CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha, in via preliminare, rigettato la richiesta di riunione con il procedimento SIGE n. 1141/2023, per poi emettere l'impugnata decisione reiettiva, con riguardo all'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati di furto aggravato in concorso, commessi da [OSCURATO:PERSONA] e puniti dalle due sentenze meglio indicate nel provvedimento oggetto di gravame. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 17 cod. proc. pen., e contestuale vizio di motivazione, per avere il Giudice rigettato, in modo erroneo, la richiesta di riunione con il sopra indicato procedimento, facendo impropriamente riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole parimenti dell'erronea applicazione della legge penale, nonché della mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che - come da costante indirizzo di questa Corte - i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome aventi natura meramente ordinatoria, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, Boscaneanu ed altri, Rv. 235496; Sez. 4, n. 676/04 del 06/11/2003, Provenzano, Rv. 227345). Peraltro, a margine dell'impossibilità di impugnare in questa sede il diniego della riunione tra processi, nel caso di specie il motivo risulta manifestamente infondato, anche in considerazione del fatto che non sussiste l'asserita illogicità argomentativa. 4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, in ragione della genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di profili già vagliati, in modo idoneo, dal Giudice dell'esecuzione nella decisione avversata. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come le sentenze indicate nell'incidente di esecuzione risultino tra loro del tutto slegate, nonché differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione (v. p. 3 del provvedimento impugnato, in cui si valorizza il differente contesto spazio-temporale, nel quale i fatti illeciti vennero posti in essere, sottolineandosi anche la coincidenza solo parziale dei correi, nelle differenti azioni delittuose), così divenendo impensabile la sussistenza della prospettata preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i