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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06654/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e la responsabilità del prevenuto, risultando pienamente provato l'allontanamento dal luogo in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione logica e coerente, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Più specificamente, il giudice di merito ha evidenziato che l'allontanamento non fosse stato né breve né determinato dalla necessità di provvedere ad esigenze improrogabili e impellenti e, pertanto, non potesse essere qualificato in termini di minima gravità; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, risultando per tabulas la sussistenza di precedenti sentenze di condanna idonee a integrare la recidiva reiterata, ritenuta - in ogni caso - equivalente alle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e la responsabilità del prevenuto, risultando pienamente provato l'allontanamento dal luogo in cui si trovava ristretto agli arresti domiciliari; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione logica e coerente, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Più specificamente, il giudice di merito ha evidenziato che l'allontanamento non fosse stato né breve né determinato dalla necessità di provvedere ad esigenze improrogabili e impellenti e, pertanto, non potesse essere qualificato in termini di minima gravità; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, risultando per tabulas la sussistenza di precedenti sentenze di condanna idonee a integrare la recidiva reiterata, ritenuta - in ogni caso - equivalente alle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere te
Sentenza Cassazione n. 06654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris