CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6986/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. A. SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L ’ AQUILA n. 1205/2019depositata il 10/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.Il 28 giugno 2006 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile adiacente a quello pervenuto in eredità a Ida, Silvio e [OSCURATO:PERSONA] dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], denunziava al Tribunale di Chieti la situazione pericolosa per la stabilità del proprio fabbricato derivante dal loro manufatto. Il Tribunale di Chieti, con provvedimento del 9 ottobre 2007, accoglieva il ricorso per danno temuto e per l’effetto ordinava agli eredi Franchetta di provvedere alla rimozione delle parti pericolanti e alla riparazione e consolidamento del muro posto a confine con l’immobile del Quaglietta, autorizzando quest’ultimo, in caso di loro inottemperanza, a provvedere direttamente, con diritto di ripetere le spese sostenute. Tra aprile e maggio 2008, Quaglietta demoliva per intero il suddetto fabbricato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex artt. 696 e 696bis c.p.c., all’esito del quale, il CTU riteneva illegittima la demolizione dell’immobile perché il Tribunale aveva ordinato l’eliminazione delle sole parti pericolanti del fabbricato e la riparazione ed il consolidamento del muro di confine; quindi, quantificava in € 34.000,00 i danni derivanti agli eredi Franchetta per la perdita dell’immobile, oltre al danno per i beni mobili al suo interno andati distrutti e per il taglio di un oleandro da liquidarsi equitativamente. Terminato l’accertamento tecnico preventivo, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Chieti, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità della demolizione e, per l’effetto, del diritto al ristoro dei danni come quantificati dal CTU o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Nel costituirsi in giudizio, Quaglietta chiedeva il rigetto dell’azione avversaria, sostenendo che la demolizione era avvenuta in conformità sia ai provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dal Comando dei Vigli del Fuoco sia alla decisione giudiziale del 9 ottobre 2007. Il Tribunale, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 522 pubblicata il 28 luglio 2014, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto a pagare la somma di € 34.000,00 a titolo di danni derivanti dalla perdita dell’immobile erroneamente demolito per intero, nonché € 1.000,00 per l’illegittima asportazione dell’oleandro, oltre le spese di giudizio ; m entre, in relazione alla domanda risarcitoria per i beni mobili all’interno del fabbricato demolito, stante la rinuncia dell’attore, dichiarava cessata la materia del contendere. 2. Quaglietta proponeva appello, chiedendo la riforma d ella decisione impugnata, sostenendo, nel primo motivo, di aver correttamente eseguito il provvedimento del Tribunale di Chieti del 9.10.2007, in quanto la demolizione non era stata: (i) né illegittima, avendo interessato un fabbricato che versava in uno stato di totale abbandono, a pericolo di crollo, come attestato dagli atti amministrativi e provvedimenti giudiziali, disattesi dal primo giudice; (ii) né integrale, avendo lasciato integro e consolidato il muro adiacente la proprietà avversaria. Inoltre, nel secondo motivo, censurava la decisione per non aver condannato il convenuto alla refusione delle spese o, quantomeno, per non aver disposto la compensazione parziale in relazione alla domanda risarcitoria per i beni mobili all’interno del fabbricato demolito, per la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia del convenuto. 2.1. La Corte d’appello dell’ Aquila con sentenza n. 1205/2019, depositata il 10 luglio 2019, confermava la decisione del Tribunale, condannando l’appellante alla refusione delle spese processuali, oltre al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2012. Secondo il giudice dell’appello sulla base delle risultanze istruttorie e documentali emergeva l’abuso da parte dell’appellante perchéla demolizione era stata totale ed il provvedimento non indicava la necessità di un’azione così radicale, né la stessa era documentata in atti. A sostegno di tale decisione richiamava la CTU depositata nel giudizio sommario ex artt. 696 e 696bis c.p.c., che aveva concluso per l’illegittimità della demolizione, in quanto lo stato del fabbricato prima della sua distruzione, così come risultava dalla documentazione fotografica e descritto nelle diverse perizie, necessitava di opere tecnicamente riconducibili a lavori di manutenzione straordinaria, con l’eliminazione delle parti pericolanti, ovvero di interventi di recupero che lo avrebbero restituito alla completa disponibilità dei legittimi proprietari”. Concludeva il Collegio, pure sulla base dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che sarebbe stato sufficiente «l’immediata demolizione delle parti pericolanti, nonché la riparazione e consolidamento del muro posto a confine con il fabbricato di proprietà Quaglietta. Secondo la Corte anche in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio non sussisteva alcuna violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la cessazione della materia del contendere comporta sempre la valutazione della soccombenza virtuale e, quindi, della fondatezza della domanda, che nella specie aveva consistenti possibilità di accoglimento, sol che si consideri che il CTU aveva confermato la distruzione dei beni mobili presenti nel fabbricato all’atto della demolizione sulla base dei materiali residui della demolizione depositati sul posto prima che venissero rimossi, circostanza confermata anche dai testi escussi. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo, nel riproporre le medesime doglianze avanzate in appello, si censura la sentenza di secondo grado per “violazione artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione delle risultanze istruttorie – Erronea, omessa valutazione ed interpretazionedegli atti e provvedimenti amministrativi e giudiziali oltre che erronea ed insufficiente motivazione e violazione dell’art.2697 c.c.”. La Corte territoriale avrebbe ritenuto raggiunta la prova del danno del Tavoletta sulla base di una mera ipotesi formulata dal CTU nel procedimento sommario, attribuendo in modo erroneo il relativo onus probandi al Quaglietta, che invece avrebbe adempiuto alla sentenza del Tribunale di Chieti del 9.10.2007. Inoltre, la Corte, in violazione dell’art. 115 c.p.c., non avrebbe posto a fondamento della sua decisione la relazione tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la perizia dell’Ing. Ferri, la prima attestante le pessime condizioni del fabbricato poi demolito e la seconda lo stato di dissesto in cui lo stesso versava. 4.2. Con il secondo motivo si prospetta un “omesso esame ed erronea valutazione di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n.5. Erronea valutazione dell’ordinanza del sindaco di demolizione, ed omesso o erroneo esame della relazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] - settore urbanistica - del 21.1.2000, costituenti prova a valutazione vincolata”. La Corte di appello avrebbe deciso la causa omettendo di considerare l’ordinanza sindacale di demolizione e la relazione tecnica del Comune. 4.3. Con il terzo motivo, si censura “la possibilità di qualificare l’intervento di demolizione di un immobile disposto dal Sindaco e dall’Autorità giudiziaria, come adempimento di un dovere, a tutela dell’incolumità pubblica dal pericolo di crollo, far venir meno l’illiceità della condotta in quanto manca l’antigiuridicità del fatto”. Oggetto di censura, anche qui, è la valutazione della Corte di appello della relazione tecnica comunale e dell’ordinanza sindacale di demolizione, il cui esame sarebbe stato omesso e comunque il loro contenuto sarebbe stato travisato dal Collegio, così come il successivo provvedimento cautelare del Tribunale, non essendosi accorta che la demolizione: i) era avvenuta in ossequio a quanto ordinato, atteso che l’immobile era a pericolo di crollo; ii) non era stata integrale, non avendo abbattuto il muro di confine. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di esaminare le prove testimoniali confermative sia dello stato di dissesto dell’immobile del Tavoletta sia del fatto che detto muronon era stato demolito. 4.4. Con il quarto motivo, si lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. La Corte d’appello, così come già il Tribunale, non facendo corretta applicazione del principio di soccombenza, non avrebbe ravvisato nella fattispecie giusti motivi per compensare, totalmente o parzialmente, le spese di primo grado. 5.Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. quando, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove sancito dall’art. 116 c.p.c., il giudice abbia attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (cfr. Cass., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598, nonché tra le tante, Cass., Sez. lavoro, Ord., 28/07/2023, n. 23110; Cass. , Sez. III, Ord., 25/07/2023, n. 22305; Cass. , Sez. I, Ord., 21/07/2023, n. 21970; Cass. , Sez. III, Ord., 29/05/2023, n. 15082; Cass., Sez. III, Ord., 3/03/2023, n. 6394). Mentre il travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. alla luce di un’interpretazione più ampia della tematica processuale del travisamento oggettivo della prova, è pur sempre necessario che l’errore lamentato dal ricorrente sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito, e che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 37382/2022; Cass. 13918/2022). In assenza, come nella specie , dell ’ allegazione e della dimostrazione di tali, pur indefettibili presupposti, va in questa sede riaffermato il consolidato principio secondo il quale, tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C., con la conseguenza che resta totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14563; Cass. Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111; Cass., Sez. II, Ord., 16/03/2023, n. 7640; Cass. Sez. III, 21/12/2022, n. 37382; Cass. , Sez. III, Ord., 28/11/2022, n. 34920; Cass., Sez. III, 3/05/2022, n. 13918; Cass. , Sez. III, 26/04/2022, n. 12971). Nel caso di specie, le allegazioni e le prove offerte dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici di merito, che per di più correttamente – così escludendosi la fondatezza pure della doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c. – hanno ricostruito i fatti costitutivi della domanda del Quaglietta. In particolare, la Corte territoriale ha respinto il gravame da questi proposto, fondando la sua decisione sugli esiti della ricordata CTU e sulla ricognizione dell’intero materiale probatorio in atti (v. relazioni dei funzionari comunali e dei Vigili del Fuoco di Chieti del 21.1.2000, ordinanza sindacale del 24.1.2000, ordinanza Tribunale del 9.10.2007, perizia ing. Ferri, nonché ordinanza del 9.10.2007), dandone specificatamente atto in motivazione. Tali riscontri sono stati valutati dalla Corte d’appello come significativi della non necessità di demolire per intero il fabbricato del Tavoletta, con conseguente illegittimità dell’azione posta in essere dal Quaglietta (v. pp. 3-4, sentenza n. 1205/2019 della Corte d’Appello dell’Aquila). Una decisione questa che si fonda su una motivazione coerente, logica e non contraddittoria, frutto di un’attenta e complessiva disamina delle risultanze probatorie: ragion per cui non è configurabile la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Sul punto, questa Corte non può non evidenziare come le doglianze del ricorrente si connotano non già in vizi di legittimità, ma in censure di merito, che si risolvono nella mera contrapposizione della sua lettura dei provvedimenti amministrativi e giudiziali a quella accolta nella sentenza impugnata. Lettura che però si fonda su argomentazioni illogiche e insufficienti, non rispondenti neppure al tenore letterale dell’ordinanza del Tribunale di Chieti che, per l’appunto, non ha ordinato la demolizione per intero del fabbricato del Tavoletta, ma “l’immediata demolizione delle parti pericolanti … nonché la riparazione e consolidamento del muro posto a confine con il fabbricato di proprietà Quaglietta”. Simili censure, quindi, inerendo l’operazione di valutazione delle prove riservata, come detto, al giudice di merito, non meritano di essere accolte. Deve quindi concludersi che il giudice di secondo grado non è incorso né in vizi del ragionamento,né in errore di diritto. 5.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili. La censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., nei casi di c.d. doppia conforme, ossia di decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado ovvero di due statuizioni fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non essendo di ostacolo il fatto che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 2226; Cass. , Sez. lav., Ord., 21/07/2023, n. 21943; Cass., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20116; Cass., Sez. Lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass., Sez. II, Ord., 12/06/2023, n. 16552; Cass., Sez. II, Ord., 9/06/2023, n. 16400; Cass., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n. 14441; Cass. , Sez. Lav., 20/04/2023, n. 10691; Cass., Sez. Lav., Ord. 1/03/2023, n. 6169; Cass. Sez. VI - 2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. , Sez. lav., 3/11/2020, n. 24395). La Corte territoriale dell’Aquila ha rigettato il gravame proposto dal Quaglietta per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo, sulla base dello stesso ragionamento, l’illegittimità della demolizione del fabbricato del Tavoletta. Sotto il profilo sostanziale, poi, vengono qui reiterate le censure del primo motivo di ricorso, atteso che il ricorrente si duole della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal Collegio, e prima di lui dal Tribunale, sollecitando, innanzi a questa Corte, una loro rivalutazione, alternativa. Ma simili censure, come rilevato nel superiore motivo, inerendo l’operazione di accertamento riservata al giudice di merito, ne comportano la patente inammissibilità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. III, Ord., 21/07/2023, n. 21972; Cass. , Sez. lav., Ord., 19/07/2023, n. 21242; Cass. , Sez. V, Ord., 13/04/2023, n. 9942; Cass., Sez. I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass., Sez. III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass., Sez. I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass., Sez. I, Ord., 2/02/2022, n. 3246; Cass., Sez. VI-1, Ord., 11/01/2022, n. 596). 5.2. Le doglianze avanzate nel terzo motivo sono evidentemente assorbite dal rigetto dei primi due motivi. 5.3.Parimenti infondato è il quarto motivo sulla regolamentazione delle spese del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere. Sul punto, si deve ribadire, ancora seguendo un consolidato orientamento di questa Corte, il principio secondo cui il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio sulla base della c.d. soccombenza virtuale. Nel farlo, quindi, deve individuare la parte soccombente, anche se solo virtualmente, compiendo una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa (cfr. ex multis Cass., Sez. VI-Lavoro, Ord., 7/03/2023, n. 6697; Cass. , Sez. VI - 2, Ord., 11/08/2022, n. 24714; Cass., Sez. VI - 5, Ord., 6/10/2020, n. 21459; Cass., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234). In tale contesto, del tutto discrezionale è la valutazione di una loro totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. ex plurimis Cass., Sez. III, Ord., 8/06/2023, n. 16310; Cass., Sez. III, 23/05/2023, n. 14234; Cass., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8333; Cass., Sez. I, Ord., 15/12/2022, n. 36820; Cass., Sez. VI-1, Ord., 28/06/2022, n. 20740; Cass., Sez. VI-1, Ord., 3/02/2022, n. 3466; Cass., Sez. VI-Lavoro, Ord., 31/08/2021, n. 23626; Cass., Sez. VI- 3, Ord., 26/11/2020, n. 26912). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha condannato il Quaglietta alla refusione delle spese di lite, sussistendo consistenti possibilità di accoglimento della domanda di risarcimento del Tavoletta, atteso che il CTU, osservando i materiali residui della demolizione, aveva confermato, come già i testi escussi, che erano stati distrutti i beni mobili presenti nel fabbricato (v. p. 35, perizia CTU giudizio sommario, nonché p. 4 sentenza n. 1205/2019 della Corte d’appello dell’Aquila). E neppure rilevano le vicende successive della specifica domanda al riguardo in origine formulata, se del caso pure dovendo farsi riferimento alla soccombenza nel suo complesso. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100 , oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v