CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, in data 18 novembre 2019, ha parzialmente riformato (previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. in regime di equivalenza e con rideterminazione in mitius della pena) la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto con strappo di una collanina d'oro in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante della minorata difesa in relazione all'età della persona offesa: reato contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 5 settembre 2018, con recidiva qualificata. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Cristea, deducendo quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo/ la ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riguardo al fatto che il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di rito abbreviato subordinato all'acquisizione del documento attestante il risarcimento del danno e all'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso il rito limitandosi all'acquisizione del documento e nulla disponendo in ordine all'esame del [OSCURATO:PERSONA]: erra la Corte di merito, secondo la deducente, circa l'intervenuta sanatoria della nullità legata all'ammissione parziale del rito condizionato, che costituisce invece atto abnorme in quanto costituente esercizio di un potere non attribuito al giudice dall'ordinamento, come tale suscettibile di ricorso per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, sotto la specie del vizio di motivazione e della violazione di legge, la qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo anziché come furto con destrezza: all'uopo vengono richiamate le affermazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe a riferire che la Cristea, avvicinatasi a lui, gli mise le mani al collo "con molta calma"; inoltre risulta in atti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], recatosi in ospedale, risultò non avere riportato la benché minima lesione. 2.3. Con il terzo motiv9 la deducente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, per essa dovendosi intendere il riascolto della persona offesa, che avrebbe dovuto chiarire le circostanze illogiche e incongruenti della vicenda. 2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che invece dovevano essere riconosciute in relazione all'immediata confessione resa dall'imputata, al suo buon comportamento processuale, alle ragioni economiche J che l'hanno spinta al gesto e alla sua condotta collaborativa con le forze dell'ordine, nonché considerando il fatto che i suoi precedenti risalgono nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo della Corte di legittimità, al quale la Corte di merito ha aderito, é affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato (Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 05/12/2017, dep. 2018, M., Rv. 272607; Sez. 6, Sentenza n. 20676 del 13/05/2016, Murgia, Rv. 267320; Sez. 6, Sentenza n. 28895 del 10/06/2009, Rv. 244869). Va invero escluso che possa parlarsi di abnormità, sia perché il vizio denunciato non comporta alcuna stasi o regressione nel giudizio, sia perché esso si configura in relazione a un potere che é riconosciuto all'organo giudicante, sebbene esso sia stato esercitato in modo non corretto. Tanto premesso, nella specie risulta dagli atti che la nullità non é stata denunciata nel corso del giudizio abbreviato e che l'imputata non si é doluta in quella sede dell'ordinanza ammissiva - riferita a una sola delle due integrazioni probatorie richieste dall'imputata -, avvalendosi così degli effetti per lei favorevoli di detta ordinanza, sia in termini di acquisizione probatoria, sia in termini di applicazione della diminuente di pena prevista per il rito: di tal che si configura nella specie l'efficacia sanante dell'art. 183, cod.proc.pen.. In aggiunta a ciò, va considerato che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del comma 5 dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 2919 del 10/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 277799); e nella specie l'integrazione probatoria sulla quale il G.i.p. non ha provveduto (l'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], già sentito nel corso delle indagini preliminari) non risulta essere stata richiesta in relazione ad elementi nuovi e diversi rispetto a quello costituito dalla descrizione della condotta dell'imputata in occasione dell'azione furtiva, di tal che detta richiesta risultava geneticamente affetta da improponibilità. 2. Sono invece manifestamente infondati gli ulteriori motivi di lagnanza. 2.1. Quanto al secondo, é corretta la qualificazione del fatto come furto con i"n4 ,g,,,, atteso che, in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624-bis cod. pen., é una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, Sentenza n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148); nella specie, l'esercizio di violenza sulla res furtiva - al di là delle affermazioni della persona offesa, peraltro non contrastanti con l'esercizio di energia fisica sull'oggetto del furto - é comprovato dal fatto che la catenina é risultata spezzata in prossimità del gancio di chiusura, come precisato nella sentenza impugnata. 2.2. Quanto al terzo motivo, é pacifico che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323); avuto riguardo a quanto già evidenziato circa le acquisizioni probatorie, il motivo di ricorso, oltre a palesarsi manifestamente infondato anche in relazione agli elementi estrinseci in base ai quali la condotta criminosa dell'imputata é stata qualificata come furto con strappo, risulta anche articolato in modo affatto generico, non indicando in alcun modo quali specifici elementi di decisività, idonei a disarticolare l'intero ragionamento probatorio alla base della condanna, avrebbe avuto la nuova deposizione della persona offesa, già sentita a sommarie informazioni. 2.3. Quanto infine al quarto motivo, é noto che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Del resto, é noto che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640); all'uopo, certamente, non possono valutarsi come favorevoli all'imputata le dichiarazioni confessorie della stessa, la quale, per come si legge nella sentenza impugnata, fu inseguita e acciuffata dal figlio della vittima nell'immediatezza del reato e, all'arrivo degli operanti, teneva ancora in mano la croce appesa alla catenina; né vale il generico riferimento al comportamento processuale dell'imputata, o al suo (peraltro doveroso) atteggiamento collaborativo con le forze dell'ordine. Quanto alla presunta risalenza dei precedenti penali, rimane il fatto che in base a tali precedenti é stata riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale a carico della giudicabile; ed é noto che ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono assumere rilievo decisivo i precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu