CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso e la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello diMessina, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 11/11/2024 del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, appellata da XXXXXXXXXXXXXX e perl’effetto – esclusa l’aggravante dei motivi abietti e futili – ha rideterminato in anni nove direclusione la pena inflittagli, per essersi reso responsabile dei reati di porto di arma, lesioni etentato omicidio, confermando il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale contestatagli;rilevato che - avverso tale sentenza - XXXXXXXXricorre per cassazione tramite gli avv.tiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per errata applicazione di legge e vizio della motivazione, quanto alriconoscimento della recidiva;ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto manifestamente infondato e proposto permotivi reiterativi e interamente versati in fatto, dunque non consentiti nel giudizio dilegittimità. Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata, inordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice.Rileva al riguardo la Corte territoriale che vada riconosciuto l’aggravamento sanzionatoriocorrelato al riconoscimento della recidiva, sul presupposto che “l’episodio criminoso di cui ilCannata si è reso da ultimo responsabile è espressivo di pervicacia e proclività allacommissione di delitti contro la persona nonché, in rapporto alla natura e al tempo dicommissione dei precedenti, sintomatico di una maggiore pericolosità del reo”;ritenutoche, a fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrenteinsiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali la Corteterritoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione dielementi fattuali, avulsi dal sindacato riservato a questa Corte;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.