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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 302/1987

ECLI:IT:COST:1987:302
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso del 3 gennaio 1978 il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato in quanto il Ministro dell'Industria, con decreto 23 dicembre 1976, ha autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a costruire una piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi.

Assume la provincia che la competenza amministrativa in tema di utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia di impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con l.prov.aut. di Bolzano del 4 settembre 1976, n. 40.

Il ricorso conclude chiedendo la declaratoria della competenza della provincia autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'Industria alla provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in ogni caso successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.

1. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto regionale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Sostiene infatti la ricorrente provincia che il decreto del Ministro dell'Industria datato 23 dicembre 1976 avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni, avendo autorizzato il signor [OSCURATO:PERSONA] a costruire una piccola centralina idroelettrica.

L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo statuto e dalle relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di opere pubbliche.

2. - La questione è infondata.

La l. 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro dell'industria.

Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui è sorto il conflitto de quo, al Ministro da ultimo citato competeva l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica.

Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le attribuzioni statutarie delle province autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali la attività produttiva del privato restava comunque condizionata.

La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla l. 6 dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la sentenza n. 182/1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all'ENEL ovvero a ben determinati soggetti. [OSCURATO:PERSONA] dell'industria, attraverso l'autorizzazione in argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina, individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo idroelettrico.

Alla provincia autonoma restava il compito di disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne attraverso le competenze e gli organi di cui alla l. prov.

Bolzano 4 settembre 1976, n. 40.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso del 3 gennaio 1978 il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato in quanto il Ministro dell'Industria, con decreto 23 dicembre 1976, ha autorizzato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a costruire una piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi. Assume la provincia che la competenza amministrativa in tema di utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia di impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con l.prov.aut. di Bolzano del 4 settembre 1976, n. 40. Il ricorso conclude chiedendo la declaratoria della competenza della provincia autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto. 2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto che l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'Industria alla provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in ogni caso successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione. 1. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, dello statuto regionale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Sostiene infatti la ricorrente provincia che il decreto del Ministro dell'Industria datato 23 dicembre 1976 avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni, avendo autorizzato il signor [OSCURATO:PERSONA] a costruire una piccola centralina idroelettrica. L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo statuto e dalle relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di opere pubbliche. 2. - La questione è infondata. La l. 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro dell'industria. Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui è sorto il conflitto de quo, al Ministro da ultimo citato competeva l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica. Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le attribuzioni statutarie delle province autonome del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali la attività produttiva del privato restava comunque condizionata. La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla l. 6 dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la sentenza n. 182/1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all'ENEL ovvero a ben determinati soggetti. [OSCURATO:PERSONA] dell'industria, attraverso l'autorizzazione in argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina, individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo idroelettrico. Alla provincia autonoma restava il compito di disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne attraverso le competenze e gli organi di cui alla l. prov. Bolzano 4 settembre 1976, n. 40. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 settembre 1987. Il cancelliere: MINELLI