CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma 2.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha confermato la condanna del Tribunale di Roma, emessa in data 11 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], componenti della Squadra mobile della Questura di Roma, per il reato di concussione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una sala da gioco, da cui avevano preteso la somma di 3000 C per evitare di arrestarlo e sequestrargli il locale a seguito di un controllo di polizia giudiziaria (capo C). 2. Avverso la sentenza sono stati presentati due ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 191, 371, comma 2, lett. b) ultimo inciso, e 64 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe dovuto essere sentito come imputato di reato collegato, alla presenza del difensore e previo avviso della facoltà di non rispondere. Infatti, il procedimento a carico degli odierni ricorrenti era strettamente connesso a quello n. RGNR 36903/09, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gestore della bisca, per il reato di gioco di azzardo a causa del quale era stato compiuto il controllo da parte degli operanti di polizia giudiziaria con le conseguenze indicate nell'imputazione per concussione. Quando il 23 novembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] era stato sentito per la prima volta dal pubblico ministero nel presente procedimento non solo egli risultava iscritto nel registro degli indagati dal 27 luglio 2009, ma nei suoi confronti 1'11 ottobre 2011 era stata esercitata l'azione penale. Ne consegue che, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sul punto, le dichiarazioni rilasciate dall'unico testimone che, sin dall'inizio, doveva essere sentito in qualità di indagato, sono affette da inutilizzabilità patologica che già il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare prima che l'imputato chiedesse di essere giudicato con il rito abbreviato. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva sopravvenuta e vizio di motivazione, in relazione alli art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non aveva provveduto sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], contenuta nei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruttoria dibattimentale acquisendo le trascrizioni dell'esame reso da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento stralcio n. RGNR 56843/11, utili per saggiarne l'inattendibilità sia per la mancata conoscenza della lingua italiana, sia per le contraddizioni rispetto a dati oggettivi (quali l'assenza di coltelli nei locali di via Cairoli, nonostante il loro sequestro, la mancanza di rapporti con [OSCURATO:PERSONA] risultanti invece dalle intercettazioni). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) n. 1) cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, con l'uso di argomentazioni apodittiche, prive di un autonomo apparato argomentativo, aveva sostanzialmente recepito la decisione di primo grado senza valutare le doglianze contenute nei motivi di appello o senza confutarne la loro inidoneità dimostrativa. • Al riguardo il ricorso richiama le specifiche contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - sul motivo di recarsi presso la sua abitazione, sulla collocazione degli operanti in casa, sul luogo della gelateria, sull'identità dei poliziotti, su chi avesse eseguito la perquisizione e condotto la trattativa sulla somma di denaro - anche rispetto: a) all'annotazione di servizio del 27 luglio 2009, in cui risultava che egli fosse privo di documenti; b) all'intercettazione telefonica del 24 aprile 2009 in cui aveva informato una donna di avere molto denaro e che se non fossero stati poliziotti coloro che lo avevano controllato gli sarebbe stato sottratto. Dette contraddizioni, pur idonee ad incidere sull'attendibilità intrinseca, sulla spontaneità, sulla coerenza logica e sulla non contraddittorietà, erano state sinteticamente considerate, dalla sentenza impugnata, divergenze irrilevanti. Inoltre, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] non era stata riscontrata da quella di [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto dalla Corte di appello, viste le differenze sia sulle modalità dell'incontro, sia sulla presenza della polizia che l'aveva accompagnato a casa, sia sull'ingresso in gelateria, sia sull'assenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento della dazione di denaro alla polizia, sia sul tempo degli spostamenti. Anche altri testimoni avevano smentito [OSCURATO:PERSONA] (Sedda, Xu, He, Cheng, Ta) circa la sottrazione di denaro e beni preziosi da parte della polizia e, comunque, la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, emessa a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, aveva rilevato vicendevoli contraddizioni. Peraltro, l'infondatezza della tesi difensiva, secondo cui la denuncia fosse mossa dalla vendetta della comunità cinese per le indagini di polizia e che il testimone fosse una personalità criminale di spicco tale da non poter essere intimorita, si era fondata su argomenti indimostrati e non su elementi di fatto. Infine, la Corte di appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali avesse ritenuto inattendibili le prove contrarie e non le avesse utilizzate a fini ricostruttivi. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 319 e 319-quater cod. pen., in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto di alcuni elementi di fatto risultanti proprio dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ovverosia che fosse stato proprio lui a proporre ai poliziotti di pagarli avendo già subìto un controllo nel locale che gli era stato sequestrato, così dimostrando l'assenza di carica intimidatoria. Infatti, con un salto logico, la sentenza impugnata da una parte aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] di essere saldamente inserito in contesti delinquenziali e dall'altra lo aveva ritenuto preoccupato dalla repressione della polizia con effetti pregiudizievoli proprio per la sua attività criminale. Un danno contra ius non è qualificabile tale proprio in ragione dell'approccio oggettivistico della sentenza delle Sezioni unite Maldera che, nei casi ambigui, richiede un particolare approfondimento in fatto circa i comportamenti, sia del pubblico ufficiale che del privato, che escludano dialettiche utilitaristiche tipiche dell'induzione indebita come accaduto nella specie. Infine, la sentenza impugnata non aveva motivato sulla richiesta difensiva di riqualificare i fatti nei termini della tentata corruzione. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto in base al solo disvalore del reato, tanto da attribuire doppio rilievo alla qualifica rivestita dal pubblico ufficiale, e senza tenere in alcun conto gli argomenti giustificativi proposti dalla difesa. 3. All'udienza del 6 aprile 2023 il processo è stato rinviato per la lettura del dispositivo al 30 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi presentati, sostanzialmente sovrapponibili e dunque esaminabili insieme, vanno dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo è generico. 2.1. L'oggetto dei ricorsi è limitato al solo delitto di concussione di cui al capo C) per il quale la sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata, con rito abbreviato, dal Tribunale di Roma 1'11 febbraio 2016. Questa, a sua volta, era stata emessa dopo l'annullamento della sentenza di proscioglimento del 26 novembre 2013 da parte della Corte di cassazione che, escludendo «oggettivi elementi di scarsa attendibilità» delle prove testimoniali, aveva ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare avesse travalicato i limiti processuali della sua funzione valutando l'attendibilità dei dichiaranti, rimessa al solo giudice del dibattimento all'esito del contraddittorio (pag. 7 della sentenza di primo grado).In quella sede non era stata posta dai difensori, né risultava rilevata dal Giudice e dalla Corte di cassazione, la questione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che pure costituivano la base decisionale della sentenza impugnata. 2.2. Per affrontare la questione di diritto posta dai ricorsi è opportuno ripercorrere innanzitutto il fatto accertato dalle sentenze, con tempi e modalità di escussione di [OSCURATO:PERSONA], testimone principale di accusa. 2.2.1. I giudici di merito, con un unitario e condiviso ragionamento, hanno ritenuto che gli odierni ricorrenti, componenti della Squadra mobile della questura di Roma, il 25 luglio 2009 si fossero recati nella bisca clandestina di [OSCURATO:PERSONA] per svolgervi un controllo e poi, con il pretesto di compiere ulteriori verifiche documentali, lo avessero accompagnato nel suo appartamento dove avevano preteso la somma di 3000 C per evitare di sequestrargli il locale ed arrestarlo. Le sentenze hanno operato un puntuale excursus di come si fosse arrivati a detta fonte dichiarativa, al fine di valutarne l'attendibilità ed escluderne intenti calunniatori nei confronti degli operanti (pagg. 18 e ss della sentenza di primo grado e 13 e ss. della sentenza di appello). 2.2.2. Innanzitutto, si è premesso che l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] non era stata sollecitata da questi, ma era stata disposta dal pubblico ministero, a distanza di due anni dai fatti, in base alla segnalazione proveniente proprio dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che si lamentava che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito la falsa notizia di una fonte confidenziale, arrivata anche all'Ambasciata cinese, relativa a poliziotti, tra cui Sezzi, responsabili di furti ai danni di cittadini cinesi. Ne erano seguite le diverse dichiarazioni, rese come sommarie informazioni, di [OSCURATO:PERSONA]: la prima dell'8 settembre 2011, data del suo arresto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sfruttamento della prostituzione (delitti del tutto estranei a qualsiasi collegamento investigativo e probatorio rispetto a quelli odierni), rilasciata proprio ad [OSCURATO:PERSONA], in cui aveva negato quanto riferito dall'ispettore Sedda; la seconda del 23 novembre 2011 in cui aveva rappresentato la propria «paura di parlare di ciò che accade e del modo in cui si comportano gli appartenenti a questo gruppo della [OSCURATO:PERSONA], perché una volta che uscirò dal carcere loro potrebbero ulteriormente danneggiarmi... in [OSCURATO:PERSONA] tutti sanno che quel gruppo della [OSCURATO:PERSONA] ruba denaro ai cinesi in occasione dei controlli.., il capo del gruppo,... che so chiamarsi Belfiore [coimputato dei ricorrenti].., è lui la causa dei miei arresti... ho paura di riferire quello che lei mi chiede... Chiedo di potermi astenere dal rispondere» (pag. 20 della sentenza di primo grado) in cui il pubblico ministero aveva interrotto l'atto istruttorio; la terza, del 2 dicembre 2011, in cui [OSCURATO:PERSONA] era assistito dal proprio difensore e per la 5 fi prima volta aveva sia avanzato le accuse di concussione, successive al controllo presso la bisca clandestina di via Cairoli; sia indicato i nomi e le condotte degli autori tra cui gli odierni ricorrenti; sia fornito l'identità anche di altri connazionali che gli avevano confidato di essere stati vittime dei medesimi poliziotti. Ne erano seguiti accertamenti di riscontro (riportati alle pagine 21-23 della sentenza di primo grado) e successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (19 settembre 2012, 3 ottobre 2012, 14 novembre 2012). Le affermazioni di questi, utilizzate dalle due sentenze conformi, sono state, dunque, rilasciate su iniziativa del pubblico ministero e quelle sulle quali si è sostanzialmente fondata la sentenza emessa nei confronti degli odierni ricorrenti, risalenti al 2 dicembre 2011, sono avvenute alla presenza del difensore del dichiarante (pag. 20 della sentenza di primo grado). 2.3. Alla luce di questi elementi di fatto, la denunciata inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, secondo l'assunto difensivo, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio dell'esame, in qualità di imputato o indagato di reato connesso o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., è generica. Infatti, manca l'allegazione dei diversi verbali di cui si contesta l'utilizzabilità e ciò a fronte di una sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, che dà espresso atto che [OSCURATO:PERSONA] il 2 dicembre 2011, quando aveva reso le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei ricorrenti, era assistito dal proprio difensore, tanto da risultare tutelato rispetto a qualsivoglia dichiarazione a sé pregiudizievole. E' questo l'essenziale e prioritario interesse perseguito dalla norma proprio in ragione del mutamento della veste processuale del dichiarante da testimone, obbligato a dire la verità, ad indagato/imputato, con la facoltà di non rispondere o di mentire, in seguito alle sue eventuali propalazioni. Si tratta di un interesse non invocato in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] ma dagli odierni ricorrenti. L'esame del dichiarante, avvenuto alla presenza del difensore, costituisce una circostanza di particolare rilievo specialmente se letta rispetto al verbale precedente in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a rendere dichiarazioni su un altro operante (Belfiore) tanto da essere stato interrotto dallo stesso pubblico ministero che lo stava esaminando a sua esclusiva garanzia (nemo tenetur se detegere). Detta circostanza non solo non è stata menzionata dai ricorsi, ma questi hanno indicato cumulativamente e genericamente tutte le audizioni di [OSCURATO:PERSONA] come assunte in violazione delle norme processuali, sostanzialmente senza comprovarlo, e non hanno rappresentato in quali termini l'eventuale ascolto come testimone di [OSCURATO:PERSONA], per ciò solo obbligato a dire la verità, ne abbia inciso il loro diritto. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di appello, a fronte dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con i motivi aggiunti, ha provveduto senza un formale e motivato rigetto. Si tratta di una modalità di esercizio del potere di non espletare prove superflue o irrilevanti, previsto dall' art.190 cod. proc. pen., che, nella specie, è avvenuto tacitamente, in modo del tutto legittimo, attraverso l'introduzione della discussione, proprio alla luce delle risultanze acquisite e delle numerose dichiarazioni rilasciate dal testimone nel corso delle indagini, che hanno reso le trascrizioni dell'esame sostenuto nel dibattimento di altro procedimento penale non utili ai fini della conoscenza della lingua italiana, della valutazione di attendibilità del testimone e della decisione (Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014, Mascali, Rv. 263184). 4. Il terzo motivo è reiterativo e manifestamente infondato. 4.1. La Corte di appello, dopo essersi riportata integralmente agli argomenti del giudice di primo grado, ha ripercorso e sintetizzato le plurime dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'attività investigativa (alle pagine da 13 a 17) anche spiegando i motivi per i quali questa avesse deciso di denunciare solo a distanza di due anni dai fatti, non vi avesse provveduto spontaneamente e temesse la polizia (pag. 19 e 20). Da un lato la sentenza impugnata ha aderito, in modo argomentato, alle puntuali ed articolate valutazioni operate dal giudice di primo grado alle pagine da 28 a 38; dall'altro ha richiamato i singoli riscontri alle accuse di [OSCURATO:PERSONA], a partire dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese il 9 maggio 2012 quando la persona offesa era ristretta in carcere e dunque non era possibile concordarle (pag. 17). Questo complesso percorso della motivazione è stato finalizzato a compiere una positiva ed autonoma valutazione della credibilità soggettiva e dell' attendibilità oggettiva di [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto credibile e attendibile dal giudice di primo grado (pagine 31 e 32), valutazione ulteriormente avvalorata dall'analitica spiegazione delle incongruenze delle versioni fornite dagli imputati e dalla inverosimiglianza della tesi del complotto ordito dalla Comunità cinese ai danni della squadra di polizia diretta da [OSCURATO:PERSONA], a cui appartenevano i ricorrenti (pag. 18-20 della sentenza impugnata e pagine da 32 a 36 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata, inoltre, ha esaminato le contraddizioni evidenziate nell'atto di appello riportando le cinque dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], tra il 23 novembre 2011 e il 14 novembre 2012, e in relazione a ciascuna di queste ha puntualmente indicato le rettifiche e le modifiche operate dal dichiarante nei singoli racconti, anche con riferimento alle ricognizioni fotografiche in cui la persona offesa trovava particolare somiglianza tra due soggetti di cui uno era [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione, riportata a pag. 16 della sentenza, è stata che la sequenza narrativa del nucleo essenziale dell'attività concussiva era stata confermata in quanto le discrepanze erano limitate alla mera attribuzione all'uno o all'altro poliziotto di condotte comunque svolte insieme e di minimale rilievo (chi avesse telefonato al capo per stabilire se fossero sufficienti euro 3000, anziché euro 4000, per evitare l'arresto e il sequestro; chi avesse condotto le trattative; dove fosse stato materialmente consegnato il denaro; la data dei fatti). Questa conclusione, ulteriormente confermata dalle discrasie e dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dei poliziotti e dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], persona a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nell'immediatezza del controllo il prestito di euro 3000 da dare alla Polizia, consegnatigli nei pressi della gelateria Fassi dove poi era avvenuta la materiale dazione, non è scalfita in alcun modo dalla versione difensiva volta a valorizzare le contraddizioni delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (sul motivo di recarsi presso la sua abitazione, sulla collocazione degli operanti in casa, sul luogo della gelateria, sull'identità dei poliziotti, su chi avesse eseguito la perquisizione e condotto la trattativa sulla somma di denaro, sulla dazione del denaro), tutte esaminate dalle sentenze di merito e inidonee a destrutturare il nucleo della denuncia. 4.2. Né valgono a minare la valutazione di attendibilità e credibilità di [OSCURATO:PERSONA] le prove contrarie: a) sulla generica onestà della polizia, non esaminate perché estranee ai fatti di causa (l'intercettazione telefonica del 24 aprile 2009, risalente a tre mesi prima della data del commesso reato, e le testimonianze di altri cittadini cinesi, concernenti fatti diversi da quello oggetto dell'imputazione); b) l'annotazione di servizio del 27 luglio 2009 da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di documenti; c) la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, emessa a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, fondata su motivi esclusivamente processuali. 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 5.1. La sentenza impugnata, in piena adesione a quella di primo grado, ha qualificato le condotte delittuose poste in essere dai ricorrenti come concussione in quanto frutto di un'iniziativa concordata dai poliziotti all'esito dell'accertamento presso la sala da gioco non autorizzata della persona offesa, in cui ciascuno aveva dato un preciso contributo alla realizzazione del proposito delittuoso: accompagnando il cittadino cinese presso il proprio domicilio con il pretesto di esibire i documenti di identità e individuarne il domicilio effettivo; perquisendo ingiustificatamente la sua abitazione; trattando sulla somma di denaro da corrispondere per evitare il suo arresto e il sequestro del locale, previa autorizzazione telefonica ad una riduzione della cifra da parte del sostituto commissario [OSCURATO:PERSONA]; consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il denaro presso un amico con il quale si era incontrato presso la gelateria Fassi e facendoselo consegnare.La qualificazione giuridica del fatto si è fondata sull'accertata sproporzione delle pretese formulate dai pubblici ufficiali nei riguardi del privato, rispetto all'indebito vantaggio che questi avrebbe potuto ottenere pagando quanto richiesto. Le sentenze di merito, infatti, hanno ritenuto che anche se l'iniziativa fosse stata presa dalla vittima, che aveva chiesto se potessero bastare 2000 C per lasciarla andare, questa comunque non era frutto di un'offerta libera e spontanea, ma di un grave atto prevaricatorio degli agenti di polizia che l'avevano sottoposta ad una perquisizione illegittima dell'abitazione e comunque avevano implicitamente rappresentato il compimento di altri atti indebiti e pregiudizievoli. Inoltre, a pagina 20, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, aveva escluso la sussistenza di un accordo corruttivo, fondato su un presupposto paritario per il solo essere [OSCURATO:PERSONA] un personaggio di notevole spessore criminale che dunque non poteva essere intimorito dai poliziotti in quanto, al contrario, questi potevano compiere eventuali ritorsioni, proprio in ragione dei loro poteri autoritativi. 5.2. La difesa ha chiesto di riqualificare i fatti ai sensi degli artt. 319-quater o 319 cod. pen. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione (art. 317 cod. pen.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) hanno stabilito una demarcazione chiara. Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua con violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa di subire un danno o evitarlo con la dazioni o la promessa di un'utilità indebita. Il delitto di induzione indebita, invece, si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, avendo margini decisionali più ampi, acconsente alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994). Alla luce di tale orientamento appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti come concussione, e non come induzione indebita o corruzione, come richiesto dal difensore, in ragione dell'effettiva coazione del privato che non aveva affatto privilegiato il pagamento illecito per ingraziarsi la benevolenza degli operanti in una logica negoziale, ma era stato gravemente condizionato dalla prevaricazione degli agenti di polizia e dal timore di ritorsioni e prosecuzione di indebiti atti investigativi di particolare pregnanza quali arresti, perquisizioni e sequestri. 5.3. Del tutto priva di pregio è la censura per cui non sarebbe configurabile la concussione quando la proposta provenga dalla vittima perché dimostrativa di una posizione paritaria. L'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, infatti, può costituire un indice sintomatico dell'induzione o della costrizione, ma non assume di ,per sé una valenza decisiva ai fini del discrimine rispetto ad altre fattispecie, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita o, nei termini indicati, una concussione per costrizione, è la condotta prevaricatrice del pubblico funzionario a cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato che è ben compatibile anche quando sia lui a prendere l'iniziativa (tra le molte Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520). 6.L'ultimo motivo è generico. Premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, i ricorsi si limitano a criticarne il diniego senza confrontarsi con la sentenza che, nel negarle, in assenza di concreti elementi di fatto dimostrativi della doverosità di un ridimensionamento sanzionatorio, ha dato puntualmente conto della valutazione discrezionale operata richiamando la particolare gravità dei fatti commessi da ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso di un'attività di ufficio, nei confronti di un soggetto sottoposto ad indagini. 7. Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si s