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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35049/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 5 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione continuata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della colpevolezza dell'imputato e alla pena a questi inflitta, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 5 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della colpevolezza dell'imputato e alla pena a questi inflitta, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris