CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocatoAntonino Delfino, che ha chiesto il rigetto del ricorso con il favore delle spese dilite del grado;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ribadivala penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato incendioai danni dell’esercizio commerciale gestito dalla cognata [OSCURATO:PERSONA],manteneva l’applicazione della recidiva reiterata e specifica, escludeva viceversal’aggravante del motivo abietto e confermava conclusivamente la pena(condizionalmente sospesa) già inflitta in primo grado (due anni e sei mesi direclusione).2. L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.Il ricorrente muove dal presupposto che il giudice di primo avessericonosciuto, in suo favore, le attenuanti generiche e le avesse dichiarateequivalenti tanto alla recidiva che all’ulteriore aggravante del motivo abietto.A suo parere, dunque, l’esclusione, in appello, della seconda aggravanteavrebbe imposto la rivisitazione del giudizio di bilanciamento e, all’esito, larideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.La sentenza impugnata si sarebbe indebitamente sottratta al compito,fornendo giustificazioni assertive e meramente apparenti.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversasollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione,cod. proc. pen.Le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di adeguata correlazione con leragioni del decisum.2. Il ricorso, infatti, muove da una premessa fattuale totalmente errata.Il giudice di primo grado non aveva affatto riconosciuto all’imputato lealcun bilanciamento ex art. 69 cod. pen.L’esclusione, in appello, dell’aggravante del motivo abietto non poteva alloracondurre ad alcun rinnovato giudizio comparativo tra circostanze di segno opposto,per la semplice ragione che a residuare dopo detta esclusione, come circostanza,era la sola aggravante costituta dalla recidiva reiterata e specifica.3. Alla luce di ciò, la dosimetria della pena, in appello, risulta all’evidenzacorretta.Il primo giudice era pervenuto a determinare la pena di due anni e sei mesidi reclusione, muovendo dalla pena base di tre anni per il delitto di cui all’art. 423cod. pen., che aveva abbattuto della metà per il tentativo e aumentato di due terziper la recidiva reiterata e specifica e per l’ulteriore aggravante del motivo abietto.Nel calcolare l’aumento per le due aggravanti, il giudice di primo grado avevaesplicitamente applicato il criterio moderatore di cui all’art. 63, quarto comma,cod. pen., nel concorso tra l’aggravante ad effetto speciale (la recidiva reiterata especifica) e l’aggravante ad effetto comune (il motivo abietto), come giusto chefosse (Sez. 5, n. 7574 del 15/01/2019, Bianchi, Rv. 275632-01); e, in tuttaevidenza, non aveva apportato alcun aumento ulteriore per l’aggravante delsecondo tipo (trattandosi di aumento solo facoltativo), essendosi limitatoall’aumento fisso di due terzi imposto, per la prima aggravante, dall’art. 99, quartocomma, cod. pen.L’eliminazione, in appello, dell’aggravante ad effetto comune – che, in primogrado, non aveva inciso in alcun modo sul trattamento sanzionatorio – è rimasta,quindi, necessariamente priva di effetti quoad poenam. L’aumento di pena a titolodi recidiva reiterata e specifica, predeterminato per legge nella misura di due terzi,non poteva essere ridotto, senza che la decisione sfociasse nell’applicazione di unapena illegale.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cortecost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equodeterminare in tremila euro.5. Va infine rigettata la domanda di liquidazione delle spese di rappresentanzae difesa sopportate dalla parte civile nel presente giudizio.La parte civile non ha, infatti, un interesse giuridicamente qualificato adimpugnare, o a resistere all’impugnazione, quando il tema in discussione riguardisoltanto la determinazione della pena in concreto irrogata; tema che attiene alsolo rapporto punitivo tra lo Stato e l’autore del reato e che vede estraneo edindifferente il danneggiato, posto che la regolamentazione della sua situazionegiuridica non è influenzata sotto alcun profilo dal trattamento sanzionatorio inflittoall’imputato giudicato responsabile (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.288799-01, § 8 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, in fine). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la domanda di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesaproposta dalla parte civile.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente