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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 10974/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 16/07/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la rideterminazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 24/07/2020.

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che su analoga istanza, relativa alle pene comprese nel provvedimento di cumulo oggetto di vaglio, si era già pronunciato con ordinanza emessa il 24/07/2020.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di rivalutare i titoli esecutivi di cui ai punti 4, 8 e 13 del provvedimento di cumulo del 24/07/2020, alla luce della prospettazione proposta nell'interesse del ricorrente, mediante analitici richiami giurisprudenziali giustificativi dell'invocata rideterminazione (recte Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182-01).

Si deduceva, in proposito, che, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa del ricorrente nell'incidente di esecuzione depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sopra citata, il Giudice dell'esecuzione napoletano aveva effettuato un illogico frazionamento delle pene concorrenti, che doveva essere sottoposto a integrale revisione, attraverso la preventiva individuazione di quattro momenti concorsuali, rappresentati dalle date del 16/11/1996, del 16/12/1996, del 21/02/2001 e del 03/07/2006.

Le considerazioni esposite imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati (p

2. In via preliminare, deve rilevarsi che, in materia di esecuzione, la disposizione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto di precedenti decisioni (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Prestianni, Rv. 227329-01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01).

In questa cornice, l'elemento di novità valutabile dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d'ufficio, tra le quali, in astratto, assumono rilievo i mutamenti interpretativi che determinano un overruling giurisprudenziale (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hannaied, Rv. 281458-01).

Nel procedimento di esecuzione, infatti, il principio del ne bis in idem mira a evitare la proposizione di domande che non sono sorrette da elementi di novità processuale, che consentono di ritenere superato l'effetto preclusivo formatosi su un precedente provvedimento giurisdizionale e devono essere valutati rebus sic stantibus.

Una tale preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione -, ma comporta una valutazione allo stato degli atti, formulata, per l'appunto, rebus sic stantibus.

Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera laddove, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengono esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841-01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'emettere la declaratoria di inammissibilità controversa, non si confrontava analiticamente con le ragioni prospettate nell'interesse del ricorrente, limitandosi a richiamare assertivamente il provvedimento emesso il 24/07/2020, con cui erano state respinte le censure difensive oggetto di vaglio, alle quali nell'ordinanza impugnata non si faceva riferimento nemmeno per relationem.

Né tantomeno il Giudice dell'esecuzione napoletano si confrontava con la giurisprudenza di legittimità invocata in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 17503 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fontana, cit.), allo scopo di verificare se l'arresto ermeneutico richiamato dal suo difensore era funzionale a prefigurare un overruling giurisprudenziale (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hamaied, cit.) idoneo a determinare il superamento dell'effetto preclusivo inerente il provvedimento emesso in sede esecutiva il 24/07/2020.

Si consideri, inoltre, che, nell'incidente di esecuzione di cui si discute, la difesa del ricorrente aveva allegato ulteriori documenti, il cui vaglio appariva indispensabile per affermare o negare la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, attraverso l'esame del petitum e della causa petendi delle due istanze presupposte - poste a fondamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ordinanza impugnata -, che risulta omesso dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che avrebbe dovuto esaminare tutte le doglianze proposte con riferimento ai titoli esecutivi compresi nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 24/07/2020, oggetto di vaglio esecutivo.

Il compimento di questa operazione di ermeneutica processuale, quindi, postulava un confronto analitico con le censure difensive prospettate con l'incidente di esecuzione depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], incentrate sull'individuazione di quattro differenti momenti concorsuali, rappresentati dalle date del 16/11/1996, del 16/12/1996, del 21/02/2001 e del 03/07/2006, alla luce dei quali occorreva procedere a un nuovo calcolo delle pene concorrenti oggetto dei cumuli parziali controversi.

Ricostruito in questi termini il percorso argonnentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, non è possibile affermare l'identità dei due incidenti esecuzione, per valutare la quale occorreva accertare preliminarmente se negli stessi erano identici i petita e le causae petendi, sui quali si impone una nuova verifica, che dovrà eseguita nel rispetto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo precedente.

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire conclusivamente che l'operatività del principio di preclusione nella materia esecutiva, fondato sulla regola del ne bis in idem, non opera in senso assoluto e inderogabile, ma comporta una valutazione allo stato degli atti.

Ne consegue che l'effetto preclusivo non può ritenersi operante laddove, con un'istanza successiva, vengono prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto, non valutate nel caso di specie, che impongono di ritenere insussistente una preclusione processuale (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785- 01; Sez. 3, n, 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 239943-01).

4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16/07/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la rideterminazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 24/07/2020. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che su analoga istanza, relativa alle pene comprese nel provvedimento di cumulo oggetto di vaglio, si era già pronunciato con ordinanza emessa il 24/07/2020. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di rivalutare i titoli esecutivi di cui ai punti 4, 8 e 13 del provvedimento di cumulo del 24/07/2020, alla luce della prospettazione proposta nell'interesse del ricorrente, mediante analitici richiami giurisprudenziali giustificativi dell'invocata rideterminazione (recte Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182-01). Si deduceva, in proposito, che, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa del ricorrente nell'incidente di esecuzione depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sopra citata, il Giudice dell'esecuzione napoletano aveva effettuato un illogico frazionamento delle pene concorrenti, che doveva essere sottoposto a integrale revisione, attraverso la preventiva individuazione di quattro momenti concorsuali, rappresentati dalle date del 16/11/1996, del 16/12/1996, del 21/02/2001 e del 03/07/2006. Le considerazioni esposite imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati (p 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, in materia di esecuzione, la disposizione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto di precedenti decisioni (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Prestianni, Rv. 227329-01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01). In questa cornice, l'elemento di novità valutabile dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevante sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi, non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d'ufficio, tra le quali, in astratto, assumono rilievo i mutamenti interpretativi che determinano un overruling giurisprudenziale (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hannaied, Rv. 281458-01). Nel procedimento di esecuzione, infatti, il principio del ne bis in idem mira a evitare la proposizione di domande che non sono sorrette da elementi di novità processuale, che consentono di ritenere superato l'effetto preclusivo formatosi su un precedente provvedimento giurisdizionale e devono essere valutati rebus sic stantibus. Una tale preclusione, pertanto, non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica per il processo di cognizione -, ma comporta una valutazione allo stato degli atti, formulata, per l'appunto, rebus sic stantibus. Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera laddove, nell'ulteriore procedimento di esecuzione, vengono esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841-01). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'emettere la declaratoria di inammissibilità controversa, non si confrontava analiticamente con le ragioni prospettate nell'interesse del ricorrente, limitandosi a richiamare assertivamente il provvedimento emesso il 24/07/2020, con cui erano state respinte le censure difensive oggetto di vaglio, alle quali nell'ordinanza impugnata non si faceva riferimento nemmeno per relationem. Né tantomeno il Giudice dell'esecuzione napoletano si confrontava con la giurisprudenza di legittimità invocata in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 17503 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fontana, cit.), allo scopo di verificare se l'arresto ermeneutico richiamato dal suo difensore era funzionale a prefigurare un overruling giurisprudenziale (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hamaied, cit.) idoneo a determinare il superamento dell'effetto preclusivo inerente il provvedimento emesso in sede esecutiva il 24/07/2020. Si consideri, inoltre, che, nell'incidente di esecuzione di cui si discute, la difesa del ricorrente aveva allegato ulteriori documenti, il cui vaglio appariva indispensabile per affermare o negare la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, attraverso l'esame del petitum e della causa petendi delle due istanze presupposte - poste a fondamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ordinanza impugnata -, che risulta omesso dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che avrebbe dovuto esaminare tutte le doglianze proposte con riferimento ai titoli esecutivi compresi nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 24/07/2020, oggetto di vaglio esecutivo. Il compimento di questa operazione di ermeneutica processuale, quindi, postulava un confronto analitico con le censure difensive prospettate con l'incidente di esecuzione depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], incentrate sull'individuazione di quattro differenti momenti concorsuali, rappresentati dalle date del 16/11/1996, del 16/12/1996, del 21/02/2001 e del 03/07/2006, alla luce dei quali occorreva procedere a un nuovo calcolo delle pene concorrenti oggetto dei cumuli parziali controversi. Ricostruito in questi termini il percorso argonnentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, non è possibile affermare l'identità dei due incidenti esecuzione, per valutare la quale occorreva accertare preliminarmente se negli stessi erano identici i petita e le causae petendi, sui quali si impone una nuova verifica, che dovrà eseguita nel rispetto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo precedente. Né potrebbe essere diversamente, dovendosi ribadire conclusivamente che l'operatività del principio di preclusione nella materia esecutiva, fondato sulla regola del ne bis in idem, non opera in senso assoluto e inderogabile, ma comporta una valutazione allo stato degli atti. Ne consegue che l'effetto preclusivo non può ritenersi operante laddove, con un'istanza successiva, vengono prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto, non valutate nel caso di specie, che impongono di ritenere insussistente una preclusione processuale (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785- 01; Sez. 3, n, 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 239943-01). 4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napol
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