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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16197/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 25/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravata ai sensi dell'art. 219 co. 2 n. 1 della legge fallimentare, (capo B), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla predetta circostanza aggravante, - riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni cinque.

1.1. In particolare, i predetti reati sono attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore unico, dal 29 maggio 2008, della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, dichiarata fallita il 15 luglio 2009, per avere sottratto, o comunque distrutto i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, nonché per avere distratto attività aziendali per il complessivo valore di euro 202.590,18.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione della legge penale nello scrutinio dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

Secondo la Difesa ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente tratto il convincimento della sussistenza del dolo in capo all'imputato, il quale, invece, a seguito della separazione della moglie, già nel 2008, dopo avere subìto per due volte il furto della merce presente nei magazzini, emigrò in Francia, per cercare lavoro disinteressandosi totalmente delle sorti dell'attività aziendale, fin quando, nel 2015, ricevette la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini per i fatti in scrutinio.

Si segnala, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, che l'imputato non ha mai ricevuto la notifica della sentenza di fallimento; che non sussistevano i presupposti legali per la declaratoria di fallimento; che, una volta rientrato in Italia, non trovò più le scritture contabili che gli erano state restituite dal commercialista, e che egli aveva stoccato in un magazzino che, a sua insaputa, mentre si trovava all'estero, venne svuotato dal proprietario.

Si richiamano orientamenti giurisprudenziali in tema di elemento soggettivo, e si contesta la corretta applicazione degli stessi da parte della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per essere declinato in termini meramente riproduttivi di questioni già approfonditamente vagliate nelle competenti sedi di merito, nell'inammissibile tentativo di conseguire una rivalutazione di profili puntualmente e correttamente scrutinati. 2.In particolare, il ricorrente - che, come premesso, ha riproposto il tema della mancanza del dolo del reato, già dedotto con l'appello - omette di misurarsi con la sentenza impugnata, che si è soffermata ampiamente su questo aspetto, evidenziando che la prospettazione difensiva della mancanza del dolo è fondata sulle sole affermazioni dell'imputato, risultate non credibili intrinsecamente e, comunque, sfornite radicalmente di qualsiasi riscontro.2.1.

La Corte di appello ha ragionevolmente argomentato in ordine ai motivi di "sospetto" dell'unica giustificazione che la parte ha tentato di addurre per l'omessa consegna delle scritture contabili, rappresentata da una denuncia di furto, giacchè, oltre a essere stata presentata da altro amministratore, essa conteneva indicazioni del tutto generiche in merito al numero, alla tipologia, al costo dei singoli capi di abbigliamento asseritamente trafugati.

2.2. Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, del resto, la Corte di appello ha considerato come fosse risultata priva di qualsiasi riscontro sia la circostanza del deposito in altro luogo della merce rimasta, che quella del secondo furto, non denunciato.

2.3. A fronte, quindi, di una deduzione meramente contestativa, sono stati posti in luce oggettivi dati di fatto, costituiti, innanzitutto, dalla circostanza che, nel periodo in cui l'imputato era l'amministratore della società, sono spariti i beni aziendali e tutta la contabilità, con grave danno patrimoniale dei creditori, mentre, sotto il profilo soggettivo, la Corte di merito ha sottolineato come la sparizione della documentazione contabile e la distrazione della merce fosse intervenuta allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

2.4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto in tema di scrutinio dell'elemento soggettivo, giacchè, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si è da tempo posto in evidenza che, per la ipotesi c.d.

"generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

Nel caso di specie, i giudici, nelle due conformi pronunce di merito, hanno ben considerato che l'imputato non solo ha tenuto in maniera non regolare le scritture contabili, ma neppure ha lasciato tracce documentali delle operazioni gestorie compiute, non avendo conservato documentazione contabile idonea a ricostruire il patrimonio e i movimenti contabili dell'impresa, in tal modo impedendo anche la ricostruzione dei movimenti finanziari che hanno determinato lo stato di insolvenza della società ( sentenza del Tribunale).

Al di là della totale inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, giova anche osservare che, sotto il profilo logico - inferenziale, d'altro canto, è innegabile che la distrazione dei beni sociali, fondanti l'accusa di bancarotta patrimoniale, costituisca un rilevante indice di fraudolenza della condotta di irregolare tenuta delle scritture, in quanto la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).

2.5. Anche con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli argomenti spesi dalla Corte di merito sono conformi all'insegnamento secondo cui l'elemento soggettivo di tale delitto è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrAttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).

In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.

Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 25/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravata ai sensi dell'art. 219 co. 2 n. 1 della legge fallimentare, (capo B), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla predetta circostanza aggravante, - riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni cinque. 1.1. In particolare, i predetti reati sono attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore unico, dal 29 maggio 2008, della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, dichiarata fallita il 15 luglio 2009, per avere sottratto, o comunque distrutto i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, nonché per avere distratto attività aziendali per il complessivo valore di euro 202.590,18. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione della legge penale nello scrutinio dell'elemento soggettivo dei reati contestati. Secondo la Difesa ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente tratto il convincimento della sussistenza del dolo in capo all'imputato, il quale, invece, a seguito della separazione della moglie, già nel 2008, dopo avere subìto per due volte il furto della merce presente nei magazzini, emigrò in Francia, per cercare lavoro disinteressandosi totalmente delle sorti dell'attività aziendale, fin quando, nel 2015, ricevette la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini per i fatti in scrutinio. Si segnala, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, che l'imputato non ha mai ricevuto la notifica della sentenza di fallimento; che non sussistevano i presupposti legali per la declaratoria di fallimento; che, una volta rientrato in Italia, non trovò più le scritture contabili che gli erano state restituite dal commercialista, e che egli aveva stoccato in un magazzino che, a sua insaputa, mentre si trovava all'estero, venne svuotato dal proprietario. Si richiamano orientamenti giurisprudenziali in tema di elemento soggettivo, e si contesta la corretta applicazione degli stessi da parte della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per essere declinato in termini meramente riproduttivi di questioni già approfonditamente vagliate nelle competenti sedi di merito, nell'inammissibile tentativo di conseguire una rivalutazione di profili puntualmente e correttamente scrutinati. 2.In particolare, il ricorrente - che, come premesso, ha riproposto il tema della mancanza del dolo del reato, già dedotto con l'appello - omette di misurarsi con la sentenza impugnata, che si è soffermata ampiamente su questo aspetto, evidenziando che la prospettazione difensiva della mancanza del dolo è fondata sulle sole affermazioni dell'imputato, risultate non credibili intrinsecamente e, comunque, sfornite radicalmente di qualsiasi riscontro.2.1. La Corte di appello ha ragionevolmente argomentato in ordine ai motivi di "sospetto" dell'unica giustificazione che la parte ha tentato di addurre per l'omessa consegna delle scritture contabili, rappresentata da una denuncia di furto, giacchè, oltre a essere stata presentata da altro amministratore, essa conteneva indicazioni del tutto generiche in merito al numero, alla tipologia, al costo dei singoli capi di abbigliamento asseritamente trafugati. 2.2. Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, del resto, la Corte di appello ha considerato come fosse risultata priva di qualsiasi riscontro sia la circostanza del deposito in altro luogo della merce rimasta, che quella del secondo furto, non denunciato. 2.3. A fronte, quindi, di una deduzione meramente contestativa, sono stati posti in luce oggettivi dati di fatto, costituiti, innanzitutto, dalla circostanza che, nel periodo in cui l'imputato era l'amministratore della società, sono spariti i beni aziendali e tutta la contabilità, con grave danno patrimoniale dei creditori, mentre, sotto il profilo soggettivo, la Corte di merito ha sottolineato come la sparizione della documentazione contabile e la distrazione della merce fosse intervenuta allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 2.4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto in tema di scrutinio dell'elemento soggettivo, giacchè, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si è da tempo posto in evidenza che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. Nel caso di specie, i giudici, nelle due conformi pronunce di merito, hanno ben considerato che l'imputato non solo ha tenuto in maniera non regolare le scritture contabili, ma neppure ha lasciato tracce documentali delle operazioni gestorie compiute, non avendo conservato documentazione contabile idonea a ricostruire il patrimonio e i movimenti contabili dell'impresa, in tal modo impedendo anche la ricostruzione dei movimenti finanziari che hanno determinato lo stato di insolvenza della società ( sentenza del Tribunale). Al di là della totale inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, giova anche osservare che, sotto il profilo logico - inferenziale, d'altro canto, è innegabile che la distrazione dei beni sociali, fondanti l'accusa di bancarotta patrimoniale, costituisca un rilevante indice di fraudolenza della condotta di irregolare tenuta delle scritture, in quanto la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. (Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910). 2.5. Anche con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli argomenti spesi dalla Corte di merito sono conformi all'insegnamento secondo cui l'elemento soggettivo di tale delitto è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrAttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa de
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