CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 31383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29213-2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO -[OSCURATO:PERSONA] 97149560589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 1334/2021 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Perugiaper la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1334 del 7 . 10 .2021 , che aveva confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’ordinanza ingiunzionen. 579920180118 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1 legge n. 386 del 1990, per avere emesso tre assegni senza autorizzazione; con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 101, comma 2,c.p.c., censurando la sentenza impugnataper av ere confermato la sentenza di primo grado sulla base di un’argomentazione diversa rispetto a quella proposta dal Menichetti in primo grado e dunque estranea al thema decidendum, avendo escluso la sussistenza degli illeciti contestati per mancata integrazione dell’elemento oggettivo della emissione dei titoli, mentre l’opponente aveva dedotto come motivo di opposizione la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa; il motivo appare manifestamente infondato, avendo il Tribunale adottato la sua decisione sulla base dei fatti allegati dall’opponente, che aveva sostenuto di avere sottoscritto gli assegni senza data prima dello stato di liquidazione della società e quindi quando aveva ancora il poteredi firma, in conformità alla prassi interna normalmente seguita per consentire il pagamento dei debit or i in scadenza, e che i titoli suddetti erano stati consegnati ai rispettivi prenditori e messi in circolazione a sua insaputa dal successivo liquidatore, che pure era stato edotto della loro esistenza; in particolare, il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado sulla base del rilievo che, perfezionandosi la condotta sanzionata non con la mera compilazione del titolo ma con la suaconsegna al prenditore, dai fatti esposti dal ricorrente, che ha ritenuto provati, conseguiva non tanto il difetto dell’elemento soggettivo della colpa, quanto l’insussistenza dell’elemento materiale della violazione; così decidendo, deve escludersi che il Tribunale sia incorso nel vizio denunziato di ultrapetizione, essendo la sua decisione fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall’opponente, mentre la diversa ratio decidendi adottata, rispetto al giudice di primo grado,costituisce null’altro che mero esercizio del potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti rilevanti per la decisione e di ricondurre ad essi gli effetti previsti dalla legge( Cass. n. 11289 del 2018; Cass.n. 2209 del 2016 ) . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto respinto; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consigl