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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28241/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 09/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 19473/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19473 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M24 C770M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B01 C770O) BERDINI Clara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R45 C770J) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 162/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Monte- cosaro Soc.

Coop. (oggi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) ha promosso l’esecuzione forzata, nell e form e dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- schettoni e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un contratto di mutuo fon- diario.

Nella procedura esecutiva sono intervenuti i creditori:a) [OSCURATO:SOCIETA].( cui è subentrat a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ); b) [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è subentrata doBank S.p.A.).

I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La bancacreditrice procedente opposta, in via riconvenzionale subordinata, ha proposto domanda di con- danna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Macerata.

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., differita alla data odierna per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edoBank S.p.A., regolarmente e tempestivamente effettuata dalla parte ricorrente.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazionede- gli artt. 1813 e 1814 cod. civ.per aver errato la Corte territo- riale nel non ritenere che il trasferimento della somma mutuata si ha anche con l’accredito nel conto corrente bancario del Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 mutuatario con riduzione non solo contabile ma anche econo- mica dell’impegno restitutorio assunto nell’ambito del predetto rapporto, autonomo e distinto rispetto al contratto di mutuo».

Con il secondo motivo si denunzia « ( ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione dell’ art. 474, 2° comma, n.ri 2 e 3, c.p.c.per aver errato la Corte Ter- ritoriale nel non ritenere titolo esecutivo un contratto, peraltro nella forma di atto pubblico, contenente una esplicita obbliga- zione restitutoria avente ad oggetto somma di danaro».

Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi;di conseguenza, possono essere esa- minati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La decisione impugnatanon risulta conforme ai principi di di- ritto sanciti dalle Sezioni Unitedi questa Corte, principi del resto conformi al prevalente indirizzo già in precedenza affermatosi sulla questione, secondo i quali «è valido e, in presenza dei re- quisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mu- tuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto cor- rente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano im- mediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni de- bitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale de- stinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; in precedenza, nel medesimo senso, cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, ove ulteriori richiami).

Contrariamente a tali principi, infatti, la corte territoriale, appli- cando il cd. principio della ragione più liquida, ha ritenuto Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 assorbente la ritenuta nullità del contratto di mutuo costituente il titolo posto a base dell’azione esecutiva, in virtù della man- cata consegna materiale della somma di danaro mutuata, che ha considerato essenziale ai fini del trasferimento di proprietà della stessa, escludendo in radice, per tale ragione, la sussi- stenza dell’obbligo di restituzione di detta somma da parte del mutuatario (senza, peraltro, neanche prendere adeguatamente in considerazione la domanda riconvenzionale subordinata pro- posta dalla banca, di restituzione della somma in questione a titolo di indebito, per il caso di effettivo riconoscimento della nullità del contratto di mutuo).

La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché la fatti- specie sia rivalutata alla luce degli indicati principi di diritto. 2.Con il terzo motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazionedegli artt.112 e 276 c.p.c.per aver errato la Corte territoriale a ritenere assorbita dall’accoglimento della domanda di nullità del con- tratto di mutuo, in quanto logicamente incompatibile con tale decisione, la domanda riconvenzionale subordinata (appunto all’accoglimento della domanda principale avversaria) ripropo- sta in sede di appello da parte appellata avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata attraverso l’accredito in conto corrente, con conseguentiomesso esame ed omessa pro- nunciasul punto in violazione dell’art. 112 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.): nullità della sentenzaimpugnata per aver errato la Corte territoriale omettendo di prendere in esame l’ul- teriore parte del perimetro della cognizione del giudizio, intro- dotta, seppur in via riconvenzionale subordinata all’accogli- mento della domanda di nullità del mutuo fondiario, consistente dalla domanda di pagamento in via restitutoria dell’importo ac- creditato in conto con l’esecuzione del mutuo fondiario».

Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Con il quinto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla ultrattività autonoma del rapporto di conto corrente bancario n. 51017 intestato al [OSCURATO:PERSONA]- vanni, regolarmente operante sino alla estinzione del 29 giugno 2006, successiva alla data del mutuo fondiario del 27 febbraio 2003».

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento di quelli aventi relativi alla decisione di acco- glimento dell’opposizione all’esecuzione, alla quale erano espressamente subordinate le domande riconvenzionali og- getto delle censure formulate con tali motivi. 3.Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono accolt i, assor- biti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti- mità.

P.Q.M La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 09/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 19473/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19473 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M24 C770M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B01 C770O) BERDINI Clara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R45 C770J) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 162/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Monte- cosaro Soc. Coop. (oggi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) ha promosso l’esecuzione forzata, nell e form e dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- schettoni e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un contratto di mutuo fon- diario. Nella procedura esecutiva sono intervenuti i creditori:a) [OSCURATO:SOCIETA].( cui è subentrat a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ); b) [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è subentrata doBank S.p.A.). I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. La bancacreditrice procedente opposta, in via riconvenzionale subordinata, ha proposto domanda di con- danna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Macerata. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., differita alla data odierna per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edoBank S.p.A., regolarmente e tempestivamente effettuata dalla parte ricorrente. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazionede- gli artt. 1813 e 1814 cod. civ.per aver errato la Corte territo- riale nel non ritenere che il trasferimento della somma mutuata si ha anche con l’accredito nel conto corrente bancario del Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 mutuatario con riduzione non solo contabile ma anche econo- mica dell’impegno restitutorio assunto nell’ambito del predetto rapporto, autonomo e distinto rispetto al contratto di mutuo». Con il secondo motivo si denunzia « ( ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione dell’ art. 474, 2° comma, n.ri 2 e 3, c.p.c.per aver errato la Corte Ter- ritoriale nel non ritenere titolo esecutivo un contratto, peraltro nella forma di atto pubblico, contenente una esplicita obbliga- zione restitutoria avente ad oggetto somma di danaro». Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi;di conseguenza, possono essere esa- minati congiuntamente. Essi sono fondati. La decisione impugnatanon risulta conforme ai principi di di- ritto sanciti dalle Sezioni Unitedi questa Corte, principi del resto conformi al prevalente indirizzo già in precedenza affermatosi sulla questione, secondo i quali «è valido e, in presenza dei re- quisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mu- tuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto cor- rente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano im- mediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni de- bitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale de- stinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; in precedenza, nel medesimo senso, cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, ove ulteriori richiami). Contrariamente a tali principi, infatti, la corte territoriale, appli- cando il cd. principio della ragione più liquida, ha ritenuto Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 assorbente la ritenuta nullità del contratto di mutuo costituente il titolo posto a base dell’azione esecutiva, in virtù della man- cata consegna materiale della somma di danaro mutuata, che ha considerato essenziale ai fini del trasferimento di proprietà della stessa, escludendo in radice, per tale ragione, la sussi- stenza dell’obbligo di restituzione di detta somma da parte del mutuatario (senza, peraltro, neanche prendere adeguatamente in considerazione la domanda riconvenzionale subordinata pro- posta dalla banca, di restituzione della somma in questione a titolo di indebito, per il caso di effettivo riconoscimento della nullità del contratto di mutuo). La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché la fatti- specie sia rivalutata alla luce degli indicati principi di diritto. 2.Con il terzo motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazionedegli artt.112 e 276 c.p.c.per aver errato la Corte territoriale a ritenere assorbita dall’accoglimento della domanda di nullità del con- tratto di mutuo, in quanto logicamente incompatibile con tale decisione, la domanda riconvenzionale subordinata (appunto all’accoglimento della domanda principale avversaria) ripropo- sta in sede di appello da parte appellata avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata attraverso l’accredito in conto corrente, con conseguentiomesso esame ed omessa pro- nunciasul punto in violazione dell’art. 112 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.): nullità della sentenzaimpugnata per aver errato la Corte territoriale omettendo di prendere in esame l’ul- teriore parte del perimetro della cognizione del giudizio, intro- dotta, seppur in via riconvenzionale subordinata all’accogli- mento della domanda di nullità del mutuo fondiario, consistente dalla domanda di pagamento in via restitutoria dell’importo ac- creditato in conto con l’esecuzione del mutuo fondiario». Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Con il quinto motivo si denunzia « (ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla ultrattività autonoma del rapporto di conto corrente bancario n. 51017 intestato al [OSCURATO:PERSONA]- vanni, regolarmente operante sino alla estinzione del 29 giugno 2006, successiva alla data del mutuo fondiario del 27 febbraio 2003». Il terzo, il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti in virtù dell’accoglimento di quelli aventi relativi alla decisione di acco- glimento dell’opposizione all’esecuzione, alla quale erano espressamente subordinate le domande riconvenzionali og- getto delle censure formulate con tali motivi. 3.Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono accolt i, assor- biti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. P.Q.M La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in
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