Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 302/1987
ECLI:IT:COST:1987:302
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso del 3 gennaio 1978 il presidente della provincia
autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo
Stato in quanto il Ministro dell'Industria, con decreto 23 dicembre
1976, ha autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a costruire una
piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente
all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi. Assume
la provincia che la competenza amministrativa in tema di
utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art.
9, n. 9, dello statuto del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato
dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia di
impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con
l.prov.aut. di Bolzano del 4 settembre 1976, n. 40. Il ricorso
conclude chiedendo la declaratoria della competenza della provincia
autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali
idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente
annullamento dell'impugnato decreto.
2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che
l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione
alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a
differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'Industria
alla provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione
dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in ogni caso
successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha
chiesto la reiezione.
1. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della
sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di
centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa
riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto regionale (approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Sostiene infatti la ricorrente
provincia che il decreto del Ministro dell'Industria datato 23
dicembre 1976 avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni,
avendo autorizzato il signor [OSCURATO:PERSONA] a costruire una
piccola centralina idroelettrica.
L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla
facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di
opere pubbliche.
2. - La questione è infondata.
La l. 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi
energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e
l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili
diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di
energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti
rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una
comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro
dell'industria. Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui
è sorto il conflitto de quo, al Ministro da ultimo citato competeva
l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica.
Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le
attribuzioni statutarie delle province autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali la
attività produttiva del privato restava comunque condizionata.
La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima
ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa
locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime
sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla l. 6
dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale
questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la
sentenza n. 182/1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti
energetiche era riservata all'ENEL ovvero a ben determinati soggetti.
[OSCURATO:PERSONA] dell'industria, attraverso l'autorizzazione in
argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina,
individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto
esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della
potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo
idroelettrico. Alla provincia autonoma restava il compito di
disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie
funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a
molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne
attraverso le competenze e gli organi di cui alla l. prov. Bolzano 4
settembre 1976, n. 40.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere
l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al
ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il Relatore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI