CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 18987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];n. 52/RG 35574 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dalla recidiva reiterata, ha presentato ricorso affidato a quattro motivi, contestando l'affermazione di responsabilità (primo motivo), il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (secondo motivo), la mancata esclusione della recidiva (terzo motivo) e la mancata conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva ex art. 20 - bis cod. pen.( quarto motivo). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo è generico in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. Nella sentenza impugnata si argomenta sulla conoscenza in capo all'imputato della qualifica di Pubblico Ufficiale del Malerba posto che costui, benchè in borghese, aveva intimato l'alt e mostrato il tesserino di riconoscimento in dotazione alle forze dell'Ordine (cfr pag. 3 della sentenza). 2.2. Manifestamenti infondati e reiterativi sono il secondo e il terzo motivo, avendo la Corte di appello, succintamente ma congruamente, escluso sia la concedibilità della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen, rappresentando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incitato il complice ad impattare contro l'auto condotta dal Malerba ", proferendo la frase "dall'imbacc"( i.e. dagli addosso), di guisa che il contributo non poteva essere qualificato come marginale , sia la recidiva, essendo la condotta criminis espressione di marcata e accresciuta pericolosità, anche perché realizzata nel periodo di cui il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale (cfr pag. 3). 2.3. La sentenza impugnata ha reso adeguata motivazione anche in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2026. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Anta rdano Ot.[OSCURATO:PERSONA]\ 2 026