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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03684/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di falso materiale aggravato del privato in atto pubblico ad oggetto certificati medici.

Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (ex multis Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; nello stesso senso con particolare riguardo alla frode assicurativa, reato per il quale l'imputata è stata prosciolta per difetto di querela, Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, dep. 2024, Monteleone, Rv. 285840).

Rilevato che generiche e versate in fatto sono invece le censure proposte dalla ricorrente con il secondo e terzo motivo in merito alla denegata applicazione dell'art. 131-bis c.p., alla mancata riforma del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto ed alla denegata esclusione della recidiva contestata.

Si tratta infatti di profili sui quali la Corte territoriale ha reso esauriente e logica motivazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato, omettendo peraltro di precisare la decisività della eccepita circostanza per la quale il padre dell'imputata avrebbe riconosciuto la falsità di soli tre certificati e non di quattro come sostenuto dalla sentenza.

In particolare, quanto alla recidiva, premesso che già la doglianza proposta in appello sul punto era da considerarsi generica e dunque inammissibile, dalla sentenza comunque emergono le ragioni del diniego della sua esclusione, ancorate alla reiterazione delle condotte imputate ed alla specificità di alcuni dei precedenti da cui la ricorrente risulta gravata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di falso materiale aggravato del privato in atto pubblico ad oggetto certificati medici. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (ex multis Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; nello stesso senso con particolare riguardo alla frode assicurativa, reato per il quale l'imputata è stata prosciolta per difetto di querela, Sez. 5, n. 1147 del 14/11/2023, dep. 2024, Monteleone, Rv. 285840). Rilevato che generiche e versate in fatto sono invece le censure proposte dalla ricorrente con il secondo e terzo motivo in merito alla denegata applicazione dell'art. 131-bis c.p., alla mancata riforma del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto ed alla denegata esclusione della recidiva contestata. Si tratta infatti di profili sui quali la Corte territoriale ha reso esauriente e logica motivazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato, omettendo peraltro di precisare la decisività della eccepita circostanza per la quale il padre dell'imputata avrebbe riconosciuto la falsità di soli tre certificati e non di quattro come sostenuto dalla sentenza. In particolare, quanto alla recidiva, premesso che già la doglianza proposta in appello sul punto era da considerarsi generica e dunque inammissibile, dalla sentenza comunque emergono le ragioni del diniego della sua esclusione, ancorate alla reiterazione delle condotte imputate ed alla specificità di alcuni dei precedenti da cui la ricorrente risulta gravata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend
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