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CassazionedecretoSezione UDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24123/2026

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2025 depositata il 4/6/2025 nel giudizio vertenteComune di Succivo- ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore- resistente–udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi lagiurisdizione del Giudice ordinario.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso presentato dalComune di Succivo, con decreto ingiuntivo del 5 febbraio 2020 ingiungevaa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento dellacomplessiva somma di € 72.417,00 oltre accessori e spese, per mancatacorresponsione dei canoni (per il secondo semestre dell’anno 2014, per glianni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per il primo semestre 2019) pattuiti traVodafone e il Comune con contratto di locazione stipulato il 23 ottobre 2007,con il quale era stata concessa in locazione a [OSCURATO:PERSONA] una porzionedi area di proprietà comunale, da utilizzare per la realizzazione di unastazione radio base.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione avverso tale decretodeducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioin favore di quello amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. b), c.p.a.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1108/2021, rilevava che ilrapporto oggetto di causa andava qualificato come concessione in uso di unbene immobile che, per effetto dell’adibizione effettuata all’art. 5 delcontratto da parte del Comune di Succivo allo svolgimento del pubblicoservizio di telecomunicazione (requisito soggettivo) e dell’effettivaadibizione a tale servizio (requisito oggettivo), doveva ritenersiappartenente al patrimonio indisponibile dell’ente comunale.Osservava, di conseguenza, che la controversia concerneva, sotto il profilodel petitum sostanziale, la qualificazione del rapporto fra il Comune diSuccivo e [OSCURATO:SOCIETA] come di tipo concessorio anziché meramentecontrattuale nonché i relativi criteri di determinazione del quantum.Reputava che da ciò derivasse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,dato che l’accoglimento della domanda di condanna presentatapresupponeva la valutazione circa la validità e l’efficacia della clausolacontrattuale relativa alla quantificazione del canone rimessa all’enteNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026pubblico, secondo un giudizio riservato alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo dall’art. 133, lett. b), c.p.a.[OSCURATO:PERSONA] della Campania, avanti al qualeil Comune di Succivo aveva riassunto il giudizio, rilevava che l’art. 133, lett.b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “lecontroversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti diconcessione di beni pubblici”, specificando, però, che una simile devoluzioneavviene con “eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni edaltri corrispettivi”.Osservava che quest’ultimo segmento di controversie (concernenti icorrispettivi), collocandosi fuori della giurisdizione esclusiva, viene adappartenere alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudiceamministrativo secondo la regola generale di riparto che attribuisce rilievoalla presenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi e quindi,conformemente a quanto previsto dall’art. 7 c.p.a. e dalla giurisprudenzacostituzionale, alla presenza o meno dell’esercizio di un pubblico potere.Evidenziava che nel caso in esame, anche a voler condividere laqualificazione del contratto operata in sede civile in termini di concessionein uso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, nonveniva in rilievo né l’azione autoritativa della pubblica amministrazione sulrapporto concessorio sottostante, né l’esercizio di poteri discrezionalivalutativi da parte della stessa, dato che la domanda formulata dal Comunegià in sede monitoria aveva un contenuto meramente patrimoniale, essendosemplicemente finalizzata all’accertamento del diritto di credito affermatodal Comune e alla condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quantodovuto in base al contratto in essere.Sollevava, pertanto, d’ufficio – con ordinanza in data 22 maggio 2025 -conflitto negativo di giurisdizione affinché questa Corte individuasse in viadefinitiva il giudice munito di giurisdizione rispetto alla presentecontroversia.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudiceordinario.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene il Collegio che deve essere riconosciuta la giurisdizione delgiudice ordinario.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in materia di concessioniamministrative, che l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processoamministrativo, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di benie servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni oaltri corrispettivi, non implica affatto, in queste ultime ipotesi, un regime digiurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano, infatti, in base aicriteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria soloquelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramentepatrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. atutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativaquelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alladeterminazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (Cass., Sez.U., 20939/2011, Cass. 6747/2024).La fattispecie in esame (la quale – è opportuno precisare -, riguardando ilpagamento di canoni contrattuali asseritamente dovuti sino al primosemestre 2019, rimane del tutto estranea alla disciplina del Canone UnicoPatrimoniale introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, l. 160/2019 “adecorrere dal 2021”) trova la sua regolamentazione nell’art. 93, comma 1,d. lgs. 259/2003 (cd. codice delle comunicazioni elettroniche), nel testoapplicabile ratione temporis, secondo cui «le [OSCURATO:PERSONA], leRegioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di retio per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni chenon siano stabiliti per legge» (comma 1); ……..

«gli operatori che fornisconoNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne laPubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore,dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubblichespecificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione edi ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Entelocale.

Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto,in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'eserciziodei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decretolegislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazionedi spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quantoprevisto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovverodell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle galleriedi cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre1993, n. 507» (comma 2).L'art. 12, comma 3, d. lgs. 33/2016 ha poi disposto che «l'articolo 93,comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti dicomunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazionie alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesimadisposizione».Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sonosottoposti, ai sensi dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003, comeautenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall’art. 12, comma3, d.lgs. n. 33/2016, unicamente alle tasse o ai canoni indicati nellamenzionata disposizione; la norma, infatti, è espressione di un principiofondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quantopersegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniformee non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a caricoNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ognisingola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamenteprevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprioterritorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto adoperatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero nonessere imposti (Cass. n. 283/2017).L’art. 93 appena citato stabilisce, dunque, un divieto di assoggettare acanoni - o, comunque, a qualsiasi altro onere – l’occupazione di aree coninfrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili, essendo lamenzionata disposizione finalizzata - in recepimento delle Direttive unionali- ad eliminare ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza, nelsettore di mercato delle telecomunicazioni, che possa derivare dallasottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o onerigeograficamente differenziati (Cass., Sez.

U., 10536/2018).Una volta constatato che l'art. 93 d.lgs. 259/2003 sottrae, in linea generale,agli enti diversi dallo Stato la determinazione di “oneri o canoni” “perl'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”,non rimane che affermare la giurisdizione del giudice ordinario, quand’anche– come sottolineato dal P.G. - la pretesa tragga origine da una clausolacontrattuale pattuita dalle parti in deroga alla previsione normativa, datoche l’assenza di poteri discrezionali dell’amministrazione inerenti alladeterminazione del corrispettivo dovuto fa sì che venga in rilievo una pretesadi carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull’an debeaturè condizionata dalla constatazione dell’assenza di uno specifico potere diintervento ad opera della parte pubblica e dove, semmai, sarà possibiledisapplicare gli atti amministrativi che illegittimamente prevedano ilpagamento in violazione del radicale divieto stabilito dalla norma citata.Occorre, allora, ribadire e dare continuità alla giurisprudenza di questa Cortesecondo cui la controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento dicanoni correlati all’utilizzo di una infrastruttura della rete di comunicazioneNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026elettronica spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che lariserva di legge posta in questo ambito dall’art. 93 d. lgs. 259/2003 deveessere interpretata come rinvio a una fonte legislativa di provenienzastatale, in quanto contenuta in una norma dello Stato e costituenteespressione del fondamentale principio di tutela della concorrenza, il quale,ex art. 117, lett. e), Cost., rientra nella competenza esclusiva statale cd.trasversale di natura funzionale, idonea a coinvolgere più ambiti materialianche di competenza regionale; ne consegue che è sottratto all’enteterritoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, dovendo,perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente neprevedano il pagamento (Cass., Sez.

U., 2730/2017; si veda, in sensoconforme, Cass., Sez.

U., 10536/2018).In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudiceordinario in ordine alla presente controversia, che ha ad oggettol’ingiunzione di pagamento di canoni contrattuali correlati all’utilizzo diun’area di proprietà comunale dove è stata collocata un’infrastruttura dellarete di comunicazione elettronica.La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha declinato la giurisdizionerispetto a tale domanda, va quindi cassata e le parti devono essere rimessedavanti a quel giudice con termine di legge per la riassunzione.Quanto alla regolamentazione delle spese, non trova applicazione l’art. 91cod. proc. civ., tenuto conto che nessuna delle parti ha svolto difese nellapresente fase.

P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le partidinanzi a quell’ufficio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Lorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 depositata il 4/6/2025 nel giudizio vertenteComune di Succivo- ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore- resistente–udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi lagiurisdizione del Giudice ordinario.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso presentato dalComune di Succivo, con decreto ingiuntivo del 5 febbraio 2020 ingiungevaa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento dellacomplessiva somma di € 72.417,00 oltre accessori e spese, per mancatacorresponsione dei canoni (per il secondo semestre dell’anno 2014, per glianni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per il primo semestre 2019) pattuiti traVodafone e il Comune con contratto di locazione stipulato il 23 ottobre 2007,con il quale era stata concessa in locazione a [OSCURATO:PERSONA] una porzionedi area di proprietà comunale, da utilizzare per la realizzazione di unastazione radio base.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione avverso tale decretodeducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinarioin favore di quello amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. b), c.p.a.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1108/2021, rilevava che ilrapporto oggetto di causa andava qualificato come concessione in uso di unbene immobile che, per effetto dell’adibizione effettuata all’art. 5 delcontratto da parte del Comune di Succivo allo svolgimento del pubblicoservizio di telecomunicazione (requisito soggettivo) e dell’effettivaadibizione a tale servizio (requisito oggettivo), doveva ritenersiappartenente al patrimonio indisponibile dell’ente comunale.Osservava, di conseguenza, che la controversia concerneva, sotto il profilodel petitum sostanziale, la qualificazione del rapporto fra il Comune diSuccivo e [OSCURATO:SOCIETA] come di tipo concessorio anziché meramentecontrattuale nonché i relativi criteri di determinazione del quantum.Reputava che da ciò derivasse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,dato che l’accoglimento della domanda di condanna presentatapresupponeva la valutazione circa la validità e l’efficacia della clausolacontrattuale relativa alla quantificazione del canone rimessa all’enteNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026pubblico, secondo un giudizio riservato alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo dall’art. 133, lett. b), c.p.a.[OSCURATO:PERSONA] della Campania, avanti al qualeil Comune di Succivo aveva riassunto il giudizio, rilevava che l’art. 133, lett.b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “lecontroversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti diconcessione di beni pubblici”, specificando, però, che una simile devoluzioneavviene con “eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni edaltri corrispettivi”.Osservava che quest’ultimo segmento di controversie (concernenti icorrispettivi), collocandosi fuori della giurisdizione esclusiva, viene adappartenere alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudiceamministrativo secondo la regola generale di riparto che attribuisce rilievoalla presenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi e quindi,conformemente a quanto previsto dall’art. 7 c.p.a. e dalla giurisprudenzacostituzionale, alla presenza o meno dell’esercizio di un pubblico potere.Evidenziava che nel caso in esame, anche a voler condividere laqualificazione del contratto operata in sede civile in termini di concessionein uso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, nonveniva in rilievo né l’azione autoritativa della pubblica amministrazione sulrapporto concessorio sottostante, né l’esercizio di poteri discrezionalivalutativi da parte della stessa, dato che la domanda formulata dal Comunegià in sede monitoria aveva un contenuto meramente patrimoniale, essendosemplicemente finalizzata all’accertamento del diritto di credito affermatodal Comune e alla condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quantodovuto in base al contratto in essere.Sollevava, pertanto, d’ufficio – con ordinanza in data 22 maggio 2025 -conflitto negativo di giurisdizione affinché questa Corte individuasse in viadefinitiva il giudice munito di giurisdizione rispetto alla presentecontroversia.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudiceordinario.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene il Collegio che deve essere riconosciuta la giurisdizione delgiudice ordinario.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in materia di concessioniamministrative, che l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processoamministrativo, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di benie servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni oaltri corrispettivi, non implica affatto, in queste ultime ipotesi, un regime digiurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano, infatti, in base aicriteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria soloquelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramentepatrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. atutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativaquelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alladeterminazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (Cass., Sez.U., 20939/2011, Cass. 6747/2024).La fattispecie in esame (la quale – è opportuno precisare -, riguardando ilpagamento di canoni contrattuali asseritamente dovuti sino al primosemestre 2019, rimane del tutto estranea alla disciplina del Canone UnicoPatrimoniale introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, l. 160/2019 “adecorrere dal 2021”) trova la sua regolamentazione nell’art. 93, comma 1,d. lgs. 259/2003 (cd. codice delle comunicazioni elettroniche), nel testoapplicabile ratione temporis, secondo cui «le [OSCURATO:PERSONA], leRegioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di retio per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni chenon siano stabiliti per legge» (comma 1); …….. «gli operatori che fornisconoNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne laPubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore,dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubblichespecificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione edi ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Entelocale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto,in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'eserciziodei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decretolegislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazionedi spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quantoprevisto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovverodell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle galleriedi cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre1993, n. 507» (comma 2).L'art. 12, comma 3, d. lgs. 33/2016 ha poi disposto che «l'articolo 93,comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti dicomunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazionie alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesimadisposizione».Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sonosottoposti, ai sensi dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003, comeautenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall’art. 12, comma3, d.lgs. n. 33/2016, unicamente alle tasse o ai canoni indicati nellamenzionata disposizione; la norma, infatti, è espressione di un principiofondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quantopersegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniformee non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a caricoNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ognisingola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamenteprevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprioterritorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto adoperatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero nonessere imposti (Cass. n. 283/2017).L’art. 93 appena citato stabilisce, dunque, un divieto di assoggettare acanoni - o, comunque, a qualsiasi altro onere – l’occupazione di aree coninfrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili, essendo lamenzionata disposizione finalizzata - in recepimento delle Direttive unionali- ad eliminare ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza, nelsettore di mercato delle telecomunicazioni, che possa derivare dallasottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o onerigeograficamente differenziati (Cass., Sez. U., 10536/2018).Una volta constatato che l'art. 93 d.lgs. 259/2003 sottrae, in linea generale,agli enti diversi dallo Stato la determinazione di “oneri o canoni” “perl'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”,non rimane che affermare la giurisdizione del giudice ordinario, quand’anche– come sottolineato dal P.G. - la pretesa tragga origine da una clausolacontrattuale pattuita dalle parti in deroga alla previsione normativa, datoche l’assenza di poteri discrezionali dell’amministrazione inerenti alladeterminazione del corrispettivo dovuto fa sì che venga in rilievo una pretesadi carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull’an debeaturè condizionata dalla constatazione dell’assenza di uno specifico potere diintervento ad opera della parte pubblica e dove, semmai, sarà possibiledisapplicare gli atti amministrativi che illegittimamente prevedano ilpagamento in violazione del radicale divieto stabilito dalla norma citata.Occorre, allora, ribadire e dare continuità alla giurisprudenza di questa Cortesecondo cui la controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento dicanoni correlati all’utilizzo di una infrastruttura della rete di comunicazioneNumero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026elettronica spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che lariserva di legge posta in questo ambito dall’art. 93 d. lgs. 259/2003 deveessere interpretata come rinvio a una fonte legislativa di provenienzastatale, in quanto contenuta in una norma dello Stato e costituenteespressione del fondamentale principio di tutela della concorrenza, il quale,ex art. 117, lett. e), Cost., rientra nella competenza esclusiva statale cd.trasversale di natura funzionale, idonea a coinvolgere più ambiti materialianche di competenza regionale; ne consegue che è sottratto all’enteterritoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, dovendo,perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente neprevedano il pagamento (Cass., Sez. U., 2730/2017; si veda, in sensoconforme, Cass., Sez. U., 10536/2018).In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudiceordinario in ordine alla presente controversia, che ha ad oggettol’ingiunzione di pagamento di canoni contrattuali correlati all’utilizzo diun’area di proprietà comunale dove è stata collocata un’infrastruttura dellarete di comunicazione elettronica.La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha declinato la giurisdizionerispetto a tale domanda, va quindi cassata e le parti devono essere rimessedavanti a quel giudice con termine di legge per la riassunzione.Quanto alla regolamentazione delle spese, non trova applicazione l’art. 91cod. proc. civ., tenuto conto che nessuna delle parti ha svolto difese nellapresente fase. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le partidinanzi a quell’ufficio.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Numero registro generale 11765/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 24123/2026Data pubblicazione 27/07/2026Lorenzo Orilia