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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2017

Cassazione n. 31392/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 2650-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'EVARISTO n. 157, presso lo studio legale ASSOGNA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoin proprio e dalprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1493/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2017; Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 5 agosto 1980 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato in comune un appartamento sito in Forlì, Corso della Repubblica, 65 (distinto al N.C.E.U. al foglio 179, part. 250, sub. 8).

In data 7 marzo 1981 gli stessi avvocati hanno acquistato (Assogna nella misura di un terzoe Ghini per i restanti due terzi ) un altro appartamento confinante con il primo, sempre sito in Forlì, Corso della Repubblica, 65 (stesso foglio e particella di mappale, sub 9).

Gli appartamenti venivano adibiti a rispettivi studi professionali.

Tra i due studi non vi era separazione, tanto che i due legali avevano il possesso comune di una stanza (detta la “stanza delle segretarie”) situata tra i due appartamenti.

2. In data 18 febbraio 1983, con atto di permuta, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la piena proprietà dell'appartamento sub 9, mentre l’appartamento sub 8 veniva assegnato in proprietà all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. Dopo un giudizio possessorio iniziato nel 1993 e giunto fino a questo Giudice, relativo allo spossessamento compiuto da parte dell’avvocatoGhini verso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con chiusura con lucchetto della porta della stanza delle segretarie (che non interessa più il presente giudizio per sopravvenuta definizione del giudizio possessorio), con atto notificato in data 12 marzo 2003, l’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (figlio e coerede di [OSCURATO:PERSONA]) ha citato in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria del suo diritto di proprietà sulla stanza in comune, con condanna del convenuto all’immediata restituzione e al risarcimento dei danni, variamente quantificati.

Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -3-

4. Si costituiva in giudizio l' avvocato [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande attoree e chiede ndo in via riconvenzionale la restituzione della porzione della stanza delle segretarie asserita di sua proprietà e adibita a uso comune, affermando di avere provveduto a sue spese alla costruzione di un muro divisorio tra i due studi professionali, acconsentendo a restringere il salone di sua proprietà per una striscia di superficie di circa 90 cm. di larghezza (per 3,85 mt.di altezza) che era rimasta di sua proprietà come riconosciuto dall’avvocatoGhini.

Il giorno successivo la stipulazione della permuta, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti sottoscritto una dichiarazione apportata sulla planimetria dell'immobile del seguente contenuto: “proprietà Avv.Assogna da restituire. 19/02/1983”.

In altri termini, con la permuta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito anche la stanza delle segretarie ampliata, a dire dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della porzione determinata dalla restrizione del suo salone, della quale egli rivendicava la proprietà.

5. Dopo l’ espletamento di CTU sulla consistenza della porzione di appartamento in questione, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 70/2012, accoglieva la domanda dell'attore , condannando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del vano in contestazione nonché al pagamento della somma di euro 10.500,00 per illegittima occupazione della stanza e al pagamento delle spese processuali.

6. Avverso tale sen tenza proponeva appello l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],censurando la decisione del Tribunale - per quanto qui rileva -per avere ritenuto irrilevante la dichiarazione ricognitiva del 19 febbraio 1983 a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] apposta alla planimetria che individuava l'immobile di sua proprietà esclusiva e per avere respinto la domanda di risarcimento del Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -4- danno derivante dall’uso da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’intera stanza.

Chiedeva anche la condanna dello stesso alla restituzione del liquidato importo di euro 10.500,00.

7. Si costituiva in giudizio l’appellato, contestando i motivi dell’appello e proponendo appello incidentale sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno a suo favore.

8. Con sentenza n. 1493/2017 la Corte di Appello di Bologna ha respintol’appello principale e quello incidentale.

9. Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

10. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

11. Ilricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

11. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con i primi tre motivi di ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa applicazione dell a medesima norma di diritto - l 'art . 1988 c.c. - con riferimento , rispettivamente,alla dichiarazione ricognitiva; alla dichiarazione ricognitiva quale contratto di accertamento; alla dichiarazione ricognitiva quale atto di rinunciaalla proprietà.

2. –Più precisamente, il primo motivo censura la sentenza della corte distrettuale per avere qualificato come atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. la dichiarazione del 19 febbraio 1983 apposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (padre) sulla planimetria dell’immobile oggetto del contratto di permuta del 18 febbraio 1983.

Il ricorrente contesta che la dichiarazione a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata irrilevante, come ha ritenuto la Corte di appello, ma essa –pur non potendo qualificarsi come Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -5- impegno traslativo “acausale”di un diritto reale –doveva essere qualificata come atto dichiarativo di un preesistente titolo (nella specie, rappresentato dal contratto di permuta ) , tanto per cui “la permuta del 1983 andava integrata con quella dichiarazione che ne costituiva parte integrante e mai sconfessata.

Non si trasferiva un diritto reale ma si accertava che quel diritto apparteneva ad un altro soggetto che ne era sempre stato l'effettivo titolare”.

La dichiarazione assolverebbe dunque una funzione probatoria documentale, perché apposta alla planimetria poi allegata all’atto di vendita. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente ritiene che la dichiarazione dell'avv.Ghini avrebbe potuto essere considerata anche come atto unilaterale di accertamento finalizzato ad eliminare l'incertezza sulla precedente vicenda traslativa, che realizza un'ulteriore finalità (quella transattiva di prevenire possibili e future liti), sulla scorta di precedenti di questo Giudice che hanno affermato l ’ammissibilità di un negozio di accertamento dell'esistenza di un diritto reale, anche avente struttura unilaterale.

4. - Il terzo motivo si appunta sulla possibilità che la dichiarazione in esame possa essere interpretata come atto unilaterale di rinuncia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al proprio diritto di proprietà della “stanza delle segretarie”,anche in questo caso menzionando precedenti di questa Corte che ammettono la rinuncia al diritto dominicale, a condizione che l'atto ab dicativo rivesta (come nella specie) la necessaria forma scrit ta ex art . 1350 numero 5c.c. 5.-Il quarto e quinto motivo portano la seguente rubrica : “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ildivieto di venire contra factum proprium, in relazione agli artt. 1375 e 1175 c.c.: la condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per illegittima Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -6- detenzione della stanza e la mancata condanna per i danni cagionati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”.

Si duole il ricorrente che la Corte bolognese abbia ritenuto assorbiti entrambi i motividi appello: il quarto motivo era volto a censurare la richiesta di risarcimento dei danni per occupazione illegittima proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto integrante il divieto divenire contra factum proprium (posto che appare contraddittorio e contrario a buona fede il comportamento dello stesso che avrebbe da una parte ammesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di una porzione del suo bene e al contempo ne ha chiesto la condanna per uso non legittimo); il quinto motivo era diretto a contestare la mancata concessione del risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente per l’illegittimo uso della stanza da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Il controricorrente avanza anzitutto una serie di rilievi generali rivolti a tutti i motivi, cui aggiunge argomentazioni specifiche per ciascuno di essi.

Tutti i vizi avanzati sono tacciati di violare il principio della specificità e dell’autosufficienza, mancando dell’indicazione degli atti e dei documenti cui si riferiscono: in particolare, gli stessi sono fondati su una dichiarazione, richiamata genericamente come “prodotta nel corso del giudizio di primo grado” e non forniscono elementi per collocare le affermazioni in essi contenute nel quadro della controversia.

Inoltre, pur deducendo il vizio di violazione di legge, non si confrontano con la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre integralmente i già confutati motivi di appello , censurando la qualificazione giuridica di irrilevanza della dichiarazione compiuta dalla Corte distrettuale.

Sul punto della mancata indicazione degli atti e documenti il ricorso riesce a superare le sollevate obiezioni , posto che il Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -7- contenuto della dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (“ proprietà avv. [OSCURATO:PERSONA] da restituire”del 19 febbraio 1983) , sul cui significato giuridico verte l’intero atto, è riportato nel ricorso e anche direttamente a pag. 7 della sentenza impugnata.

Altre osservazioni del controricorrente colgono nel segno. 7.- La prospettazione di una c ensura che, a dispetto dell’intitolazione, non risponde al paradigma del vizio di violazione di legge vale sicuramente per il secondo e il terzo motivo, nei quali il ricorrente ha prospettato la qualificazione della dichiarazione Avv. [OSCURATO:PERSONA] come un atto di accertamento o una rinuncia alla proprietà.

In questi motivi manca effettivamentequella “circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudicedel merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”, nella quale si deve specificare, per evitare l’inammissibilità, la deduzione del vizio di violazione di legge (Cass. n. 4651/2021).

In particolare, quanto al secondo motivo, la sentenza gravata aveva già respinto la configurazione della dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale negozio di accertamento, proposta dall’appellante al fine di supplire “alla mancanza di un titolo pregresso a contenuto traslativo”, in ragionedell’assenza di una situazione di incertezza, “ smentita dalla volontà espressa nell’atto pubblico di permuta del giorno prima e nelle dichiarazioni di reciproca quietanza ivi contenute”.

Il motivo non contiene critichedirette contro questi passaggi argomentativi e, anziché contraddirli, si limita a riproporre la diversa tesi del ricorrente.

Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -8- Analoghi rilievi possono essere svolti per il terzo motivo , con il quale si attribuiscono alla dichiarazione in oggetto effetti abdicatividella proprietà, che la Corte di merito, con puntuale e logica argomentazione,ha escluso nel caso di specie .

Il motivo si risolve nell’elencazione di una serie di brani tratti d a precedenti di questo Giudice che , secondo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], “concorrono a dimostrare” la possibilità del propri etario di un bene immobile di rinunciare al proprio diritto dominicale.

Ma questa possibilità non è affatto sconfessata dalla Corte di appello, la quale esordisce in motivazione con l’affermazione “è pacifico che la proprietà immobiliare possa costituire oggetto di rinuncia”:il tenore letterale delle espressioni usate e l’esaminato contenuto della corrispondenza intercorsa tra i due legali prodotta in causa conduce però il giudice a quo a un diverso avviso.

Manca, in definitiva, una specifica censuradella motivazione, perché il prospettato vizio si limita a contrapporre a lle argomentazioni addotte dalla decisione gravata affermazion i favorevoli al ricorrente, in una sorta di dialogo con la sentenza anziché di critica alle ragioni decisorie accusatedi violazione di legge.

I motivi secondo e terzo non meritano pertanto accoglimento.

8. – Richiede una considerazione più articolata il primo motivodi ricorso , con il quale si imputa al giudice di appello l’errore (v. pag. 7 del ricorso) di avere considerato come atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. la dichiarazione del 19 febbraio 1983, quando invece essa avrebbe dovuto essere considerata quale prova dell’avvenuto acquisto della proprietà dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (“tale dichiarazione assolve a una funzione probatoria documentale, in quanto apposta alla planimetria poi allegata Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -9- all’atto di permuta”) e, come si deduce in altro passaggio del ricorso, avrebbe dovuto essere considerata “parte integrante” della permuta.

Anche questo motivo ripropone esattamente le doglianze oggetto delmotivo di appello, già respinte dal giudice a quo , il quale non si è limitato a considerare la dichiarazione in questione quale atto ricognitivo, ritenuto inapplicabile ai diritti reali in forza di un orientamento incontestato in giurisprudenza.

L a motivazione della sentenza gravata ha seguito “il ragionamento dell’appellante”, l’unico “consentito dalla giurisprudenza”, secondo il quale “l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è divenuto proprietario non per effetto della dichiarazione resa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma per i precedenti titoli di trasferimento della proprietà e da ultimo in base all'atto di permuta del 1983”,spingendosi a verificare se la permuta avesse potuto costituire “il vero e unico titolo di acquisto” dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da lui stesso sostenuto.

Le ragioni che conducono a questa esclusione sono chiaramente esplicitate dalla decisione.

Tale titolo non potrebbe essere la permuta, sia perché questo contratto – stipulato peraltro da professionisti del diritto - non lasciava spazio ad alcuna rivendicazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (per cui non si può provare con l’atto ricognitivo l’esistenza di un diritto che la permuta non riconosce) e poneva il definitivo assetto delle proprietà con il rilascio delle reciproche quietanze, sia perché dalla CTU era emerso che l’ampliamento della stanza delle segretarie era avvenuto ancor prima dell’originario atto di acquisto da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ghini e che lo stesso CTU aveva chiarito che la situazione dei luoghi rispetto alla permuta del 1983 non porterebbe - secondo la ricostruzione grafica e metrica compiuta - alla restituzione di porzione di stanza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anzi semmai porterebbe al contrario.

Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -10- Se il perno del vizio prospettato è che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è divenuto proprietario in base alla permuta (pure a tacere del difetto di specificità del motivo, che nulla precisa sul contenuto di questo contratto ) occorre rilevare, come statuito dalla sentenza gravata e anche come rilevato dal controricorrente, che gli atti di acquisto (confermati sul piano fattuale dai riscontri della CTU) hanno attribuito non già all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la porzione di immobile in contesa.

Non si tratta allora di una dichiarazione integrativa, ma semmai di una dichiarazione unilaterale a contenuto contrario rispetto a quanto risultante dal contratto concluso tra le parti, che dovrebbe integrareun’obbligazione di trasferire la proprietà. 8.1.-Pur facendo riferimento all’obbligo di restituzione del vano (espressione che non è sovrapponibile giuridicamente all’obbligo di trasferimento della proprietà dello stesso), è a questa diversa connotazione della dichiarazione unilaterale che il ricorrente fa riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c., mutando prospettazione, quando sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligazione di restituire la porzione della “stanza delle segretarie” non in forza di un impegno astratto ma in forza del rapporto fiduciario da cui quell’obbligazione discendeva e si giustificava.

In tale memoria –quasi a restringere lo spettro delle censure avanzate nel ricorso –il ricorrente sostiene l’ammissibilità dello stesso perché la Corte di appello di Bologna ha deciso, “almeno su un punto”, in modo palesemente difforme da un precedente di questa Corte.

Il precedente inosservato è rappresentato dalla sentenza del 15 maggio 2014, n. 10633, con la quale questa Corte ha stabilito che una dichiarazione unilaterale può non integrare i caratteri della semplice promessa di pagamento “di valore meramente Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -11- ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esterno”, ma può costituire “autonoma fonte dell'obbligazione ivi descritta per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto ai sensi dell'art.1174 c.c.”.

Qualora l'obbligazione assunta dal soggetto nell'atto unilaterale abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, aggiunge la decisione, “il creditore della prestazione, in difetto del suo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato, potrà ottenere dal giudice l'emissione di una sentenza che tenga luogo dell'atto traslativo non compiuto, qualora la dichiarazione unilaterale sia stata redatta per iscritto e sottoscritta e qualora essa contenga una analitica descrizione degli immobili da trasferire”.

La sentenza invocata non giova alla tesi del ricorrente.

Diversamente dal caso qui in esame, nel precedente in questione esisteva una dichiarazione unilaterale che menzionava espressamente la causa, indicata nel negozio fiduciario intercorso tra le parti: tale dichiarazione conteneva un impegno preciso al ritrasferimento della proprietà degli immobili, individuati con estrema esattezza nell’atto, che faceva anche menzione dell’intestazione fiduciaria.

In forza di quest a menzione, l’impegno al ritrasferimento si connotava come atto di attuazione del “programma fiduciario”, connotando l’intera operazione di una causa unitaria, con il che la dichiarazione unilaterale perdevaogni connotato di astrattezza.

Non è questo il caso in esame, nel quale, come osserva il controricorrente, l’assenza della menzione del titolo impedisce di capire se la restituzione, per esempio, avrebbe dovuto avvenire con o senza corrispettivo.

Da essa non può essere neppure desunta la sussistenza di un rapporto di matrice Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -12- fiduciaria, atta a sorreggere causalmente l’impegno risultante dalla dichiarazione.

Il motivo è in conclusione infondato, posto che la decisione impugnata ha sviluppato un percorso argomentativo privo di carenze logiche e di errori giuridici. 9.- I motivi quarto e quinto sono inammissibili .

Gli stessi difettano anzitutto di specificità, dovuta anche alla loro prospettazionecongiunta, che non consente a questa Corte di ben comprendere il contenuto delle censure corrispondenti al quarto e al quinto motivo di appello: si legge infatti in sentenza che “Con il IV e V motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'illegittimo uso da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'intera stanza”.

Il ricorrente dichiara che i vizi avanzatisono volti a riproporre le censure corrispondenti al quarto motivo di appello (la richiesta di restituzione della somma liquidata per i danni per occupazione abusiva dell’immobile, che integra secondo il ricorrente un’ipotesi di abuso del diritto)e al quinto motivo (la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’illegittimo uso della stanza).

La conclusione cui la sentenza è giuntaappare corretta, posto che il riconoscimento della proprietà dell’appellato sulla “stanza delle segretarie” costituisce il presupposto dell’assorbimento dei motivi di appello.

Aggiunge il contror icorrente , a sostegno dell’invocata inammissibilità dei motiviin esame, che non vi è un brano della sentenza impugnata che nega le regole giuridiche evocate dal ricorrente nei motivi in esame (il divieto di venire contra factum propriumin relazione agli artt. 1375 e 1175 c.c. ) .

Ed i n effetti la violazione di queste norme, proposta come motivo di censura Ric. 2018 n. 02650 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -13- subspecie dell’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , sarebbe s emmai riferibile al quarto motivo, ma non sarebbe atta a respingere la domanda di risarcimento dei danni, il cui presupposto, quale logico corollario, come già detto, è il rigetto dell e pretese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

10. –Consegue a tutto quanto affermato il rigetto del ricorso e la condanna da parte del ricorrente, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo. 11.-Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 2650-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'EVARISTO n. 157, presso lo studio legale ASSOGNA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoin proprio e dalprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1493/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2017; Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 5 agosto 1980 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato in comune un appartamento sito in Forlì, Corso della Repubblica, 65 (distinto al N.C.E.U. al foglio 179, part. 250, sub. 8). In data 7 marzo 1981 gli stessi avvocati hanno acquistato (Assogna nella misura di un terzoe Ghini per i restanti due terzi ) un altro appartamento confinante con il primo, sempre sito in Forlì, Corso della Repubblica, 65 (stesso foglio e particella di mappale, sub 9). Gli appartamenti venivano adibiti a rispettivi studi professionali. Tra i due studi non vi era separazione, tanto che i due legali avevano il possesso comune di una stanza (detta la “stanza delle segretarie”) situata tra i due appartamenti. 2. In data 18 febbraio 1983, con atto di permuta, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la piena proprietà dell'appartamento sub 9, mentre l’appartamento sub 8 veniva assegnato in proprietà all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dopo un giudizio possessorio iniziato nel 1993 e giunto fino a questo Giudice, relativo allo spossessamento compiuto da parte dell’avvocatoGhini verso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con chiusura con lucchetto della porta della stanza delle segretarie (che non interessa più il presente giudizio per sopravvenuta definizione del giudizio possessorio), con atto notificato in data 12 marzo 2003, l’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (figlio e coerede di [OSCURATO:PERSONA]) ha citato in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria del suo diritto di proprietà sulla stanza in comune, con condanna del convenuto all’immediata restituzione e al risarcimento dei danni, variamente quantificati. Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- 4. Si costituiva in giudizio l' avvocato [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande attoree e chiede ndo in via riconvenzionale la restituzione della porzione della stanza delle segretarie asserita di sua proprietà e adibita a uso comune, affermando di avere provveduto a sue spese alla costruzione di un muro divisorio tra i due studi professionali, acconsentendo a restringere il salone di sua proprietà per una striscia di superficie di circa 90 cm. di larghezza (per 3,85 mt.di altezza) che era rimasta di sua proprietà come riconosciuto dall’avvocatoGhini. Il giorno successivo la stipulazione della permuta, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti sottoscritto una dichiarazione apportata sulla planimetria dell'immobile del seguente contenuto: “proprietà Avv.Assogna da restituire. 19/02/1983”. In altri termini, con la permuta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito anche la stanza delle segretarie ampliata, a dire dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della porzione determinata dalla restrizione del suo salone, della quale egli rivendicava la proprietà. 5. Dopo l’ espletamento di CTU sulla consistenza della porzione di appartamento in questione, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 70/2012, accoglieva la domanda dell'attore , condannando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del vano in contestazione nonché al pagamento della somma di euro 10.500,00 per illegittima occupazione della stanza e al pagamento delle spese processuali. 6. Avverso tale sen tenza proponeva appello l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],censurando la decisione del Tribunale - per quanto qui rileva -per avere ritenuto irrilevante la dichiarazione ricognitiva del 19 febbraio 1983 a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] apposta alla planimetria che individuava l'immobile di sua proprietà esclusiva e per avere respinto la domanda di risarcimento del Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- danno derivante dall’uso da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’intera stanza. Chiedeva anche la condanna dello stesso alla restituzione del liquidato importo di euro 10.500,00. 7. Si costituiva in giudizio l’appellato, contestando i motivi dell’appello e proponendo appello incidentale sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno a suo favore. 8. Con sentenza n. 1493/2017 la Corte di Appello di Bologna ha respintol’appello principale e quello incidentale. 9. Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. 10. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 11. Ilricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 11. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con i primi tre motivi di ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa applicazione dell a medesima norma di diritto - l 'art . 1988 c.c. - con riferimento , rispettivamente,alla dichiarazione ricognitiva; alla dichiarazione ricognitiva quale contratto di accertamento; alla dichiarazione ricognitiva quale atto di rinunciaalla proprietà. 2. –Più precisamente, il primo motivo censura la sentenza della corte distrettuale per avere qualificato come atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. la dichiarazione del 19 febbraio 1983 apposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (padre) sulla planimetria dell’immobile oggetto del contratto di permuta del 18 febbraio 1983. Il ricorrente contesta che la dichiarazione a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata irrilevante, come ha ritenuto la Corte di appello, ma essa –pur non potendo qualificarsi come Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- impegno traslativo “acausale”di un diritto reale –doveva essere qualificata come atto dichiarativo di un preesistente titolo (nella specie, rappresentato dal contratto di permuta ) , tanto per cui “la permuta del 1983 andava integrata con quella dichiarazione che ne costituiva parte integrante e mai sconfessata. Non si trasferiva un diritto reale ma si accertava che quel diritto apparteneva ad un altro soggetto che ne era sempre stato l'effettivo titolare”. La dichiarazione assolverebbe dunque una funzione probatoria documentale, perché apposta alla planimetria poi allegata all’atto di vendita. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente ritiene che la dichiarazione dell'avv.Ghini avrebbe potuto essere considerata anche come atto unilaterale di accertamento finalizzato ad eliminare l'incertezza sulla precedente vicenda traslativa, che realizza un'ulteriore finalità (quella transattiva di prevenire possibili e future liti), sulla scorta di precedenti di questo Giudice che hanno affermato l ’ammissibilità di un negozio di accertamento dell'esistenza di un diritto reale, anche avente struttura unilaterale. 4. - Il terzo motivo si appunta sulla possibilità che la dichiarazione in esame possa essere interpretata come atto unilaterale di rinuncia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al proprio diritto di proprietà della “stanza delle segretarie”,anche in questo caso menzionando precedenti di questa Corte che ammettono la rinuncia al diritto dominicale, a condizione che l'atto ab dicativo rivesta (come nella specie) la necessaria forma scrit ta ex art . 1350 numero 5c.c. 5.-Il quarto e quinto motivo portano la seguente rubrica : “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ildivieto di venire contra factum proprium, in relazione agli artt. 1375 e 1175 c.c.: la condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per illegittima Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- detenzione della stanza e la mancata condanna per i danni cagionati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Si duole il ricorrente che la Corte bolognese abbia ritenuto assorbiti entrambi i motividi appello: il quarto motivo era volto a censurare la richiesta di risarcimento dei danni per occupazione illegittima proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto integrante il divieto divenire contra factum proprium (posto che appare contraddittorio e contrario a buona fede il comportamento dello stesso che avrebbe da una parte ammesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di una porzione del suo bene e al contempo ne ha chiesto la condanna per uso non legittimo); il quinto motivo era diretto a contestare la mancata concessione del risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente per l’illegittimo uso della stanza da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Il controricorrente avanza anzitutto una serie di rilievi generali rivolti a tutti i motivi, cui aggiunge argomentazioni specifiche per ciascuno di essi. Tutti i vizi avanzati sono tacciati di violare il principio della specificità e dell’autosufficienza, mancando dell’indicazione degli atti e dei documenti cui si riferiscono: in particolare, gli stessi sono fondati su una dichiarazione, richiamata genericamente come “prodotta nel corso del giudizio di primo grado” e non forniscono elementi per collocare le affermazioni in essi contenute nel quadro della controversia. Inoltre, pur deducendo il vizio di violazione di legge, non si confrontano con la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre integralmente i già confutati motivi di appello , censurando la qualificazione giuridica di irrilevanza della dichiarazione compiuta dalla Corte distrettuale. Sul punto della mancata indicazione degli atti e documenti il ricorso riesce a superare le sollevate obiezioni , posto che il Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- contenuto della dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (“ proprietà avv. [OSCURATO:PERSONA] da restituire”del 19 febbraio 1983) , sul cui significato giuridico verte l’intero atto, è riportato nel ricorso e anche direttamente a pag. 7 della sentenza impugnata. Altre osservazioni del controricorrente colgono nel segno. 7.- La prospettazione di una c ensura che, a dispetto dell’intitolazione, non risponde al paradigma del vizio di violazione di legge vale sicuramente per il secondo e il terzo motivo, nei quali il ricorrente ha prospettato la qualificazione della dichiarazione Avv. [OSCURATO:PERSONA] come un atto di accertamento o una rinuncia alla proprietà. In questi motivi manca effettivamentequella “circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudicedel merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”, nella quale si deve specificare, per evitare l’inammissibilità, la deduzione del vizio di violazione di legge (Cass. n. 4651/2021). In particolare, quanto al secondo motivo, la sentenza gravata aveva già respinto la configurazione della dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale negozio di accertamento, proposta dall’appellante al fine di supplire “alla mancanza di un titolo pregresso a contenuto traslativo”, in ragionedell’assenza di una situazione di incertezza, “ smentita dalla volontà espressa nell’atto pubblico di permuta del giorno prima e nelle dichiarazioni di reciproca quietanza ivi contenute”. Il motivo non contiene critichedirette contro questi passaggi argomentativi e, anziché contraddirli, si limita a riproporre la diversa tesi del ricorrente. Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -8- Analoghi rilievi possono essere svolti per il terzo motivo , con il quale si attribuiscono alla dichiarazione in oggetto effetti abdicatividella proprietà, che la Corte di merito, con puntuale e logica argomentazione,ha escluso nel caso di specie . Il motivo si risolve nell’elencazione di una serie di brani tratti d a precedenti di questo Giudice che , secondo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], “concorrono a dimostrare” la possibilità del propri etario di un bene immobile di rinunciare al proprio diritto dominicale. Ma questa possibilità non è affatto sconfessata dalla Corte di appello, la quale esordisce in motivazione con l’affermazione “è pacifico che la proprietà immobiliare possa costituire oggetto di rinuncia”:il tenore letterale delle espressioni usate e l’esaminato contenuto della corrispondenza intercorsa tra i due legali prodotta in causa conduce però il giudice a quo a un diverso avviso. Manca, in definitiva, una specifica censuradella motivazione, perché il prospettato vizio si limita a contrapporre a lle argomentazioni addotte dalla decisione gravata affermazion i favorevoli al ricorrente, in una sorta di dialogo con la sentenza anziché di critica alle ragioni decisorie accusatedi violazione di legge. I motivi secondo e terzo non meritano pertanto accoglimento. 8. – Richiede una considerazione più articolata il primo motivodi ricorso , con il quale si imputa al giudice di appello l’errore (v. pag. 7 del ricorso) di avere considerato come atto ricognitivo ex art. 1988 c.c. la dichiarazione del 19 febbraio 1983, quando invece essa avrebbe dovuto essere considerata quale prova dell’avvenuto acquisto della proprietà dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (“tale dichiarazione assolve a una funzione probatoria documentale, in quanto apposta alla planimetria poi allegata Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -9- all’atto di permuta”) e, come si deduce in altro passaggio del ricorso, avrebbe dovuto essere considerata “parte integrante” della permuta. Anche questo motivo ripropone esattamente le doglianze oggetto delmotivo di appello, già respinte dal giudice a quo , il quale non si è limitato a considerare la dichiarazione in questione quale atto ricognitivo, ritenuto inapplicabile ai diritti reali in forza di un orientamento incontestato in giurisprudenza. L a motivazione della sentenza gravata ha seguito “il ragionamento dell’appellante”, l’unico “consentito dalla giurisprudenza”, secondo il quale “l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è divenuto proprietario non per effetto della dichiarazione resa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma per i precedenti titoli di trasferimento della proprietà e da ultimo in base all'atto di permuta del 1983”,spingendosi a verificare se la permuta avesse potuto costituire “il vero e unico titolo di acquisto” dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da lui stesso sostenuto. Le ragioni che conducono a questa esclusione sono chiaramente esplicitate dalla decisione. Tale titolo non potrebbe essere la permuta, sia perché questo contratto – stipulato peraltro da professionisti del diritto - non lasciava spazio ad alcuna rivendicazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (per cui non si può provare con l’atto ricognitivo l’esistenza di un diritto che la permuta non riconosce) e poneva il definitivo assetto delle proprietà con il rilascio delle reciproche quietanze, sia perché dalla CTU era emerso che l’ampliamento della stanza delle segretarie era avvenuto ancor prima dell’originario atto di acquisto da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ghini e che lo stesso CTU aveva chiarito che la situazione dei luoghi rispetto alla permuta del 1983 non porterebbe - secondo la ricostruzione grafica e metrica compiuta - alla restituzione di porzione di stanza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anzi semmai porterebbe al contrario. Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -10- Se il perno del vizio prospettato è che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è divenuto proprietario in base alla permuta (pure a tacere del difetto di specificità del motivo, che nulla precisa sul contenuto di questo contratto ) occorre rilevare, come statuito dalla sentenza gravata e anche come rilevato dal controricorrente, che gli atti di acquisto (confermati sul piano fattuale dai riscontri della CTU) hanno attribuito non già all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la porzione di immobile in contesa. Non si tratta allora di una dichiarazione integrativa, ma semmai di una dichiarazione unilaterale a contenuto contrario rispetto a quanto risultante dal contratto concluso tra le parti, che dovrebbe integrareun’obbligazione di trasferire la proprietà. 8.1.-Pur facendo riferimento all’obbligo di restituzione del vano (espressione che non è sovrapponibile giuridicamente all’obbligo di trasferimento della proprietà dello stesso), è a questa diversa connotazione della dichiarazione unilaterale che il ricorrente fa riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c., mutando prospettazione, quando sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligazione di restituire la porzione della “stanza delle segretarie” non in forza di un impegno astratto ma in forza del rapporto fiduciario da cui quell’obbligazione discendeva e si giustificava. In tale memoria –quasi a restringere lo spettro delle censure avanzate nel ricorso –il ricorrente sostiene l’ammissibilità dello stesso perché la Corte di appello di Bologna ha deciso, “almeno su un punto”, in modo palesemente difforme da un precedente di questa Corte. Il precedente inosservato è rappresentato dalla sentenza del 15 maggio 2014, n. 10633, con la quale questa Corte ha stabilito che una dichiarazione unilaterale può non integrare i caratteri della semplice promessa di pagamento “di valore meramente Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -11- ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esterno”, ma può costituire “autonoma fonte dell'obbligazione ivi descritta per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto ai sensi dell'art.1174 c.c.”. Qualora l'obbligazione assunta dal soggetto nell'atto unilaterale abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, aggiunge la decisione, “il creditore della prestazione, in difetto del suo spontaneo adempimento da parte dell’obbligato, potrà ottenere dal giudice l'emissione di una sentenza che tenga luogo dell'atto traslativo non compiuto, qualora la dichiarazione unilaterale sia stata redatta per iscritto e sottoscritta e qualora essa contenga una analitica descrizione degli immobili da trasferire”. La sentenza invocata non giova alla tesi del ricorrente. Diversamente dal caso qui in esame, nel precedente in questione esisteva una dichiarazione unilaterale che menzionava espressamente la causa, indicata nel negozio fiduciario intercorso tra le parti: tale dichiarazione conteneva un impegno preciso al ritrasferimento della proprietà degli immobili, individuati con estrema esattezza nell’atto, che faceva anche menzione dell’intestazione fiduciaria. In forza di quest a menzione, l’impegno al ritrasferimento si connotava come atto di attuazione del “programma fiduciario”, connotando l’intera operazione di una causa unitaria, con il che la dichiarazione unilaterale perdevaogni connotato di astrattezza. Non è questo il caso in esame, nel quale, come osserva il controricorrente, l’assenza della menzione del titolo impedisce di capire se la restituzione, per esempio, avrebbe dovuto avvenire con o senza corrispettivo. Da essa non può essere neppure desunta la sussistenza di un rapporto di matrice Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -12- fiduciaria, atta a sorreggere causalmente l’impegno risultante dalla dichiarazione. Il motivo è in conclusione infondato, posto che la decisione impugnata ha sviluppato un percorso argomentativo privo di carenze logiche e di errori giuridici. 9.- I motivi quarto e quinto sono inammissibili . Gli stessi difettano anzitutto di specificità, dovuta anche alla loro prospettazionecongiunta, che non consente a questa Corte di ben comprendere il contenuto delle censure corrispondenti al quarto e al quinto motivo di appello: si legge infatti in sentenza che “Con il IV e V motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'illegittimo uso da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'intera stanza”. Il ricorrente dichiara che i vizi avanzatisono volti a riproporre le censure corrispondenti al quarto motivo di appello (la richiesta di restituzione della somma liquidata per i danni per occupazione abusiva dell’immobile, che integra secondo il ricorrente un’ipotesi di abuso del diritto)e al quinto motivo (la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’illegittimo uso della stanza). La conclusione cui la sentenza è giuntaappare corretta, posto che il riconoscimento della proprietà dell’appellato sulla “stanza delle segretarie” costituisce il presupposto dell’assorbimento dei motivi di appello. Aggiunge il contror icorrente , a sostegno dell’invocata inammissibilità dei motiviin esame, che non vi è un brano della sentenza impugnata che nega le regole giuridiche evocate dal ricorrente nei motivi in esame (il divieto di venire contra factum propriumin relazione agli artt. 1375 e 1175 c.c. ) . Ed i n effetti la violazione di queste norme, proposta come motivo di censura Ric. 2018 n. 02650 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -13- subspecie dell’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , sarebbe s emmai riferibile al quarto motivo, ma non sarebbe atta a respingere la domanda di risarcimento dei danni, il cui presupposto, quale logico corollario, come già detto, è il rigetto dell e pretese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 10. –Consegue a tutto quanto affermato il rigetto del ricorso e la condanna da parte del ricorrente, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo. 11.-Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi de
Sentenza Cassazione n. 31392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris