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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 33244/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 14978-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, e per L'[OSCURATO:PERSONA] e PESCARA (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; 2927 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 114/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 1^ dicembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Chieti e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio V - Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Fattore; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni dì legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, di. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti essuali per il versamento, da parte del • rente, dell'ulteriore importo a titolo di con o unificato pari a quello previsto per il ric90,- norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, -se. doVuto.

Così deciso in Roma, nell'aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14978-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, e per L'[OSCURATO:PERSONA] e PESCARA (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; 2927 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 114/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 1^ dicembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Chieti e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio V - Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Fattore; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni dì legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, di. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti essuali per il versamento, da parte del • rente, dell'ulteriore importo a titolo di con o unificato pari a quello previsto per il ric90,- norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, -se. doVuto. Così deciso in Roma, nell'aduna
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