Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:606
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 dicembre 2008
Causa T‑223/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2004 – Rigetto di una domanda di audizione di testimone – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
16 aprile 2007, causa F‑82/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della presente causa.
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della
valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)
2.
Procedura – Mezzi istruttori – Audizione di testimoni – Potere discrezionale del Tribunale
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 59, n. 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, art. 47)
3.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 48, n. 2, e 144)
1.
Risulta dall’art. 225 A CE e dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte che l’impugnazione contro le decisioni
del Tribunale della funzione pubblica può basarsi solo su motivi vertenti sulla violazione di norme giuridiche, ad esclusione
di ogni valutazione dei fatti. Solo il giudice di primo grado è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso
in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro,
a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova
prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del giudice dell’impugnazione.
(v. punto 20)
Riferimento: Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3175, punti 25 e 26); Tribunale
12 luglio 2007, causa T‑252/06 P, Beau/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46)
2.
Il giudice di primo grado è il solo giudice a decidere dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione
di cui dispone nelle cause di cui è investito. Anche se una domanda di audizione di testimoni indica con precisione i fatti
sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al giudice di
primo grado valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’audizione
del testimone o dei testimoni citati.
L’esistenza di un potere discrezionale del giudice di primo grado a questo riguardo non può essere contestata invocando il
principio generale di diritto comunitario secondo cui ogni persona ha diritto ad un equo processo, quale è stato riaffermato
all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, da tale principio generale non discende un
diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni dinanzi ad un giudice. Al contrario, incombe in linea di principio
al giudice decidere circa la necessità o l’opportunità di citare un testimone, poiché il procedimento contenzioso ha in particolare
lo scopo, nel rigoroso rispetto della parità delle armi, di offrire al ricorrente un’adeguata e sufficiente occasione di difendere
la fondatezza del suo ricorso.
(v. punti 21 e 22)
Riferimento: Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5425, punti 67‑71 e giurisprudenza ivi citata)
3.
Risulta dall’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile, in forza dell’art. 144
del detto regolamento, al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado avente ad oggetto un’impugnazione contro una decisione
del Tribunale della funzione pubblica, che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata. La censura relativa ad
uno snaturamento degli elementi di prova, sollevata per la prima volta nella domanda di audizione, non può pertanto che essere
respinta in quanto manifestamente irricevibile.
(v. punto 27)