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l’effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri . E tanto, ben vero, la Corte ha chiarito dopo aver premessotestualmente: il tenore letterale dell’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35 (…) enuncia due condizioni affinché un’operazione sia sussumibile nella nozione di “transazione commerciale” ivi prevista . Essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, comportare la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo [v., per analogia, sentenza del 9 luglio2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C-199/19, EU:C:2020:548, punto 24] . Per quanto riguarda la prima condizione, la cui interpretazione non pone dubbi al giudice del rinvio, è sufficiente ricordare che la nozione di “pubblica amministrazione” è definita all ’ articolo 2, punto 1, secondo comma, della direttiva 2000/35 come riferita a “qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici”, mentre quella di “impresa” è definita all’articolo 2, punto 1, terzo comma, di tale direttiva come relativa a “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona”. Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al punto 39 della presente sentenza, secondo cui la transazione di cui trattasi deve “comportare la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo”, occorre rilevare che la direttiva 2000/35, conformemente al suo articolo 1, letto alla luce dei suoi considerando 13 e 22, è applicabile ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali, comprese quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei contratti con consumatori e di altri tipi di pagamenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva . 18.L’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 (nella specie nella sua originaria formulazione)si accredita viepiù alla luce del seguente recente arresto delle sezioni unite di questa Corte. Invero, le sezioni unite hanno esplicitato che r ientran o nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori exart. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092). 19.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatto decisivo. Deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto, ai fini della inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, della circostanza per cui il reale referente delle forniture effettuate alle aziende sanitarie è la Regione Piemonte (per il riferimento alla Regione Piemonte cfr. ricorso, pag. 10). Deduce segnatamente che al pagamento delle forniture provvede indirettamente la Regione, il che preclude l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, siccome non si è al cospetto di un rapporto contrattuale di natura “privatistico/imprenditoriale”(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che “l’erogazione dei servizi sanitari deve essere assicurata anche se cagiona sicure perdite” (così ricorso, pagg. 10 –11). 20.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 21.La ricorrente ha espressamente qualificato il secondo mezzo ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. D’altronde, la ricorrent e , con l’esperito mezzo, sollecita questa Corte al riesame di un profilo afferente al giudizio “di fatto”(è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 22.Su tale scorta si rileva e si reputa quanto segue. Il giudizio di appello è stato iscritto a ruolo nel 2015. Il secondo dictumha integralmente confermato il primo dictum. Si applica conseguentemente ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774, secondo cui nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse). 23.Si soggiunge comunque che la ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” il profilo di cui ha lamentato l’omesso esame sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (al riguardo cfr. memoria controricorrente, pag. 1, secondo cui “non vi è neppure alcuna specifica allegazione, né tantomeno dimostrazione, in ordine ad una partecipazione della Regione”. Cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, secondo cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come”e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761) 24.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”, a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.