Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 428/1990
ECLI:IT:COST:1990:428
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul
ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed altro ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270
(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente) nella parte in cui non prevede l'immissione, nei ruoli del
personale non docente della scuola, degli esperti negli istituti
tecnici e professionali, privi di titolo di studio valido per il
conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, già docenti di
materie non ricomprese in classi di concorso.
2. - Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il
provvedimento con il quale le era stata negata l'immissione in ruolo
proprio in ragione della ripetuta norma che, secondo
l'interpretazionedell'Amministrazione confortata dal Consiglio di
Stato, consente l'immissione solo per coloro che abbiano insegnato
una materia ricondotta in classi di concorso.
[OSCURATO:PERSONA] remittente ha ravvisato che la disposizione impugnata
si profilerebbe incostituzionale perché irrazionalmente contrastante
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: l'essere o meno una
disciplina ricompresa in classi di concorso non avrebbe, infatti,
rilevanza ontologica tale da incidere sulla qualità della
prestazione dell'insegnante e di conseguenza sulla idoneità dello
stesso ad essere immesso in ruolo.
Sicché sarebbe irragionevole la norma, che viola comunque il
principio di uguaglianza, in quanto i relativi benefici gioverebbero
a taluni gruppi di interessati, non già a tutti coloro che abbiano
svolto un'identica funzione (quella di esperto presso gli istituti
tecnici e professionali).
E ancora, la norma appare contraria anche al principio del buon
andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della
Costituzione, giacché il precetto priva l'Amministrazione stessa
della possibilità di avvalersi dell'opera di elementi già
specificamente qualificati.
3. - Si è costituita la ricorrente, insistendo per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale secondo quanto
considerato dal giudice a quo. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri: l'Avvocatura generale dello Stato osserva
come la figura dell'esperto negli istituti di cui trattasi, per
talune altre materie - soprattutto quelle relative alle lavorazioni -
abbia mantenuto un carattere di atipicità che rende i relativi
esperti estranei ai benefici della richiamata disposizione. Scopo
della normativa è, infatti, l'eliminazione del precariato; la
discriminazione lamentata appare perciò non arbitraria, bensì
aderente a situazioni ben diversificate: adottata, quindi, secondo
razionali criteri anche di buona amministrazione.
1.1 - L'art. 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270 reca misure
intese alla sistemazione degli esperti negli istituti tecnici e
professionali, con la conseguente eliminazione - fine precipuo della
norma - del relativo precariato. In particolare, il quarto comma -
oggetto dell'attuale censura - considera, per gli scopi in parola, la
posizione di coloro, privi di titolo di studio valido e che,
tuttavia, abbiano prestato la loro opera in uno degli insegnamenti
istituzionali, riconducibili cioè, sul piano positivo, a classi di
concorso.
1.2 - [OSCURATO:PERSONA] remittente si duole, peraltro, che la generale
disciplina non sia stata prevista anche nei confronti di quegli
esperti che la loro opera abbiano prestato in attività scolastica,
che si assume identica, ancorché non riconducibile alle menzionate
classi di concorso: sussisterebbe così, infatti, violazione
dell'art. 3 della Costituzione, nonché per l'impossibilità di
utilizzazione di personale qualificato, incidenza sui canoni di buon
andamento, previsti dal successivo art. 97.
2. - La questione non è fondata.
La Corte ha già avuto modo di considerare ed anche assai di
recente (cfr. ord. n. 337 del 1990) che la legge 20 maggio 1982, n.
270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo
dei docenti precari, ma detta, invece, per la loro sistemazione, una
disciplina differenziata. Precipuo riguardo si è avuto, in un
contesto di avveduta eliminazione del precariato, di dar sistemazione
a coloro i quali, per tali intenti volti a conseguire il divieto di
persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali, non
avrebbero più potuto continuare in tale status, fuoriuscendo così,
in conseguenza, dall'ordinamento scolastico.
Ben diversa si prospetta la posizione di coloro chiamati come in
fattispecie (esercitazioni pratiche di trucco) ad attività
esercitativa meramente contingente, originata cioè da valenze
pratico-operative opportune sì, ma tuttavia non tali da aver assunto
una connotazione continuativa nel tessuto delle discipline
scolastiche e nella relativa provvista afferente a classi di
concorso.
Dunque, si tratta di situazioni razionalmente diversificate e
fuori, in ogni caso, dalle finalità della legge, non potendosi
escludere, per quanto rilevato, una continuazione nel tempo dei
relativi compiti.
In definitiva, pertanto, non ravvisandosi incidenza sugli
invocati parametri va dichiarata non fondata la questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270
(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI