Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 dicembre 2024

Cassazione n. 34979/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1567/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2127/2023 depositata il 26/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione della metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, previa compensazione della meta, in euro 1500,00, oltre 100,00 per esborsi, le spese generali e gi accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 24/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1567/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2127/2023 depositata il 26/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della rinuncia; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione della metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, previa compensazione della meta, in euro 1500,00, oltre 100,00 per esborsi, le spese generali e gi accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34979/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris