CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11776/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza (v. pag. 5 ove si precisa che i numerosi e significativi precedenti penali dell'imputatot giustificavano la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, risultando il nuovo reato la prosecuzione di un percorso delinquenziale mai interrotto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C scuolo Gi