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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19177/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 3 giugno 2019 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i difensori dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], hanno formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la difesa dell'imputato che ha concluso come da ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 3 giugno 2019, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che, ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter, commi primo; secondo, numero 1, prima parte; terzo ultima parte, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, e operata la riduzione ex art. 117 cod. pen., lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione.

Lo ha condannato, altresì, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno subito dall'Agenzia delle entrate da liquidarsi in separata sede. [OSCURATO:PERSONA], qui non ricorrente, è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 323 e 615-ter cod. pen. perché, nella sua qualità di direttore dell'Agenzia delle entrate di Chiari e, quindi, di pubblico ufficiale, abusando delle sue funzioni, consentiva/ dal 16 dicembre 2009 sino al 28 gennaio 2010, l'uso del proprio computer al Musso, ex dipendente della medesima agenzia, per poter accedere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ed eseguire per finalità sue personali, in quanto commercialista, interrogazioni sulle posizioni fiscali di alcuni contribuenti. [OSCURATO:PERSONA], è stato originariamente contestato esclusivamente il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., ma il giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti e nel qualificarli, ha evidenziato che essi erano i medesimi di quelli addebitati al Lanzara e, di conseguenza, li ha qualificati come commessi in concorso con pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 615-ter, commi 1, 2, numero 1, prima parte e n. 3, ultima parte, cod. pen.

Dal mutamento del titolo di reato è derivato l'aggravamento della pena.

Il giudice distrettuale ha disatteso lo specifico motivo d'appello del Musso, concernente la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra contestazione e condanna (al Musso, si ripete, è stata contestata nel capo di imputazione solo la violazione dell'art. 615-ter cod. pen.), ha concesso le attenuati generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e, conseguentemente, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione.

Ha altresì revocato la sospensione condizionale della stessa.

Ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato avendo ritenuto, conformemente alla sentenza di primo grado, la sussistenza delle aggravanti.

2. Ricorre per cassazione solo [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato due motivi.

2.1. Con il primo, lamenta la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza in punto di affermazione della responsabilità penale poiché, contrariamente a quanto da questa ritenuto, egli non era a conoscenza del divieto di consultazione dei dati dei contribuenti gravante sugli ex dipendenti avendone avuto contezza solo quando, il 28 gennaio 2010, gli era pervenuta la comunicazione di revoca dell'abilitazione al servizio telematico.

Del tutto incongruo è poi il richiamo, contenuto in sentenza, per rafforzare la tesi della conoscenza da parte dell'imputato del divieto per gli ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, della condanna definitiva per associazione per delinquere e altri reati tributari pronunziata nei suoi confronti non essendo tali fattispecie criminose, peraltro commesse successivamente, in alcun modo collegate con il reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 522 cod. proc. pen. poiché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. non è stata contestata neanche in fatto.

Rileva che, non solo nel capo di imputazione non è stata indicata la qualifica di pubblico ufficiale del Lanzara, ma non è stato neanche contestato che gli accessi al sistema informatico erano avvenuti con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale.

Ne deriva, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. e la prescrizione del reato in quanto commesso sino a gennaio 2010.

Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Ed invero, al di là dell'inconferente richiamo contenuto nella sentenza impugnata, ad altra condanna riportata dall'imputato per associazione a delinquere e reati tributari poiché non risulta alcun collegamento diretto tra tali reati e la fattispecie criminosa per cui è ricorso, nessuna contraddizione o manifesta illogicità è da riscontrarsi nella motivazione del Giudice distrettuale là dove ricostruisce i fatti e riconosce la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate.

E' incontestato, infatti, che il Musso, ex dipendente dell'Agenzia delle entrate, abbia avuto accesso, senza averne titolo, ai dati di quest'ultima tramite il sistema in uso al Lanzara, direttore della sede di Chiari.

Gli accessi, si ripete incontestati, sono dunque avvenuti abusivamente utilizzando le credenziali di chi, invece, ne aveva titolo.

Né assume rilievo la contestazione secondo cui il ricorrente non fosse a conoscenza del divieto per gli ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di consultazione dei dati dei contribuenti in quanto, trattandosi di banche-dati destinate a un'utilizzazione esclusiva è evidente — sussistendo, peraltro, dei meccanismi di protezione informatica — che, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei, commette il reato la persona (ormai) estranea all'organizzazione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione,

3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Per le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01) e la costante giurisprudenza successiva (ex multis, Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Atia, Rv. 276590; Sez. 5, n. 49142 del 30/09/2019, Zhelyazkov, Rv. 278052) «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato [•..] la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato».

Con riferimento alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, le Sezioni Unite "Sorge" hanno poi precisato che «le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» e che, ove il risultato della valutazione della sussistenza di tali connotazioni, demandata in primis al pubblico ministero, non sia esplicitato nell'imputazione, «la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale».

In tali casi, dunque, non può prescindersi dall'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, al fine di portarla a conoscenza della difesa e, quindi, non può ravvisarsi «una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie».

In conclusione, quindi, la sentenza di condanna che ritenga sussistente una circostanza aggravante mai contestata, deve ritenersi pronunciata, nella parte concernente tale statuizione, in violazione di disposizioni relative all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D'Alba, Rv. 258067; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748).

Applicando siffatti principi alla vicenda che qui ci occupa deve osservarsi quanto segue.

Le circostanze ravvisate dai giudici di merito, ossia la commissione dell'accesso abusivo da pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con la violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio (art. 615-ter, comma secondo, n. 1 cod. pen.) e con riguardo a un sistema informatico di interesse pubblico (art. 615-ter, comma 3, cod. pen.) contengono entrambe delle componenti valutative.

Con riferimento all'ultima delle due circostanze, questa Corte ha già rilevato come siano dibattuti i criteri per identificare come "pubblico" un sistema informatico e che essi debbano essere individuati «anche sulla scorta delle indicazioni di fonte comunitaria», avendo riguardo all' «interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l'attività stessa è istituzionalmente collegata» per individuare, pure nell'ambito di attività poste in essere da soggetti privati, quelle «di rilievo pubblicistico» (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina; Sez. 5, n. 10121 del 18/12/2014, dep. 2015, Vasilev, Rv. 262610; Sez. 5, n. 1934 del 13/12/2010, dep. 2011, Grimaldi, Rv. 249049).

Nessun dubbio sussiste, quindi, sulla natura valutativa di siffatta circostanza.

Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. deve rilevarsi che, come di recente precisato da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 72 del 20/11/2020, dep. 2021, Piccolo, Rv. 280144), non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell'agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato.

Ne deriva che, anche con riferimento a tale aggravante, non può revocarsi il dubbio che essa abbia un contenuto eminentemente valutativo e che, quindi, anche per essa, debbano trovare applicazione i principi come sopra riportati.

Ciò premesso, si rileva che la Corte distrettuale non ha fatto buon uso di siffatti principi in quanto ha ritenuto sufficiente innanzitutto il mero richiamo all'art. 615-ter cod. pen. nella sua globalità e ha escluso qualunque componente valutativa in ordine alla natura pubblica del sistema di informatico dell'Agenzia delle entrate.

Ma ciò che più conta è che non solo nel capo di imputazione non sono menzionate le circostanze, ma che, con riferimento alla posizione del Musso, ci si è limitati ad ascrivere al medesimo di aver utilizzato il computer in uso al direttore dell'Agenzia per accedere ai sistema dell'anagrafe tributaria al fine di eseguire, per finalità sue proprie, collegate alla professione di commercialista esercitata, interrogazioni sulle posizioni personali dei contribuenti senza menzionare o richiamare neanche con riferimento alla posizione dell'altro coimputato, le norme in tema di concorso di persona e alcuna delle aggravanti poi ritenute dai giudici di merito.

In tale situazione, dunque, non solo le aggravanti non sono state contestate in fatto, ma deve ritenersi che esse non siano state neanche contestate. i? Per effetto dell'esclusione di dette aggravanti, il termine massimo di prescrizione del reato in imputazione, «accertato in data 19 marzo 2010» e punito con la pena detentiva massima di tre anni di reclusione, deve essere individuato in sette anni e sei mesi, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen., e, pur tenendosi conto della sospensione di tale termine a causa del legittimo impedimento del difensore dell'imputato (dal 24 gennaio al 23 maggio 2017) e dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali (dal 23 maggio 2017 al 22 febbraio 2018), esso è spirato successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado resa il 21 giugno 2018 e anteriormente a quella di appello resa il 3 giugno 2019.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 57 Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende la conferma delle statuizioni civili. er.

Il principio della soccombenza avrebbe imposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, ma, nel caso di specie, non si può pervenire a tale pronuncia in quanto la richiesta di liquidazione è stata formulata con una mera nota allegata ad una memoria depositata a mezzo pec, non avendo il difensore, al momento in cui è stata chiamata la causa e trattato il processo, partecipato all'udienza per la quale era stata fissata la trattazione orale.

Alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile osta il combinato disposto degli artt. 523, commi 1 e 2, e 614, comma 4, cod. proc. pen., e 153 disp. att. cod. proc. pen., che impone al difensore di tale parte civile di partecipare personalmente all'udienza per formulare e illustrare le proprie conclusioni e, solo all'esito della discussione, di depositare le conclusioni scritte e la nota spese.

Nel corso del giudizio non è ammesso, dunque, alcun "surrogato" - quale il deposito di una memoria difensiva in cancelleria - ad una attività che deve essere esplicata innanzitutto mediante la partecipazione alla discussione in udienza, nel rispetto del principio dell'oralità che qualifica il processo penale anche nella trattazione delle questioni concernenti l'azione civile (in questo senso, secondo l'orientamento che appare maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882 - 02; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Messini, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Nulla sulle spese di parte civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 3 giugno 2019 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i difensori dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], hanno formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la difesa dell'imputato che ha concluso come da ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 3 giugno 2019, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che, ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter, commi primo; secondo, numero 1, prima parte; terzo ultima parte, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, e operata la riduzione ex art. 117 cod. pen., lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione. Lo ha condannato, altresì, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno subito dall'Agenzia delle entrate da liquidarsi in separata sede. [OSCURATO:PERSONA], qui non ricorrente, è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 323 e 615-ter cod. pen. perché, nella sua qualità di direttore dell'Agenzia delle entrate di Chiari e, quindi, di pubblico ufficiale, abusando delle sue funzioni, consentiva/ dal 16 dicembre 2009 sino al 28 gennaio 2010, l'uso del proprio computer al Musso, ex dipendente della medesima agenzia, per poter accedere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ed eseguire per finalità sue personali, in quanto commercialista, interrogazioni sulle posizioni fiscali di alcuni contribuenti. [OSCURATO:PERSONA], è stato originariamente contestato esclusivamente il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., ma il giudice di primo grado, nel ricostruire i fatti e nel qualificarli, ha evidenziato che essi erano i medesimi di quelli addebitati al Lanzara e, di conseguenza, li ha qualificati come commessi in concorso con pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 615-ter, commi 1, 2, numero 1, prima parte e n. 3, ultima parte, cod. pen. Dal mutamento del titolo di reato è derivato l'aggravamento della pena. Il giudice distrettuale ha disatteso lo specifico motivo d'appello del Musso, concernente la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra contestazione e condanna (al Musso, si ripete, è stata contestata nel capo di imputazione solo la violazione dell'art. 615-ter cod. pen.), ha concesso le attenuati generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e, conseguentemente, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione. Ha altresì revocato la sospensione condizionale della stessa. Ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato avendo ritenuto, conformemente alla sentenza di primo grado, la sussistenza delle aggravanti. 2. Ricorre per cassazione solo [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza in punto di affermazione della responsabilità penale poiché, contrariamente a quanto da questa ritenuto, egli non era a conoscenza del divieto di consultazione dei dati dei contribuenti gravante sugli ex dipendenti avendone avuto contezza solo quando, il 28 gennaio 2010, gli era pervenuta la comunicazione di revoca dell'abilitazione al servizio telematico. Del tutto incongruo è poi il richiamo, contenuto in sentenza, per rafforzare la tesi della conoscenza da parte dell'imputato del divieto per gli ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, della condanna definitiva per associazione per delinquere e altri reati tributari pronunziata nei suoi confronti non essendo tali fattispecie criminose, peraltro commesse successivamente, in alcun modo collegate con il reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 522 cod. proc. pen. poiché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. non è stata contestata neanche in fatto. Rileva che, non solo nel capo di imputazione non è stata indicata la qualifica di pubblico ufficiale del Lanzara, ma non è stato neanche contestato che gli accessi al sistema informatico erano avvenuti con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale. Ne deriva, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. e la prescrizione del reato in quanto commesso sino a gennaio 2010. Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Ed invero, al di là dell'inconferente richiamo contenuto nella sentenza impugnata, ad altra condanna riportata dall'imputato per associazione a delinquere e reati tributari poiché non risulta alcun collegamento diretto tra tali reati e la fattispecie criminosa per cui è ricorso, nessuna contraddizione o manifesta illogicità è da riscontrarsi nella motivazione del Giudice distrettuale là dove ricostruisce i fatti e riconosce la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate. E' incontestato, infatti, che il Musso, ex dipendente dell'Agenzia delle entrate, abbia avuto accesso, senza averne titolo, ai dati di quest'ultima tramite il sistema in uso al Lanzara, direttore della sede di Chiari. Gli accessi, si ripete incontestati, sono dunque avvenuti abusivamente utilizzando le credenziali di chi, invece, ne aveva titolo. Né assume rilievo la contestazione secondo cui il ricorrente non fosse a conoscenza del divieto per gli ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di consultazione dei dati dei contribuenti in quanto, trattandosi di banche-dati destinate a un'utilizzazione esclusiva è evidente — sussistendo, peraltro, dei meccanismi di protezione informatica — che, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei, commette il reato la persona (ormai) estranea all'organizzazione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione, 3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Per le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01) e la costante giurisprudenza successiva (ex multis, Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Atia, Rv. 276590; Sez. 5, n. 49142 del 30/09/2019, Zhelyazkov, Rv. 278052) «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato [•..] la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato». Con riferimento alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, le Sezioni Unite "Sorge" hanno poi precisato che «le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» e che, ove il risultato della valutazione della sussistenza di tali connotazioni, demandata in primis al pubblico ministero, non sia esplicitato nell'imputazione, «la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale». In tali casi, dunque, non può prescindersi dall'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, al fine di portarla a conoscenza della difesa e, quindi, non può ravvisarsi «una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie». In conclusione, quindi, la sentenza di condanna che ritenga sussistente una circostanza aggravante mai contestata, deve ritenersi pronunciata, nella parte concernente tale statuizione, in violazione di disposizioni relative all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D'Alba, Rv. 258067; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748). Applicando siffatti principi alla vicenda che qui ci occupa deve osservarsi quanto segue. Le circostanze ravvisate dai giudici di merito, ossia la commissione dell'accesso abusivo da pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con la violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio (art. 615-ter, comma secondo, n. 1 cod. pen.) e con riguardo a un sistema informatico di interesse pubblico (art. 615-ter, comma 3, cod. pen.) contengono entrambe delle componenti valutative. Con riferimento all'ultima delle due circostanze, questa Corte ha già rilevato come siano dibattuti i criteri per identificare come "pubblico" un sistema informatico e che essi debbano essere individuati «anche sulla scorta delle indicazioni di fonte comunitaria», avendo riguardo all' «interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l'attività stessa è istituzionalmente collegata» per individuare, pure nell'ambito di attività poste in essere da soggetti privati, quelle «di rilievo pubblicistico» (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina; Sez. 5, n. 10121 del 18/12/2014, dep. 2015, Vasilev, Rv. 262610; Sez. 5, n. 1934 del 13/12/2010, dep. 2011, Grimaldi, Rv. 249049). Nessun dubbio sussiste, quindi, sulla natura valutativa di siffatta circostanza. Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. deve rilevarsi che, come di recente precisato da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 72 del 20/11/2020, dep. 2021, Piccolo, Rv. 280144), non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell'agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato. Ne deriva che, anche con riferimento a tale aggravante, non può revocarsi il dubbio che essa abbia un contenuto eminentemente valutativo e che, quindi, anche per essa, debbano trovare applicazione i principi come sopra riportati. Ciò premesso, si rileva che la Corte distrettuale non ha fatto buon uso di siffatti principi in quanto ha ritenuto sufficiente innanzitutto il mero richiamo all'art. 615-ter cod. pen. nella sua globalità e ha escluso qualunque componente valutativa in ordine alla natura pubblica del sistema di informatico dell'Agenzia delle entrate. Ma ciò che più conta è che non solo nel capo di imputazione non sono menzionate le circostanze, ma che, con riferimento alla posizione del Musso, ci si è limitati ad ascrivere al medesimo di aver utilizzato il computer in uso al direttore dell'Agenzia per accedere ai sistema dell'anagrafe tributaria al fine di eseguire, per finalità sue proprie, collegate alla professione di commercialista esercitata, interrogazioni sulle posizioni personali dei contribuenti senza menzionare o richiamare neanche con riferimento alla posizione dell'altro coimputato, le norme in tema di concorso di persona e alcuna delle aggravanti poi ritenute dai giudici di merito. In tale situazione, dunque, non solo le aggravanti non sono state contestate in fatto, ma deve ritenersi che esse non siano state neanche contestate. i? Per effetto dell'esclusione di dette aggravanti, il termine massimo di prescrizione del reato in imputazione, «accertato in data 19 marzo 2010» e punito con la pena detentiva massima di tre anni di reclusione, deve essere individuato in sette anni e sei mesi, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen., e, pur tenendosi conto della sospensione di tale termine a causa del legittimo impedimento del difensore dell'imputato (dal 24 gennaio al 23 maggio 2017) e dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali (dal 23 maggio 2017 al 22 febbraio 2018), esso è spirato successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado resa il 21 giugno 2018 e anteriormente a quella di appello resa il 3 giugno 2019. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 57 Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso discende la conferma delle statuizioni civili. er. Il principio della soccombenza avrebbe imposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, ma, nel caso di specie, non si può pervenire a tale pronuncia in quanto la richiesta di liquidazione è stata formulata con una mera nota allegata ad una memoria depositata a mezzo pec, non avendo il difensore, al momento in cui è stata chiamata la causa e trattato il processo, partecipato all'udienza per la quale era stata fissata la trattazione orale. Alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile osta il combinato disposto degli artt. 523, commi 1 e 2, e 614, comma 4, cod. proc. pen., e 153 disp. att. cod. proc. pen., che impone al difensore di tale parte civile di partecipare personalmente all'udienza per formulare e illustrare le proprie conclusioni e, solo all'esito della discussione, di depositare le conclusioni scritte e la nota spese. Nel corso del giudizio non è ammesso, dunque, alcun "surrogato" - quale il deposito di una memoria difensiva in cancelleria - ad una attività che deve essere esplicata innanzitutto mediante la partecipazione alla discussione in udienza, nel rispetto del principio dell'oralità che qualifica il processo penale anche nella trattazione delle questioni concernenti l'azione civile (in questo senso, secondo l'orientamento che appare maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882 - 02; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Messini, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Nulla sulle spese di parte civi
Sentenza Cassazione n. 19177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris