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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11948/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 8 gennaio 2020 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Messina il 20 novembre 2016.

Considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la prova del superamento dal valore-soglia al momento della guida, atteso che gli accertamenti erano stati eseguiti a distanza di 26 e di 36 minuti dal fermo, tende ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamento infondato in quanto basato su considerazioni congetturali circa tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche.

Considerato che il quarto motivo di ricorso (rubricato come n.5), che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dalla Corte di Appello a pag.3 della sentenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il lonsigliere estensore Il Presidente g nia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' LERIA 3 1 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 8 gennaio 2020 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Messina il 20 novembre 2016. Considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la prova del superamento dal valore-soglia al momento della guida, atteso che gli accertamenti erano stati eseguiti a distanza di 26 e di 36 minuti dal fermo, tende ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamento infondato in quanto basato su considerazioni congetturali circa tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche. Considerato che il quarto motivo di ricorso (rubricato come n.5), che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dalla Corte di Appello a pag.3 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il lonsigliere estensore Il Presidente g nia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' LERIA 3 1 M
Sentenza Cassazione n. 11948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris