CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: minimale contributi vo RGN Cron. Rep. CC 8.3.23 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.822/18, depositata il 28.9.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] ad un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori. Costoro avevano terminato il rapporto di lavoro con la società in forza di verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali si dava atto che, a seguito dell’intimato licenziamento, essi rinunciavano all’indennità sostitutiva di preavviso e ricevevano somme a titolo di incentivo all’esodo. Riteneva la Corte cheil rapporto fosse stato risolto consensualmente e che le parti avevano rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso, come era in loro potere trattandosi di un diritto disponibile. Non essendo stata erogata alcuna somma a tale titolo, nemmeno poteva nascere alcun obbligo contributivo. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]:Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.1 d. l. n.338/89 e dell’art.2118 c.c., per avere la Corte violato il principio del minimale contributivo,considerato che la transazione non era opponibile all’Inps e che gli emolumenti retributivi corrispondenti alle indennità sostitutive del preavviso, dovute per legge (art.2118 c.c.), sebbene non corrisposte per accordo transattivo, avrebbero comunque dovuto conteggiarsi entro il distinto rapporto previdenziale, conconseguente obbligo contributivo. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso poiché proposto da una persona – il dirigente dell’ufficio dirigenziale generale “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” – che non risulterebbe essere stata delegata a rappresentare l’Inps nel presente giudizio da parte del legale rappresentate pro tempore dell’ente, ovvero il Prof. [OSCURATO:PERSONA]. L’Inps ha prodotto ex art.372 c.p.c. la determinazione n.22 del 24.1.17 che nomina [OSCURATO:PERSONA] dirigente della “Direzione centrale entrate e recupero crediti” dell’Inps. Ha poi prodotto la determinazione n.110 del 28.7.2016, ove risultano elencati i compiti spettanti alla “Direzione centrale entrate e recupero crediti”. Nell’elencazione delle attribuzioni è prevista quella di gestione delle attività finalizzate all’accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi. Non pare potersi dubitare del fatto che sia pertinente e inclusa nel concetto di gestione di tutte le attività funzionali a tale scopo, l’attività di rappresenta nza del l’ente nelle sedi giudiziali deputata all’accertamento e riscossione dei crediti contributivi. L’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa è infondata, poiché essi sono riportati mediante trascrizione della sentenza d’appello che, nella parte relativa al fatto, ha dato conto della pretesa iniziale della società, del tenore della pronuncia di primo grado e delle ragioni d’appello. Il ricorso dell’Inps, poi, consente di individuare le ragioni di critica alla sentenza e impugnata.Nel merito il ricorso è fondato. Lungi dal chiedere un riesame dei fatti, il motivo pone una questione di violazione di legge, e in particolare dell’art.1 d. l. n.338/89. La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamentodella retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione. Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo da quello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge. Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19). Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo,ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09).La Corte territoriale non ha applicato tali principi di diritto. Ha parlato di risoluzione consensuale del rapporto e di rinuncia al diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, non considerando che tanto vale nel rapporto di lavoro, ma non nel distinto rapporto previdenziale, essendo la transazione, e quindi la rinuncia al diritto, inopponibile all’Inps. Né l’Inps domanda contributi sulle somme pagate in adempimento della transazione. Domanda invece, in base alla regola del minimale contributivo alla quale rileva la retribuzione dovuta secondo legge, somme che sarebbero state dovute appunto in forza di legge (art.2118 c.c.) e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da quanto poi abbiano poi stabilito le parti in sede transattiva. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciò verificare se, data la volontà di recedere comunicata dalla società, riconosciuta dalla stessa sentenza, sarebbe spettata l’indennità sostitutiva di preavviso ai lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata in quanto i predetti lavoratori abbiano accettato somme a titolo diverso, ovvero di incentivo all’esodo. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinché proceda all’accertamento second