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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10674/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22535/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N.21 [OSCURATO:PERSONA] NN20 26, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1681/2018 depositata il 16/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Ritenuto che: La Corte di appello di Roma , con sentenza nr 1681/2018 ,rigettava l'appello proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio dello stabile di Roma, via dei Conciatori nr 21,via della Croce nn 20-26, avverso la pronuncia nr 18599/2015 del Tribunale di Roma.

Il giudice del gravame rilevava l'assenza dei presupposti impositivi che giustificano la Cosap mancando l'occupazione di aree adibite a pubblico passaggio.

Osservava al riguardo che il Condominio aveva realizzato griglie ed intercapedini per la migliore utilizzazione dei propri locali sottostanti al piano stradale su suolo privato, prima ed indipendentemente dalla circostanza che il perimetro dello stabile divenisse assimilabile ad un marciapiede e fosse assoggettato ad un pubblico passaggio.

La Corte distrettuale precisava che le griglie e le intercapedini erano state realizzate al tempo dell'edificazione dello stabile il cui progetto risaliva al 1981 mentre solo successivamente tale area privata è divenuta soggetto al pubblico passaggio sicchè non si poteva parlare di" concessione presunta" .

Sottolineava altresì che le griglie e le intercapedini non occupavano il suolo pubblico poiché le stesse erano a "raso" e non limitavano il pubblico passaggio cosicchè mancava il presupposto per richiedere il canone preteso.

Aggiungeva poi che con sentenza nr 10156/2010 il Tribunale di Roma aveva dichiarato non dovute le somme richieste dal Comune di Roma a titolo di Cosap per l'anno 2004.Rilevava che il passaggio in giudicato della decisione relativamente al diritto di percepire la Cosap e quindi all'inesistenza di alcun efficace titolo giuridico della pretesa azionata poteva essere desunto dalla mancata contestazione da parte del Comune che sul punto non aveva preso in alcun modo posizione con conseguente inammissibilità del gravame in quanto diretto ad una statuizione in contrasto con il contenuto del giudicato medesimo.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso Condominio dello stabile di Roma.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione dell'ad 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto insussistente il presupposto impositivo omettendo di considerare che il canone è costituito dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree anche del sottosuolo , del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Si censura l'impugnata pronuncia con riguardo al capo della medesima che ha distinto la fattispecie in esame da altra oggetto della sentenza di questa Corte n. 1435 del 2018.

Con il secondo motivo si duole della violazione nr 2248/1865 sulla legittima costituzione della servitù pubblica in passaggio e sulla conseguente debenza del canone richiesto in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello che l'onere della prova relativo alla proprietà dello spazio interessato dalle griglie e intercapedini ricada sull'[OSCURATO:PERSONA] anzicchè sul trasgressore.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'ad 2909 c.c. e dell'art 324 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto coperta dal giudicato esterno una questione di diritto in ordine all'esistenza del diritto a percepire la Cosap nei confronti del Condominio per l'anno 2004.

Sostiene, in particolare, l'impugnante che il giudicato non sarebbe ravvisabile in relazione ad una mera questione di diritto posto che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione in quanto la loro elaborazione ed evoluzione si riflette necessariamente sui rapporti ancora pendenti, sicché affermare il giudicato esterno nella materia in esame contraddirebbe palesemente i principi di effettività della tutela giurisdizionale.

I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione sono infondati.

La sentenza ha ritenuto che la fattispecie oggetto di esame non potesse essere sussunta nell'alveo della pronuncia di questa Corte n. 1435 del 19/1/2018 per la diversità dei presupposti: lì il canone era comunque dovuto, indipendentemente dalla presenza o meno di un atto concessorio e dunque per il solo fatto dell'utilizzazione di suolo pubblico.

La Corte di appello ha sottolineato che nel caso sottoposto al sua esame lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini era del tutto inglobato nella limitrofa opera edile privata per la quale era stata chiesta ed ottenuta una licenza edilizia.

La sentenza oggetto di esame ha ritenuto che le opere erano coeve all'edificio, non erano state realizzate successivamente, non erano oggetto di concessione e non insistevano su suolo pubblico ma su proprietà privata escludendo che vi fosse stato occupazione abusiva di suolo pubblico.

La decisione è coerente con il principio secondo cui, «se le grate o intercapedini esistevano già quando il Condominio ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva «ricevuto» il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del Condominio del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti.

Il presupposto impositivo della Cosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione (Cass.21236/2019;.

Cass. 2183/2020).

Nel caso concreto la Corte d'appello ha accertato in fatto che l'apposizione di griglie e intercapedini costituisce un prius - essendo state realizzate con l'edificazione dell'immobile - rispetto all'assoggettamento della strada privata ad uso pubblico, ed i motivi non sono idonei a scalfire il decisum.

Il terzo motivo è infondato.

Giova ricordare che nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude, invero, il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 20765/2018; Cass.37269/2021).

Per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come vorrebbe il ricorrente, una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie.

Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass. 33021/2022).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità in favore del Condominio, spese che si liquidano in complessive C 2500,00 oltre ad C 200,00 per esborsi e ad accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto.

Roma 24.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22535/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N.21 [OSCURATO:PERSONA] NN20 26, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1681/2018 depositata il 16/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: La Corte di appello di Roma , con sentenza nr 1681/2018 ,rigettava l'appello proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio dello stabile di Roma, via dei Conciatori nr 21,via della Croce nn 20-26, avverso la pronuncia nr 18599/2015 del Tribunale di Roma. Il giudice del gravame rilevava l'assenza dei presupposti impositivi che giustificano la Cosap mancando l'occupazione di aree adibite a pubblico passaggio. Osservava al riguardo che il Condominio aveva realizzato griglie ed intercapedini per la migliore utilizzazione dei propri locali sottostanti al piano stradale su suolo privato, prima ed indipendentemente dalla circostanza che il perimetro dello stabile divenisse assimilabile ad un marciapiede e fosse assoggettato ad un pubblico passaggio. La Corte distrettuale precisava che le griglie e le intercapedini erano state realizzate al tempo dell'edificazione dello stabile il cui progetto risaliva al 1981 mentre solo successivamente tale area privata è divenuta soggetto al pubblico passaggio sicchè non si poteva parlare di" concessione presunta" . Sottolineava altresì che le griglie e le intercapedini non occupavano il suolo pubblico poiché le stesse erano a "raso" e non limitavano il pubblico passaggio cosicchè mancava il presupposto per richiedere il canone preteso. Aggiungeva poi che con sentenza nr 10156/2010 il Tribunale di Roma aveva dichiarato non dovute le somme richieste dal Comune di Roma a titolo di Cosap per l'anno 2004.Rilevava che il passaggio in giudicato della decisione relativamente al diritto di percepire la Cosap e quindi all'inesistenza di alcun efficace titolo giuridico della pretesa azionata poteva essere desunto dalla mancata contestazione da parte del Comune che sul punto non aveva preso in alcun modo posizione con conseguente inammissibilità del gravame in quanto diretto ad una statuizione in contrasto con il contenuto del giudicato medesimo. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso Condominio dello stabile di Roma. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione dell'ad 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto insussistente il presupposto impositivo omettendo di considerare che il canone è costituito dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree anche del sottosuolo , del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Si censura l'impugnata pronuncia con riguardo al capo della medesima che ha distinto la fattispecie in esame da altra oggetto della sentenza di questa Corte n. 1435 del 2018. Con il secondo motivo si duole della violazione nr 2248/1865 sulla legittima costituzione della servitù pubblica in passaggio e sulla conseguente debenza del canone richiesto in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello che l'onere della prova relativo alla proprietà dello spazio interessato dalle griglie e intercapedini ricada sull'[OSCURATO:PERSONA] anzicchè sul trasgressore.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'ad 2909 c.c. e dell'art 324 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto coperta dal giudicato esterno una questione di diritto in ordine all'esistenza del diritto a percepire la Cosap nei confronti del Condominio per l'anno 2004. Sostiene, in particolare, l'impugnante che il giudicato non sarebbe ravvisabile in relazione ad una mera questione di diritto posto che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione in quanto la loro elaborazione ed evoluzione si riflette necessariamente sui rapporti ancora pendenti, sicché affermare il giudicato esterno nella materia in esame contraddirebbe palesemente i principi di effettività della tutela giurisdizionale. I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione sono infondati. La sentenza ha ritenuto che la fattispecie oggetto di esame non potesse essere sussunta nell'alveo della pronuncia di questa Corte n. 1435 del 19/1/2018 per la diversità dei presupposti: lì il canone era comunque dovuto, indipendentemente dalla presenza o meno di un atto concessorio e dunque per il solo fatto dell'utilizzazione di suolo pubblico. La Corte di appello ha sottolineato che nel caso sottoposto al sua esame lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini era del tutto inglobato nella limitrofa opera edile privata per la quale era stata chiesta ed ottenuta una licenza edilizia. La sentenza oggetto di esame ha ritenuto che le opere erano coeve all'edificio, non erano state realizzate successivamente, non erano oggetto di concessione e non insistevano su suolo pubblico ma su proprietà privata escludendo che vi fosse stato occupazione abusiva di suolo pubblico. La decisione è coerente con il principio secondo cui, «se le grate o intercapedini esistevano già quando il Condominio ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva «ricevuto» il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del Condominio del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della Cosap, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione (Cass.21236/2019;. Cass. 2183/2020). Nel caso concreto la Corte d'appello ha accertato in fatto che l'apposizione di griglie e intercapedini costituisce un prius - essendo state realizzate con l'edificazione dell'immobile - rispetto all'assoggettamento della strada privata ad uso pubblico, ed i motivi non sono idonei a scalfire il decisum. Il terzo motivo è infondato. Giova ricordare che nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude, invero, il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 20765/2018; Cass.37269/2021). Per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come vorrebbe il ricorrente, una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass. 33021/2022). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di legittimità in favore del Condominio, spese che si liquidano in complessive C 2500,00 oltre ad C 200,00 per esborsi e ad accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto. Roma 24.
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