CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6397/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), co n sed e in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: DNGFRC64PlOH501Q ), con domicilio eletto presso lo Studio in Roma, allaVia L. Boccherini n. 3, giusta procura speciale in calceal ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRFMRT73Cl4G062H) ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n.2 1; Avviso di accertamento Ici – Esenzione – Immobile locato a terzi -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5 4 9 7 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Lazio in data 03/08/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento concernente l’ICI per l’anno 2009, ritenendosi esonerata dall’imposta, perché la società conduttrice dell’immobile, cui si riferiva il recupero fiscale, svolgeva attività sportiva senza scopo di lucro. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo solo l’onere delle sanzioni. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che non era ravvisabile il difetto di motivazione dell’avviso e che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 non era applicabile, essendo l’immobile locato a terzi. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esternato le ragioni poste alla base della decisione, essendosi limitata a riportare succintamente la sentenza n. 8870/2016 della Suprema Corte senza indicare le ragioni dell’adesione alla stessa. 1.1. Il motivo è infondato. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art.360 c.p.c. , comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; nn. 21978/2018 e 15010/2020). Tuttavia, quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi - appunto alla motivazione risultante dal provvedimento richiamato, sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (Sez. L, Sentenza n. 13708 del 03/07/2015). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, avendo la CTR dichiarato di uniformarsi alla sentenza n. 8870 emessa dalla Corte di cassazione nel 2016 (a sua volta, riportandone l’ampia massima, secondo cui “In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7rinvia), sicché non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoniriscossi.”). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 1140 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR accertato che l’attività corrispondente ad un diritto reale (e, quindi, il possesso richiesto dall’art. 1 d.lgs. citato ai fini dell’imposta) era esercitata dalla SSD (i.e., dalla [OSCURATO:PERSONA] Dilettantistica a r.l.), mediante lo svolgimento di attività sportiva. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la CTR, nel richiamare a sostegno della decisione la sentenza di questa Corte n. 8870/2016, ha aderito all’orientamento consolidato secondo cuiil diritto all'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente "esentabili", non spetta allorquando si sia in presenza, come nel caso di specie, di una "locazione" del bene ad altro ente (così Cass. n. 12495 del 2014, n. 7395 del 2012, n. 14094 del 2010, n. 3733 del 2010, n. 20557 del 2005, n. 10827 del 2005, n. 142 del 2004). La ragione sostanziale di siffatto orientamento è facilmente individuabile nell'effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l'esercizio di attività "protette"), che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per "una finalità economica produttiva di reddito". Con l’ordinanza n. 11427 del 2005, ad esempio, la Corte di Cassazione ha fondato le sue argomentazioni sulla considerazione che si trattava di un immobile dato in locazione e per il quale, quindi, era ritraibile un reddito, situazione di fatto sintomatica di capacità contributiva che non è stata ritenuta idonea a giustificare l'attribuzione del beneficio; ciò in quanto la percezione del canone da parte del proprietario costituisce l’inequivoca manifestazione di ricchezza e di capacità economica che giustifìca un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica. In quest’ottica, non assumeva rilevanza l’individuazione del possesso in capo alla concedente o alla conduttrice, fermo restando che in relazione a quest’ultima è, sul piano civilistico, configurabile solo una situazione di detenzione, sia pure qualificata (Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 22/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 5952 del 01/07/1996). 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che tra i soggetti beneficiari dell’esenzione Ici devono ricomprendersi le società dilettantistiche senza scopo di lucro, atteso che, con l’espressione “immobili utilizzati”, il legislatore ha inteso riferirsi anche a situazioni che, come la detenzione sulla base di un contratto di locazione ad uso commerciale, non si risolvano nel possesso dell’immobile. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il possesso dell’impianto sportivo si era trasferito al conduttore, in quanto il contratto di locazione commerciale intercorso con la società dilettantistica non era idoneo a trasferire soltanto la mera detenzione dell’immobile. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Va premesso che non è qui in discussione se la conduttrice abbia diritto all’esenzione, ma se ne possa beneficiare la locatrice-proprietaria dell’immobile (nella eventualità, cioè, in cui abbia concesso in locazione a terzi lo stesso), ragion per cui assume valenza secondaria lo stabilire se, con il contratto dilocazione, si trasferisca al conduttore la sola detenzione, o anche il possesso dell’immobile concesso in godimento. Non senza tralasciare che, con i due motivi in esame, la ricorrente incorre in una palese contraddizione, atteso che, con il terzo, assumeche l’esenzione dovrebbe estendersi anche a chi abbia la sola detenzione di un cespite e, con il quarto, sostiene che il contratto di locazione commerciale sarebbe idoneo a trasferire anche il possesso dell’immobile. Ciò debitamente premesso, l'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha introdotto un'esenzione specifica dall'Ici per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici, a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222), e, pertanto, correla l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. L'esenzione dall'imposta è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008). Nessuno di tali requisiti deve ritenersi sussistente. Nel caso di immobile locato rileva, infatti, l'utilizzo a fini di lucro che ne fa la proprietà, a prescindere dall'attività svolta dal conduttore all'interno dell'immobile locato e dal reimpiego delle risorse economiche realizzate (canone locativo), in quanto, trattandosi di attività commerciale, non rientra tra le attività esenti di cui all'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Comunque difetta, nel caso di specie. anche la prova dello svolgimento nell'immobile locato di un'attività non commerciale, dovendo anzi, presumersi il carattere commerciale dell'attività. Del resto, sì come evidenziato da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 del controricorso), l’ente pubblico, a seguito della ordinanza della Corte costituzionale n. 19 del 2007 (che ha fatto, a sua volta, seguito alla pronuncia n. 429/2006 della medesima Consulta), ha apportato delle modifiche al [OSCURATO:PERSONA] nel senso di prevedere l’esenzione solo a favore degli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del dPR n. 917/1968, a condizione che essi utilizzino direttamente l’immobile per lo svolgimento delle attività “protette”. 5.1. Da ultimo, non può neppure essere presa in considerazione la velata censura formulata al termine del ricorso, con la quale sostanzialmente si invoca la disapplicazione delle sanzioni, in quanto, da un lato, non è stata anticipata nella rubrica del motivo attraverso l’indicazione delle norme che in astratto potrebbero reputarsi violate e, dall’altro lato, non è accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali dovrebbe essere accolta (non potendosi all’uopo considerare sufficiente la sintetica, generica e, per certi versi, apodittica considerazione espressa nel ricorso – “appare legittimo disapplicare le sanzioni comminate poiché nella fattispecie sottoposta all’attenzione di codesta Suprema Corte appare evidente che la disciplina normativa da applicare è particolarmente articolata, con coordinamento concettualmente difficoltoso tale da non renderne pacifica l’interpretazione” -). In ogni caso, e con valenza assorbente, va rilevato che, sul punto, la ricorrente difetterebbe di interesse, atteso che la CTP, in accoglimento parziale del ricorso originario della contribuente, aveva escluso l’onere delle sanzioni e l’appello incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile, sicchè sulla relativa questione si è formato il giudicato interno. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore im