CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di furto in ragione della mancata quantificazione della merce sottratta presso il supermercato LIDL è generico per assenza di confronto con la sentenza impugnata (pag. 5) ove sono dettagliatamente indicati i beni oggetto di refurtiva, come precisamente descritti in denuncia querela dal direttore del punto vendita; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge con riferimento alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto, è manifestamente infondato atteso che la Corte di merito ha correttamente posto in luce, sulla scorta delle risultanze fattuali in atti, che la condotta degli imputati non si era limitata alla sottrazione della merce (materialmente realizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) mentre [OSCURATO:PERSONA] attendeva in auto ma, immediatamente dopo, si era estrinsecata, al fine di assicurarsi la refurtiva e di garantirsi l'impunità, in una azione violenta e minacciosa nei confronti di coloro che li avevano inseguiti; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio in motivazione con riferimento alla "aggravante contestata", al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e al diniego della diminuente di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito poiché non risulta indicata quale delle due ritenute aggravanti (l'avere agito in più persone riunite, contestata in fatto, e con l'uso di arma) ed altresì perché il giudizio di prevalenza non era oggetto dei motivi di appello; quanto al diniego della attenuante del lieve danno patrimoniale, la Corte di appello (pag. 2 della sentenza) ha evidenziato il valore non irrisorio della merce sottratta (euro 320), in tal modo applicando correttamente l'orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile e che costituisce un accertamento rimesso al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove immune, come nella specie, da vizi logico-giuridici; considerato che anche il quarto motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e gli illeciti oggetto di precedenti condanne inserite in un provvedimento di cumulo non è consentito in quanto l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen. doveva essere oggetto di motivi nuovi di appello (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'antoni, Rv. 285991 ove si è evidenziata la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di secondo grado e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, Cantone, Rv. 284409); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,