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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 1958

Cassazione n. 45206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 4 marzo 2022 in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte di cassazione dell'ordinanza del medesimo Tribunale in data 19.2.2021, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 8.2.2021.

Con tale ordinanza era stata applicata al Trapani la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta (artt. 99, 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, c.p.), operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente di partecipe della cosca "Fontana -Saraceno", storicamente legata al controllo mafioso del quartiere Gallico, dal luglio 1991 all'attualità.

In particolare, risulta attribuita al Trapani la condotta di supportare il cognato [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Bruno nei metodi di infiltrazione nel settore edilizio e nel coordinamento delle attività della suddetta articolazione territoriale con quelle delle altre presenti sul territorio di Gallico.

Tale ordinanza veniva confermata dal Tribunale del riesame.

2. La Quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 2775 del 13/12/2021 (dep. 2022), accogliendo le censure prospettate dalla difesa del Trapani, annullava la decisione del riesame evidenziando i seguenti vizi: mancata specificazione dell'epoca alla quale le dichiarazioni dei collaboratori ascrivevano le informazioni fornite agli inquirenti in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio mafioso, nonché la genericità della indicazione dell'appartenenza di questi all'associazione, non essendo specificato il suo ruolo effettivo, accorpato indistintamente a quello del fratello Bruno.

Con riguardo alla vicenda del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto", l'ordinanza impugnata non aveva spiegato perché essa fosse significativa dello stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, tanto più che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva "affasciata" a quella del fratello Bruno.

Quanto, infine, alle intercettazioni, questa Corte aveva ravvisato un deficit logico motivazionale, avendo il giudice operato una valutazione indistinta degli elementi emergenti in riferimento ai "fratelli Trapani".

In particolare, nella conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA] non risultava adeguatamente illustrata la conclusione secondo cui sarebbero stati menzionati proprio l'indagato ed il fratello, pur se formalmente non citati.

In ogni caso, nella conversazione non si dava conto della partecipazione del ricorrente al sodalizio.3.

All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Riesaminato analiticamente il compendio probatorio, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori consentissero in modo sufficientemente specifico di collocare temporalmente le condotte del ricorrente, di confermare la sua partecipazione alla 'ndrangheta di Archi e, specificamente, alla cosca Rodà-Saraceno-Fontana, contestualizzandola in relazione ad accadimenti criminali riscontrati dagli inquirenti, nonché il suo contributo all'infiltrazione della consorteria nel tessuto imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], operando nel settore edile e specificamente in occasione dell'apertura del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto".

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo di censura con il quale si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., artt. 623 e 627 cod. proc. pen., 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente avendo il Tribunale del riesame disatteso i limiti cognitori del giudizio di rinvio, pervenendo ad una decisione del tutto avulsa dal principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente e riproponendo il medesimo percorso argomentativo dell'ordinanza annullata senza colmarne le lacune.

La motivazione sarebbe apparente in quanto muove dal dato che il ricorrente è partecipe dell'associazione mafiosa operante sul territorio di Gallico e ritiene di dimostrarlo attraverso il riferimento ai lavori autostradali avvenuti nel 2015 e oggetto del procedimento "Camaleonte", senza però che il Trapani sia stato coinvolto in esso.

Il CD prodotto in udienza dal PM relativo a tale procedimento, con lo scopo di produrre elementi nuovi a sostegno della misura cautelare, sarebbe inutilizzabile in danno del Trapani in quanto, stante il disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sarebbe preclusa la possibilità di utilizzare sopravvenienze probatorie in danno del soggetto sottoposto a misura cautelare.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, illogica e fuorviante nella parte in cui ritiene di desumere dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che il Trapani e suo fratello Bruno avessero lavorato come piastrellisti all'interno del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto" grazie ad accordi con la 'ndrangheta.

Identico vizio di motivazione riguardava il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le quali erano state ritenute da questa Corte inconsistenti, perché fondate in parte su deduzioni, in parte perché trattavasi di dichiarazioni de relato, nonché imprecise e prive di riferimenti temporali.

Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo la detenzione aveva I ;riattivato le attività edilizie, erano evanescenti e temporalmente errate.

Il Tribunale, inoltre, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, non aveva contestualizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il riferimento in esse contenuto al procedimento "Bless" non consentirebbe di contestualizzare le accuse al 2007, come sostenuto dal Tribunale, dal momento che tale procedimento non avrebbe riguardato il ricorrente.

Si denuncia poi l'apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione della conversazione captata il 9 giugno 2011 tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA], all'epoca comandante della stazione dei Carabinieri di Gallico, nella quale essi discutevano dell'assetto criminale presente in quel luogo, e dalla quale il Tribunale aveva desunto che il riferimento a "i due compari" fatto dai dialoganti era relativo ai fratelli Trapani.

Apparente sarebbe la motivazione anche con riguardo ai contesti malavitosi che avrebbero operato nell'ambito della ristrutturazione del centro commerciale.

Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla partecipazione del ricorrente all'accordo spartitorio dei lavori per la pavimentazione del centro commerciale.

In definitiva, l'ordinanza impugnata, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, non avrebbe specificato lo spessore indiziario delle fonti né affrontato il tema della sussumibilità delle condotte del ricorrente nel paradigma mafioso, ripetendo i vizi della precedente ordinanza.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere pertanto rigettato.

2. È noto che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, sicché egli resta vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (v.

Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066).

In sostanza, il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830).

Conseguentemente, gli spazi di valutazione spettanti al giudice in sede di rinvio sono inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento.

Occorre, inoltre, evidenziare che la Corte di cassazione, nel sindacare il vizio della motivazione, non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che in sede di legittimità non è sindacabile, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, che minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

È solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

3. Nella specie il Tribunale del riesame, attenendosi al mandato della sentenza rescindente e seguendo le indicazioni da questa fornite, ha ampiamente e approfonditamente esaminato il materiale probatorio, attraverso un'accorta e puntuale analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni tra loro confrontate e riscontrate, individuando la collocazione temporale delle condotte, anche attraverso il riferimento da essi fatto a procedimenti penali in corso, nessun rilievo rivestendo il fatto che in essi fosse o meno coinvolto il ricorrente, e specificando le condotte attribuite nonché il ruolo svolto dall'odierno ricorrente.Inoltre, con riguardo alla vicenda del centro commerciale "La perla dello Stretto", l'ordinanza impugnata, attraverso un attento e analitico richiamo alle numerose conversazioni intercettate nell'ambito di altro procedimento (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]"), nonché alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha esaustivamente illustrato il complesso degli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente lo stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello nel sodalizio criminale della 'ndrangreta di Archi, che gestiva le dinamiche connesse alle attività edilizie svolte in occasione della riapertura del suddetto centro commerciale, occupandosi specificamente dei lavori di pavimentazione dello stesso.

Il Tribunale ha, inoltre, compiutamente illustrato le ragioni per cui i «due compari» del Saraceno, evocati nel dialogo captato tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Mar.

Patti dovessero identificarsi con i fratelli Trapani.

In particolare, ha inserito tali dichiarazioni nel contesto della conversazione nella quale i due, commentando le dinamiche innescatesi dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], evidenziavano il legame dei "due compari" con il Saraceno e i Fontana ed ha sottolineato la convergenza di tali dichiarazioni con quelle rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano ottenuto l'affidamento dei lavori di pavimentazione del complesso edilizio di [OSCURATO:PERSONA].

Se poi una qualche discrasia è ravvisabile nella motivazione dell'ordinanza impugnata, essa non è tale da inficiare il complessivo quadro probatorio, tenuto conto che, comunque, il complesso delle molteplici valutazioni effettuato dai giudici del riesame offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento rìcostruttivo a sostegno dell'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, cit.).

4. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 4 marzo 2022 in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte di cassazione dell'ordinanza del medesimo Tribunale in data 19.2.2021, ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 8.2.2021. Con tale ordinanza era stata applicata al Trapani la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta (artt. 99, 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, c.p.), operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente di partecipe della cosca "Fontana -Saraceno", storicamente legata al controllo mafioso del quartiere Gallico, dal luglio 1991 all'attualità. In particolare, risulta attribuita al Trapani la condotta di supportare il cognato [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Bruno nei metodi di infiltrazione nel settore edilizio e nel coordinamento delle attività della suddetta articolazione territoriale con quelle delle altre presenti sul territorio di Gallico. Tale ordinanza veniva confermata dal Tribunale del riesame. 2. La Quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 2775 del 13/12/2021 (dep. 2022), accogliendo le censure prospettate dalla difesa del Trapani, annullava la decisione del riesame evidenziando i seguenti vizi: mancata specificazione dell'epoca alla quale le dichiarazioni dei collaboratori ascrivevano le informazioni fornite agli inquirenti in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio mafioso, nonché la genericità della indicazione dell'appartenenza di questi all'associazione, non essendo specificato il suo ruolo effettivo, accorpato indistintamente a quello del fratello Bruno. Con riguardo alla vicenda del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto", l'ordinanza impugnata non aveva spiegato perché essa fosse significativa dello stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, tanto più che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva "affasciata" a quella del fratello Bruno. Quanto, infine, alle intercettazioni, questa Corte aveva ravvisato un deficit logico motivazionale, avendo il giudice operato una valutazione indistinta degli elementi emergenti in riferimento ai "fratelli Trapani". In particolare, nella conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA] non risultava adeguatamente illustrata la conclusione secondo cui sarebbero stati menzionati proprio l'indagato ed il fratello, pur se formalmente non citati. In ogni caso, nella conversazione non si dava conto della partecipazione del ricorrente al sodalizio.3. All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Riesaminato analiticamente il compendio probatorio, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori consentissero in modo sufficientemente specifico di collocare temporalmente le condotte del ricorrente, di confermare la sua partecipazione alla 'ndrangheta di Archi e, specificamente, alla cosca Rodà-Saraceno-Fontana, contestualizzandola in relazione ad accadimenti criminali riscontrati dagli inquirenti, nonché il suo contributo all'infiltrazione della consorteria nel tessuto imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], operando nel settore edile e specificamente in occasione dell'apertura del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto". 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo di censura con il quale si denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., artt. 623 e 627 cod. proc. pen., 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente avendo il Tribunale del riesame disatteso i limiti cognitori del giudizio di rinvio, pervenendo ad una decisione del tutto avulsa dal principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente e riproponendo il medesimo percorso argomentativo dell'ordinanza annullata senza colmarne le lacune. La motivazione sarebbe apparente in quanto muove dal dato che il ricorrente è partecipe dell'associazione mafiosa operante sul territorio di Gallico e ritiene di dimostrarlo attraverso il riferimento ai lavori autostradali avvenuti nel 2015 e oggetto del procedimento "Camaleonte", senza però che il Trapani sia stato coinvolto in esso. Il CD prodotto in udienza dal PM relativo a tale procedimento, con lo scopo di produrre elementi nuovi a sostegno della misura cautelare, sarebbe inutilizzabile in danno del Trapani in quanto, stante il disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sarebbe preclusa la possibilità di utilizzare sopravvenienze probatorie in danno del soggetto sottoposto a misura cautelare. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, inoltre, illogica e fuorviante nella parte in cui ritiene di desumere dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che il Trapani e suo fratello Bruno avessero lavorato come piastrellisti all'interno del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] dello Stretto" grazie ad accordi con la 'ndrangheta. Identico vizio di motivazione riguardava il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le quali erano state ritenute da questa Corte inconsistenti, perché fondate in parte su deduzioni, in parte perché trattavasi di dichiarazioni de relato, nonché imprecise e prive di riferimenti temporali. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo la detenzione aveva I ;riattivato le attività edilizie, erano evanescenti e temporalmente errate. Il Tribunale, inoltre, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, non aveva contestualizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il riferimento in esse contenuto al procedimento "Bless" non consentirebbe di contestualizzare le accuse al 2007, come sostenuto dal Tribunale, dal momento che tale procedimento non avrebbe riguardato il ricorrente. Si denuncia poi l'apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione della conversazione captata il 9 giugno 2011 tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il M.[OSCURATO:PERSONA], all'epoca comandante della stazione dei Carabinieri di Gallico, nella quale essi discutevano dell'assetto criminale presente in quel luogo, e dalla quale il Tribunale aveva desunto che il riferimento a "i due compari" fatto dai dialoganti era relativo ai fratelli Trapani. Apparente sarebbe la motivazione anche con riguardo ai contesti malavitosi che avrebbero operato nell'ambito della ristrutturazione del centro commerciale. Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla partecipazione del ricorrente all'accordo spartitorio dei lavori per la pavimentazione del centro commerciale. In definitiva, l'ordinanza impugnata, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, non avrebbe specificato lo spessore indiziario delle fonti né affrontato il tema della sussumibilità delle condotte del ricorrente nel paradigma mafioso, ripetendo i vizi della precedente ordinanza. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere pertanto rigettato. 2. È noto che il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, sicché egli resta vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (v. Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066). In sostanza, il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830). Conseguentemente, gli spazi di valutazione spettanti al giudice in sede di rinvio sono inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento. Occorre, inoltre, evidenziare che la Corte di cassazione, nel sindacare il vizio della motivazione, non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che in sede di legittimità non è sindacabile, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, che minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. È solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). 3. Nella specie il Tribunale del riesame, attenendosi al mandato della sentenza rescindente e seguendo le indicazioni da questa fornite, ha ampiamente e approfonditamente esaminato il materiale probatorio, attraverso un'accorta e puntuale analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni tra loro confrontate e riscontrate, individuando la collocazione temporale delle condotte, anche attraverso il riferimento da essi fatto a procedimenti penali in corso, nessun rilievo rivestendo il fatto che in essi fosse o meno coinvolto il ricorrente, e specificando le condotte attribuite nonché il ruolo svolto dall'odierno ricorrente.Inoltre, con riguardo alla vicenda del centro commerciale "La perla dello Stretto", l'ordinanza impugnata, attraverso un attento e analitico richiamo alle numerose conversazioni intercettate nell'ambito di altro procedimento (cd. "[OSCURATO:PERSONA]"), nonché alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha esaustivamente illustrato il complesso degli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente lo stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello nel sodalizio criminale della 'ndrangreta di Archi, che gestiva le dinamiche connesse alle attività edilizie svolte in occasione della riapertura del suddetto centro commerciale, occupandosi specificamente dei lavori di pavimentazione dello stesso. Il Tribunale ha, inoltre, compiutamente illustrato le ragioni per cui i «due compari» del Saraceno, evocati nel dialogo captato tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Mar. Patti dovessero identificarsi con i fratelli Trapani. In particolare, ha inserito tali dichiarazioni nel contesto della conversazione nella quale i due, commentando le dinamiche innescatesi dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], evidenziavano il legame dei "due compari" con il Saraceno e i Fontana ed ha sottolineato la convergenza di tali dichiarazioni con quelle rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], avevano ottenuto l'affidamento dei lavori di pavimentazione del complesso edilizio di [OSCURATO:PERSONA]. Se poi una qualche discrasia è ravvisabile nella motivazione dell'ordinanza impugnata, essa non è tale da inficiare il complessivo quadro probatorio, tenuto conto che, comunque, il complesso delle molteplici valutazioni effettuato dai giudici del riesame offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento rìcostruttivo a sostegno dell'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, cit.). 4. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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