CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 31899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile co ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 21 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti sentenze di condanna: :.) sentenza del Tribunale di Tivoli del 7.6.2006, irrevocabile dti,121.12.2011; 2) sentenza del Tribunale di Teramo del 15.12.2006, irrevocabile dal 29.9.2015. A ragione della decisione, affermava che erano sussistenti i presupposti di cui all'art.168, comma 1, n. 1 cod. pen. così come risultava dal certificato IDenale in atti. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Renzo, ha proposto ricorso per cassazione per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le due irdicate sentenze, senza, peraltro, dare risposta alle deduzioni formulate dalla difesa, che nella memoria ritualmente depositata, aveva rappresentato che il reato giudicato con la seconda sentenza era stato commesso il 17.10.2008, cioè oltre il quinquennio dalla data di commissione del reato (27.11.2002) giudicato con la prima delle indicate pronunce. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il richiamo operato nell'ordinanza impugnata alla causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1; n. 1) cod. pen. e alle risultanze del certificato penale in atti, dimostrative della ricorrenza dei presupposti di legge per disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso allo Zolli con le due indicate sentenze è, a giudizio del Collegio, sufficiente a giustificare la decisione adottata. Il ricorrente, infatti, era a conoscenza della richiesta della Procura generale di Roma e del certificato penale, atti entrambi contenuti nel fascicolo del procedimento di esecuzione; conseguentemente, la pur sintetica motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi meramente apparente o mancante. 2. Peraltro, la difesa - come evidenziato nell'atto di ricorso - aveva svolto delle censure avverso la richiesta dell'organo di procura, depositando una memoria, con la quale ha dimostrato di conoscere il motivo per il quale detta richiesta era stata formulata. La circostanza che la Corte di appello di Roma non abbia motivato il mancato accoglimento della tesi difensiva (nei termini sopra riportati) non inficia la decisione assunta, in quanto essa era da ritenersi, all'evidenza, manifestamente infondata. E, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale), previsto dall'art. 163, comma 1, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma 1, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio; e il fatto nuovo, a seguito del quale può disporsi la revoca, deve verificarsi entro il periodo di tempo in cui il rapporto giuridico rimane pendente per effetto del concesso beneficio, cha ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il C