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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28094/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile, con allegata nota spese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità; considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già 'spese', senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione; evidenziato, peraltro, che la Corte, incentra l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi indiziari e non sulla semplice disponibilità della carta elettronica su cui sono stati effettuati i pagamenti, in ogni caso non smentita dalla dichiarazione di smarrimento della titolare della carta, che non dimostra con certezza che il [OSCURATO:PERSONA] (oltre alla correa) ne avesse l'uso all'epoca di commissione del reato; che tali considerazioni, non essendo manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede riconsiderate, pena la violazione delle regole processuali ed ordinamentali che impediscono a questa Corte la rivalutazione del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile, con allegata nota spese; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità; considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già 'spese', senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione; evidenziato, peraltro, che la Corte, incentra l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi indiziari e non sulla semplice disponibilità della carta elettronica su cui sono stati effettuati i pagamenti, in ogni caso non smentita dalla dichiarazione di smarrimento della titolare della carta, che non dimostra con certezza che il [OSCURATO:PERSONA] (oltre alla correa) ne avesse l'uso all'epoca di commissione del reato; che tali considerazioni, non essendo manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede riconsiderate, pena la violazione delle regole processuali ed ordinamentali che impediscono a questa Corte la rivalutazione del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non possono essere liquidate spese alla parte civile, che si è limitata nella memoria a chiedere la conferma della pronuncia appellata, senza alcuno sforzo argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese. Così deciso,
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