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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18233/2026

Testo disponibile della fonte

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6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 119/2022 in data 7 marzo2022, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza del creditoreCrespo [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale statuizione.Condivideva, in particolare, la valutazione del primo giudice in ordine alfatto che il credito dell’istante, essendo sorto prima della misura interdittivaNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026antimafia a cui era stata sottoposta la società debitrice, ben avrebbe potutoessere pagato alla scadenza, sottolineando, inoltre, che il mancatoadempimento di un importo assolutamente non elevato era statogiustamente ritenuto valido sintomo di una situazione di insolvenza.Concordava, infine, con la valutazione di insolvenza espressa dal tribunale,tenuto conto che la reclamante aveva un indebitamento superiore a €500.000, vantata crediti verso la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. daconsiderarsi inesigibili, poiché la compagine era stata sottoposta alla misuradel sequestro preventivo antimafia, e la ripresa dell’attività aziendale nonera idonea a influire sui dati negativi evidenziati dal primo giudice.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 28 giugno 2022, prospettando quattro motividi doglianza.Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] eMaria Ripepi non hanno svolto difese.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque ilrigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2120cod. civ., 52 e 57 d. lgs. 159/2011, 5 e 15 l. fall.: il credito per T.F.R. dellavoratore istante era scaduto, stando a quanto previsto dal C.C.N.L.commercio e terziario, a distanza di quarantacinque giorni dalla cessazionedel rapporto, dopo l’applicazione del vincolo giudiziario derivante dallamisura del sequestro preventivo antimafia, quando la società datrice dilavoro non aveva più la disponibilità dei suoi beni per effettuare ilpagamento; tale credito, dunque, non poteva essere valorizzato né perNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026ritenere superato il limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., né aifini di ravvisare la condizione di insolvenza.4.2 Con il secondo mezzo la ricorrente si duole dell’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal rapportoesistente fra il credito dell’istante, scaduto in costanza di vincolo giudiziario,e l’obbligo di verifica che da tale vincolo discendeva, ai sensi degli artt. 52e 57 d. lgs. 159/2011.5.

I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li unisce, risultano inammissibili.I mezzi, infatti, adducono che l’istante avesse agito in forza di un creditoper T.F.R. rispetto a un rapporto di lavoro cessato alla data del 30 settembre2020, disciplinato dal C.C.N.L. commercio e terziario e venuto a scadenzasolo in data 15 novembre 2020, a sequestro di prevenzione già in atto.In realtà la decisione impugnata fa riferimento a un credito per “compensimaturati sino al 30.09.2020” (pag. 2), che, “essendo insorto prima dellamisura di prevenzione di carattere reale e patrimoniale, ben avrebbe potutoessere pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua scadenza” (pag. 6).Le doglianze in esame, quindi, adducono un fatto non solo nuovo rispettoal contenuto della decisione impugnata (quanto all’origine del credito),senza chiarire se una simile questione fosse stata effettivamente etempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame, maaddirittura in contrasto con essa (quanto alla sua esigibilità primadell’applicazione della misura cautelare).

E ovviamente a questa Corte dilegittimità non è dato il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito.Per non dire che la questione non sembra assumere alcuna decisivitànell’economia della sentenza impugnata, al cui interno è stata verificata –Numero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026l. fall., che ai fini della constatazione del ricorrere di uno stato di insolvenza– l’esistenza di un indebitamento superiore a € 500.000, che la societàdebitrice non era in grado di ripianare.6.

Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., che la Corte di merito abbia violato gli artt. 2484 cod.civ. e 5 l. fall., giacché ha valutato la fattispecie utilizzando i criteriapplicabili per le società in liquidazione piuttosto che quelli propri delleimprese pienamente operative ed in continuità aziendale, il cui esameavrebbe dovuto indurre i giudici distrettuali a ravvisare la sostanzialecapacità dell’impresa di produrre beni o servizi con margini di redditività.7.

Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata non ha fatto alcun riferimento al criterio divalutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, ma haconstatato che il mancato adempimento secondo la normalità di un debitodi importo “assolutamente non elevato” era sintomo di una situazione diinsolvenza, sottolineando poi, da un lato, che l’indebitamento era superiorea € 500.000, dall’altro che la ripresa dell’attività non era idonea a “spostare”i dati negativi già evidenziati dal tribunale.La censura in esame è priva del carattere di riferibilità alla decisioneimpugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (v.Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007).Non rimane, quindi, che ricordare come la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum della sentenza impugnata sia assimilabile allamancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod.proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio (cfr. Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).8.

Il quarto motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 d.lgs. 159/2011 e 5 l. fall., in quanto la Corte distrettuale, nonostante che leemergenze processuali fossero tali da dimostrare l’assoluta idoneitàNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’impresa a generare ricavi da destinare all’estinzione dei debiti e adescludere l’insolvenza dell’impresa operativa, ha ravvisato una similecondizione in ragione del credito erariale di € 118.108,72, emerso a seguitodell’istruttoria fallimentare, senza considerare che in costanza di vincologiudiziario-patrimoniale finalizzato alla confisca questo credito restavasospeso nei suoi effetti recuperatori ai sensi dell’art. 50 d. lgs. 159/2011.In ogni caso, la Corte di merito ha omesso di considerare che tale caricotributario era pari a meno del 10% dei pagamenti effettuati dall’impresa neiprimi due mesi del 2022, considerazione che, ove effettuata, avrebbeindotto a escludere l’insolvenza.9.

Il motivo è inammissibile.In realtà la Corte di merito ha ravvisato la condizione di insolvenza dellasocietà debitrice – come detto rispetto al precedente mezzo – prendendo inesame la complessità della situazione in cui versava la società debitrice,ritenendo che la stessa non fosse in grado di far fronte a un indebitamentosuperiore a € 500.000 (di cui i debiti erariali erano solo una parte) anche seaveva ripreso la sua attività.La critica in esame nella sua prima parte manca, quindi, di decisività,appuntandosi solo su una ridotta parte della complessiva esposizionedebitoria della società debitrice; nella sua seconda parte, invece, investe ilmerito della controversia, sollecitandone una riconsiderazione a dispetto deilimiti delle facoltà di controllo di questa Corte.10.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esimeil collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 119/2022 in data 7 marzo2022, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza del creditoreCrespo [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale statuizione.Condivideva, in particolare, la valutazione del primo giudice in ordine alfatto che il credito dell’istante, essendo sorto prima della misura interdittivaNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026antimafia a cui era stata sottoposta la società debitrice, ben avrebbe potutoessere pagato alla scadenza, sottolineando, inoltre, che il mancatoadempimento di un importo assolutamente non elevato era statogiustamente ritenuto valido sintomo di una situazione di insolvenza.Concordava, infine, con la valutazione di insolvenza espressa dal tribunale,tenuto conto che la reclamante aveva un indebitamento superiore a €500.000, vantata crediti verso la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. daconsiderarsi inesigibili, poiché la compagine era stata sottoposta alla misuradel sequestro preventivo antimafia, e la ripresa dell’attività aziendale nonera idonea a influire sui dati negativi evidenziati dal primo giudice.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, pubblicata in data 28 giugno 2022, prospettando quattro motividi doglianza.Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] eMaria Ripepi non hanno svolto difese.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque ilrigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2120cod. civ., 52 e 57 d. lgs. 159/2011, 5 e 15 l. fall.: il credito per T.F.R. dellavoratore istante era scaduto, stando a quanto previsto dal C.C.N.L.commercio e terziario, a distanza di quarantacinque giorni dalla cessazionedel rapporto, dopo l’applicazione del vincolo giudiziario derivante dallamisura del sequestro preventivo antimafia, quando la società datrice dilavoro non aveva più la disponibilità dei suoi beni per effettuare ilpagamento; tale credito, dunque, non poteva essere valorizzato né perNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026ritenere superato il limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., né aifini di ravvisare la condizione di insolvenza.4.2 Con il secondo mezzo la ricorrente si duole dell’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal rapportoesistente fra il credito dell’istante, scaduto in costanza di vincolo giudiziario,e l’obbligo di verifica che da tale vincolo discendeva, ai sensi degli artt. 52e 57 d. lgs. 159/2011.5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li unisce, risultano inammissibili.I mezzi, infatti, adducono che l’istante avesse agito in forza di un creditoper T.F.R. rispetto a un rapporto di lavoro cessato alla data del 30 settembre2020, disciplinato dal C.C.N.L. commercio e terziario e venuto a scadenzasolo in data 15 novembre 2020, a sequestro di prevenzione già in atto.In realtà la decisione impugnata fa riferimento a un credito per “compensimaturati sino al 30.09.2020” (pag. 2), che, “essendo insorto prima dellamisura di prevenzione di carattere reale e patrimoniale, ben avrebbe potutoessere pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua scadenza” (pag. 6).Le doglianze in esame, quindi, adducono un fatto non solo nuovo rispettoal contenuto della decisione impugnata (quanto all’origine del credito),senza chiarire se una simile questione fosse stata effettivamente etempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame, maaddirittura in contrasto con essa (quanto alla sua esigibilità primadell’applicazione della misura cautelare). E ovviamente a questa Corte dilegittimità non è dato il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito.Per non dire che la questione non sembra assumere alcuna decisivitànell’economia della sentenza impugnata, al cui interno è stata verificata –Numero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026l. fall., che ai fini della constatazione del ricorrere di uno stato di insolvenza– l’esistenza di un indebitamento superiore a € 500.000, che la societàdebitrice non era in grado di ripianare.6. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., che la Corte di merito abbia violato gli artt. 2484 cod.civ. e 5 l. fall., giacché ha valutato la fattispecie utilizzando i criteriapplicabili per le società in liquidazione piuttosto che quelli propri delleimprese pienamente operative ed in continuità aziendale, il cui esameavrebbe dovuto indurre i giudici distrettuali a ravvisare la sostanzialecapacità dell’impresa di produrre beni o servizi con margini di redditività.7. Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata non ha fatto alcun riferimento al criterio divalutazione dello stato di insolvenza delle società in liquidazione, ma haconstatato che il mancato adempimento secondo la normalità di un debitodi importo “assolutamente non elevato” era sintomo di una situazione diinsolvenza, sottolineando poi, da un lato, che l’indebitamento era superiorea € 500.000, dall’altro che la ripresa dell’attività non era idonea a “spostare”i dati negativi già evidenziati dal tribunale.La censura in esame è priva del carattere di riferibilità alla decisioneimpugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (v.Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007).Non rimane, quindi, che ricordare come la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum della sentenza impugnata sia assimilabile allamancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod.proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio (cfr. Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).8. Il quarto motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 d.lgs. 159/2011 e 5 l. fall., in quanto la Corte distrettuale, nonostante che leemergenze processuali fossero tali da dimostrare l’assoluta idoneitàNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’impresa a generare ricavi da destinare all’estinzione dei debiti e adescludere l’insolvenza dell’impresa operativa, ha ravvisato una similecondizione in ragione del credito erariale di € 118.108,72, emerso a seguitodell’istruttoria fallimentare, senza considerare che in costanza di vincologiudiziario-patrimoniale finalizzato alla confisca questo credito restavasospeso nei suoi effetti recuperatori ai sensi dell’art. 50 d. lgs. 159/2011.In ogni caso, la Corte di merito ha omesso di considerare che tale caricotributario era pari a meno del 10% dei pagamenti effettuati dall’impresa neiprimi due mesi del 2022, considerazione che, ove effettuata, avrebbeindotto a escludere l’insolvenza.9. Il motivo è inammissibile.In realtà la Corte di merito ha ravvisato la condizione di insolvenza dellasocietà debitrice – come detto rispetto al precedente mezzo – prendendo inesame la complessità della situazione in cui versava la società debitrice,ritenendo che la stessa non fosse in grado di far fronte a un indebitamentosuperiore a € 500.000 (di cui i debiti erariali erano solo una parte) anche seaveva ripreso la sua attività.La critica in esame nella sua prima parte manca, quindi, di decisività,appuntandosi solo su una ridotta parte della complessiva esposizionedebitoria della società debitrice; nella sua seconda parte, invece, investe ilmerito della controversia, sollecitandone una riconsiderazione a dispetto deilimiti delle facoltà di controllo di questa Corte.10. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esimeil collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 19046/2022Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 18233/2026Data pubblicazione 06/06/2026contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente
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