CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie inviate in limine; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità quanto al termine per proporre querela di cui all'art. 124 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela); ritenuto che il secondo motivo e il terzo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della provvisionale, sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla corretta quantificazione dell'importo della provvisionale, peraltro non ex se deducibile in Cassazione - Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile, che ha inviato memoria con conclusione e nota spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi che liquida in complessivi C 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] L