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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 14530/2024

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n virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in [OSCURATO:PERSONA], 77; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avversoil decreto n 23/2021, depositato il 25 gennaio 2021, della Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza n. 21601/2019 della Corte di cassazione che aveva annullato il decreto n. 170/2016 della Corte di appello di Potenza con cui era stata rigettata l’opposizione dalla stessa R.G.N. 18385/2021 C.C. 10/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso il diniego del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi della l. n. 89/2001 (avuto riguardo al primo decreto di rigetto n. 80/2016 relativo alla invocata durata irragionevole del processo instaurato dinanzi al TAR Basilicata, siccome durato dal 1998 al 2014), riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Potenza per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, nonché delle spese vive sopportate per tutti i gradi di giudizio (comprese le spese di registrazione dei decreti oggetto di rigetto da parte della stessa Corte di appello nn. 80/16 e 170/16) e delle relative competenze legali dei medesimi procedimenti, ivi incluse quelle relative al giudizio di legittimità e a quello conseguente di riassunzione.

Con decreto n. 23/2021, la Corte di appello lucana così provvedeva: “accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di euro 4.160,00 maggiorata di interessi legali al saldo, oltre alle spese vive del procedimento liquidate in euro 222,17; compensa le spese tra le parti”.

3. Avverso quest’ultimo decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e della Finanze.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis e 3 n. 5 (recte: comma 5) della legge n. 89/2001 nel suo “iter” procedurale in ordine alle somme da riconoscere per l’indennizzo ed alla liquidazione delle spese vive e delle spese da intendersi quali competenze legali anche del procedimento ex l. n. 89/2001, in uno all’errata/omessa motivazione.

In particolare, la ricorrente lamenta che, con l’impugnato decreto collegiale, la Corte lucana non ha legittimamente applicato, senza darne alcuna motivazione, l’incremento – previsto dall’art. 2 - bis, comma 1, della l. n. 89/2001 – della somma (riconosciuta a titolo di equa riparazione) fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 385, comma 3, c.p.c. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulla liquidazione delle spese, o meglio: delle competenze del giudizio di legittimità RG n. 21717/16, del giudizio di opposizione di cui al decreto n. 170/16 della Corte di appello di Potenza RG 25/16 VG oggetto della sentenza n. 21601/19 della Corte di cassazione e delle competenze del giudizio di riassunzione n. [OSCURATO:PERSONA] 539/2019 dinanzi alla Corte di appello di Potenza deciso con decreto n. 23/2021, oggetto del presente ricorso per cassazione, in uno all’errata e/o omessa motivazione.

3. In via pregiudiziale, bisogna farsi carico della questione preliminare sull’errata indicazione nel decreto impugnato del Ministero condannato (Ministero della Giustizia, anziché Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettivamente legittimato passivo e costituitosi anche nella presente sede).

Di tale errore materiale è consapevole la stessa ricorrente (v. deduzioni alle pagg. 9-10 del ricorso).

A tal proposito occorre evidenziare che nel ricorso in riassunzione e nelle conclusioni precisate all’esito del giudizio di rinvio definito con il decreto qui impugnato la P.A. legittimata passiva era stata correttamente indicata nel solo MEF.

Orbene, il collegio ritiene (v. sul punto Cass. n. 4082/2024) che, in effetti, l’errata indicazione del Ministero debitore nel decreto impugnato (si noti, peraltro, che lo stesso MEF, ritualmente costituitosi in questa sede, nulla ha eccepito in proposito) sia conseguenza di mera disattenzione e che, perciò, si può interpretare la condanna come, in realtà, pronunciata a carico del MEF.

4. Ciò premesso, ritiene il collegio che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, il ricorrente non indica nel motivo (pur se deduce genericamente che avesse formulato la relativa richiesta alla Corte di appello) come, (effettivamente) quando e dove avesse invocato l’applicazione degli aumenti percentuali indicati, riconducibili all’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, non costituendo la relativa liquidazione un obbligo per il giudice (adottando la norma il verbo “può”, quale chiara espressione di attribuzione di un potere esercitabile discrezionalmente), ragion per cui – mancando il riscontro che una relativa richiesta fosse stata effettivamente proposta - la Corte territoriale non era tenuta a dare una specifica motivazione in proposito, potendosi, peraltro, implicitamente ritenere che non abbia inteso avvalersi del potere conferitole dalla stessa norma.

5. E’, invece, fondato il secondo motivo dal momento che la Corte di appello avrebbe dovuto – in sede di rinvio - riconoscere tutte le spese vive come dettagliatamente riportate in ricorso, nonché quelle di registrazione per il decreto n. 80/16 e il decreto n. 170/16, oltre a provvedere alla liquidazione delle competenze legali per tutti i pregressi gradi di giudizio (ivi comprese quelle del giudizio di rinvio) in favore della Pagano, non potendosi ritenere come legittime le condizioni che la stessa Corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto di applicare per disporre la compensazione totale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., non sussistendo, in effetti, una portata innovativa dell’ordinanza di annullamento presupposta di questa Corte n. 21601/2019 sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019.

Infatti, la Corte costituzionale, con quest’ultima sentenza, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha recepito e cristallizzato un principio già affermato più volte dalla Corte EDU sulla riconoscibilità dell’indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001 anche in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo della domanda in sede giurisdizionale amministrativa, non costituendo la stessa un mezzo di tutela effettivo idoneo a garantire l’accelerazione dei procedimenti.

Peraltro, per quanto emergente dalla citata ordinanza di questa Corte n. 21601/2019 (con cui era stato accolto il precedente ricorso per cassazione della Pagano), si era ritenuta giusta, già nel giudizio di opposizione avverso il precedente decreto di rigetto n. 80/2016 della Corte di appello lucana del ricorso originario, l’invocazione dell’odierna ricorrente nel richiedere l’ottenimento dell’equo indennizzo almeno fino al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. n. 112/2008), ovvero per la durata irragionevole di sette anni del giudizio amministrativo presupposto (ossia dal 2001 al 2008), previa detrazione del periodo triennale da considerarsi ragionevole per legge.

Ciò avrebbe dovuto imporre alla stessa Corte di appello di liquidare il corrispondente equo indennizzo (potendo, al limite, l’accoglimento solo parziale legittimare, al termine del giudizio, una parziale compensazione delle spese processuali, ma non per l’intero: cfr. Cass.

SU n. 32061/2022) già con il decreto fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte della Pagano definito con la predetta ordinanza di annullamento di questa Corte n. 21601/2019, e non, invece, dichiarare totalmente infondata la legittima pretesa della Pagano.

Dunque, la Corte lucana –oltre a dover riconoscere le ulteriori spese vive richieste e documentate dalla Pagano -non avrebbe potuto, con il decreto ora impugnato, disporre legittimamente l’integrale compensazione tra le parti dell’intero giudizio (nei vari gradi svoltosi), ma, per effetto della fondatezza - quantomeno parziale - della domanda di equa riparazione della Pagano, provvedere nel senso della condanna al pagamento delle relative spese a carico del MEF, fatta salva la valutabilità – in sede di ulteriore rinvio - della possibile compensazione delle stesse ma solo in misura parziale, con accollo della residua parte in capo al medesimo MEF.

6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente spiegate, previa dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, va accolto il secondo nei sensi e nei limiti sopra evidenziati.

Consegue, pertanto, in relazione al motivo accolto, la cassazione dell’impugnato decreto con il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in [OSCURATO:PERSONA], 77; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avversoil decreto n 23/2021, depositato il 25 gennaio 2021, della Corte di appello di Potenza, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza n. 21601/2019 della Corte di cassazione che aveva annullato il decreto n. 170/2016 della Corte di appello di Potenza con cui era stata rigettata l’opposizione dalla stessa R.G.N. 18385/2021 C.C. 10/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso il diniego del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi della l. n. 89/2001 (avuto riguardo al primo decreto di rigetto n. 80/2016 relativo alla invocata durata irragionevole del processo instaurato dinanzi al TAR Basilicata, siccome durato dal 1998 al 2014), riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Potenza per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, nonché delle spese vive sopportate per tutti i gradi di giudizio (comprese le spese di registrazione dei decreti oggetto di rigetto da parte della stessa Corte di appello nn. 80/16 e 170/16) e delle relative competenze legali dei medesimi procedimenti, ivi incluse quelle relative al giudizio di legittimità e a quello conseguente di riassunzione. Con decreto n. 23/2021, la Corte di appello lucana così provvedeva: “accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di euro 4.160,00 maggiorata di interessi legali al saldo, oltre alle spese vive del procedimento liquidate in euro 222,17; compensa le spese tra le parti”. 3. Avverso quest’ultimo decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e della Finanze. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis e 3 n. 5 (recte: comma 5) della legge n. 89/2001 nel suo “iter” procedurale in ordine alle somme da riconoscere per l’indennizzo ed alla liquidazione delle spese vive e delle spese da intendersi quali competenze legali anche del procedimento ex l. n. 89/2001, in uno all’errata/omessa motivazione. In particolare, la ricorrente lamenta che, con l’impugnato decreto collegiale, la Corte lucana non ha legittimamente applicato, senza darne alcuna motivazione, l’incremento – previsto dall’art. 2 - bis, comma 1, della l. n. 89/2001 – della somma (riconosciuta a titolo di equa riparazione) fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 385, comma 3, c.p.c. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulla liquidazione delle spese, o meglio: delle competenze del giudizio di legittimità RG n. 21717/16, del giudizio di opposizione di cui al decreto n. 170/16 della Corte di appello di Potenza RG 25/16 VG oggetto della sentenza n. 21601/19 della Corte di cassazione e delle competenze del giudizio di riassunzione n. [OSCURATO:PERSONA] 539/2019 dinanzi alla Corte di appello di Potenza deciso con decreto n. 23/2021, oggetto del presente ricorso per cassazione, in uno all’errata e/o omessa motivazione. 3. In via pregiudiziale, bisogna farsi carico della questione preliminare sull’errata indicazione nel decreto impugnato del Ministero condannato (Ministero della Giustizia, anziché Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettivamente legittimato passivo e costituitosi anche nella presente sede). Di tale errore materiale è consapevole la stessa ricorrente (v. deduzioni alle pagg. 9-10 del ricorso). A tal proposito occorre evidenziare che nel ricorso in riassunzione e nelle conclusioni precisate all’esito del giudizio di rinvio definito con il decreto qui impugnato la P.A. legittimata passiva era stata correttamente indicata nel solo MEF. Orbene, il collegio ritiene (v. sul punto Cass. n. 4082/2024) che, in effetti, l’errata indicazione del Ministero debitore nel decreto impugnato (si noti, peraltro, che lo stesso MEF, ritualmente costituitosi in questa sede, nulla ha eccepito in proposito) sia conseguenza di mera disattenzione e che, perciò, si può interpretare la condanna come, in realtà, pronunciata a carico del MEF. 4. Ciò premesso, ritiene il collegio che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, il ricorrente non indica nel motivo (pur se deduce genericamente che avesse formulato la relativa richiesta alla Corte di appello) come, (effettivamente) quando e dove avesse invocato l’applicazione degli aumenti percentuali indicati, riconducibili all’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, non costituendo la relativa liquidazione un obbligo per il giudice (adottando la norma il verbo “può”, quale chiara espressione di attribuzione di un potere esercitabile discrezionalmente), ragion per cui – mancando il riscontro che una relativa richiesta fosse stata effettivamente proposta - la Corte territoriale non era tenuta a dare una specifica motivazione in proposito, potendosi, peraltro, implicitamente ritenere che non abbia inteso avvalersi del potere conferitole dalla stessa norma. 5. E’, invece, fondato il secondo motivo dal momento che la Corte di appello avrebbe dovuto – in sede di rinvio - riconoscere tutte le spese vive come dettagliatamente riportate in ricorso, nonché quelle di registrazione per il decreto n. 80/16 e il decreto n. 170/16, oltre a provvedere alla liquidazione delle competenze legali per tutti i pregressi gradi di giudizio (ivi comprese quelle del giudizio di rinvio) in favore della Pagano, non potendosi ritenere come legittime le condizioni che la stessa Corte di appello in sede di rinvio ha ritenuto di applicare per disporre la compensazione totale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., non sussistendo, in effetti, una portata innovativa dell’ordinanza di annullamento presupposta di questa Corte n. 21601/2019 sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019. Infatti, la Corte costituzionale, con quest’ultima sentenza, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha recepito e cristallizzato un principio già affermato più volte dalla Corte EDU sulla riconoscibilità dell’indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001 anche in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo della domanda in sede giurisdizionale amministrativa, non costituendo la stessa un mezzo di tutela effettivo idoneo a garantire l’accelerazione dei procedimenti. Peraltro, per quanto emergente dalla citata ordinanza di questa Corte n. 21601/2019 (con cui era stato accolto il precedente ricorso per cassazione della Pagano), si era ritenuta giusta, già nel giudizio di opposizione avverso il precedente decreto di rigetto n. 80/2016 della Corte di appello lucana del ricorso originario, l’invocazione dell’odierna ricorrente nel richiedere l’ottenimento dell’equo indennizzo almeno fino al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. n. 112/2008), ovvero per la durata irragionevole di sette anni del giudizio amministrativo presupposto (ossia dal 2001 al 2008), previa detrazione del periodo triennale da considerarsi ragionevole per legge. Ciò avrebbe dovuto imporre alla stessa Corte di appello di liquidare il corrispondente equo indennizzo (potendo, al limite, l’accoglimento solo parziale legittimare, al termine del giudizio, una parziale compensazione delle spese processuali, ma non per l’intero: cfr. Cass. SU n. 32061/2022) già con il decreto fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte della Pagano definito con la predetta ordinanza di annullamento di questa Corte n. 21601/2019, e non, invece, dichiarare totalmente infondata la legittima pretesa della Pagano. Dunque, la Corte lucana –oltre a dover riconoscere le ulteriori spese vive richieste e documentate dalla Pagano -non avrebbe potuto, con il decreto ora impugnato, disporre legittimamente l’integrale compensazione tra le parti dell’intero giudizio (nei vari gradi svoltosi), ma, per effetto della fondatezza - quantomeno parziale - della domanda di equa riparazione della Pagano, provvedere nel senso della condanna al pagamento delle relative spese a carico del MEF, fatta salva la valutabilità – in sede di ulteriore rinvio - della possibile compensazione delle stesse ma solo in misura parziale, con accollo della residua parte in capo al medesimo MEF. 6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente spiegate, previa dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, va accolto il secondo nei sensi e nei limiti sopra evidenziati. Consegue, pertanto, in relazione al motivo accolto, la cassazione dell’impugnato decreto con il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione collegiale, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Cort
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