CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze con le quali il GIP del Tribunale di Sulmona lo ha condannato per il reato di furto aggravato e uso indebito di carte di credito; commessi a Pacentro e Sulmona in data 19/6/2016,e la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna per gli analoghi reati commessi a Popoli e Sulmona il 3/7/2017; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee e le condotte determinate dalla stessa ideazione criminosa, consistente nella necessità di reperire il denaro necessario ad acquistare le bevande alcoliche di cui era dipendente; Rilevato che il provvedimento impugnato ha motivato quanto all'assenza di una contiguità temporale e ha evidenziato che i reati risultano essere solo espressione di una volontà e abitualità a delinquere senza che lo stato di alcool dipendenza possa da solo avere autonomo e decisivo rilievo in ordine all'esistenza di un medesimo disegno criminoso (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.