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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04995/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19401/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Corso d'Italia n. 19, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1553/8/17, depositata il16 maggio 2017, della Commissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

IVA [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1553/8/17, depositata il 16 maggio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], -pronunciando quale giudice di rinvio da Cas s. 13 gennaio 2016, n. 377, - ha accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuenteannullando « l'avviso d'accertamento impugnato in primo grado nella parte in cui ha ad oggetto lamaggiore IVA ed IRAP dovuta da [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2002 in relazione all'omessacontabilizzazione delle royalties spettanti sul contratto verbale di licenza del marchio "[OSCURATO:SOCIETA]" stipulato con [OSCURATO:PERSONA] srl.»; -[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , ed ha depositato memoria .

Considerato che:

1. –in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata;

2. -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: -le controversie possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia, così come nella fattispecie, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate «nella pronuncia di secondo grado» [comma 2, lett. b)]; - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 – risultando quindi che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19401/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Corso d'Italia n. 19, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1553/8/17, depositata il16 maggio 2017, della Commissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. IVA [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1553/8/17, depositata il 16 maggio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], -pronunciando quale giudice di rinvio da Cas s. 13 gennaio 2016, n. 377, - ha accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuenteannullando « l'avviso d'accertamento impugnato in primo grado nella parte in cui ha ad oggetto lamaggiore IVA ed IRAP dovuta da [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2002 in relazione all'omessacontabilizzazione delle royalties spettanti sul contratto verbale di licenza del marchio "[OSCURATO:SOCIETA]" stipulato con [OSCURATO:PERSONA] srl.»; -[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , ed ha depositato memoria . Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata; 2. -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: -le controversie possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia, così come nella fattispecie, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate «nella pronuncia di secondo grado» [comma 2, lett. b)]; - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 – risultando quindi che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, né notificato diniego di definizione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti,
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