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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 23474/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 04/2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art 3 dello stesso decreto.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta la sussistenza del requisito della residenza quinquennale, essendo fin dal 2015 in Italia, come risulta dalle dichiarazioni dei testi e non da iscrizione formale anagrafica.

Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova della residenza stabile da cinque anni in Italia, in quanto ricorrenMi testi hanno dichiarato che l'imputato si era recato in Itaia per svolgere solo lavori saltuari, durante il periodo della vendemmia, e per tempo limitato e che egli, terminato il lavoro, faceva ritorno al paese d'origine, tanto da non aver bisogno di un alloggio e di una utenza telefonica italiana.

Per contro, si evidenzia che il beneficio del reddito di cittadinanza presuppone uno stabile radicamento nel territorio italiano.

Quanto al secondo motivo, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie il giudice ha evidenziato il lasso di tempo in cui il ricorrente ha percepito il beneficio economico (da novembre 2020 a maggio 2021).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.Mdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente aria Beatric - agro 1, • [OSCURATO:PERSONA] 25_ 2026 Giudiziario katas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 04/2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art 3 dello stesso decreto. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta la sussistenza del requisito della residenza quinquennale, essendo fin dal 2015 in Italia, come risulta dalle dichiarazioni dei testi e non da iscrizione formale anagrafica. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto non raggiunta la prova della residenza stabile da cinque anni in Italia, in quanto ricorrenMi testi hanno dichiarato che l'imputato si era recato in Itaia per svolgere solo lavori saltuari, durante il periodo della vendemmia, e per tempo limitato e che egli, terminato il lavoro, faceva ritorno al paese d'origine, tanto da non aver bisogno di un alloggio e di una utenza telefonica italiana. Per contro, si evidenzia che il beneficio del reddito di cittadinanza presuppone uno stabile radicamento nel territorio italiano. Quanto al secondo motivo, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie il giudice ha evidenziato il lasso di tempo in cui il ricorrente ha percepito il beneficio economico (da novembre 2020 a maggio 2021). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Mdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente aria Beatric - agro 1, • [OSCURATO:PERSONA] 25_ 2026 Giudiziario katas
Decreto Cassazione n. 23474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris