CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, n. 252/09/2024, depositata in data 20 marzo2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. La contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Forlì l’intimazione di pagamento n.04520189001959163000, deducendo l’omessa o irrituale notificadelle tre cartelle presupposte (delle quali dichiarava di essere venutaa conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dalNumero registro generale 21998/2024Numero sezionale 3873/2026Numero di raccolta generale 13802/2026concessionario della riscossione) e, nel merito, la prescrizione deiData pubblicazione 12/05/2026crediti.L’agente della riscossione si costituiva depositando, per quantoqui ancora rilevi, documentazione attestante la notifica delle trecartelle presupposte.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza dellenotifiche delle cartelle in quanto eseguita tramite operatore postaleprivato, prima dell’entrata in vigore (agosto 2017) della normativasulla liberalizzazione del settore; dichiarava, quindi, assorbita ognialtra questione.2. L’ADER proponeva appello avverso la sentenza deducendoil vizio di ultrapetizione non avendo la contribuente mai eccepitol’inesistenza delle notifiche delle cartelle perché eseguitedall’operatore privato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaledell’Emilia-Romagna confermava la decisione di prime cure,escludendo il dedotto vizio, poiché la ‘contestazione della inesistenzae/o della nullità delle notifiche deve quindi ritenersi correttamenteproposta, pur nell’ampio spettro delle diverse prospettazioni addottecon il ricorso introduttivo della presente controversia, tenuto contoche dell’avvenuta (invalida) notifica delle cartelle eseguite ad operadi un agente privato la contribuente è venuta a conoscenza soltantosuccessivamente alla costituzione in giudizio dell’Agenzia’ (pag. 2della sentenza). La CTR rilevava, poi, in ogni caso fondata l’eccezionedi prescrizione sollevata dalla contribuente.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’ADER, notificato a controparte, presso il difensoredomiciliatario in secondo grado, e affidato a due motivi. Lacontribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4) c.p.c., l’Ufficio denuncia la violazione e/oNumero registro generale 21998/2024Numero sezionale 3873/2026falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. «per aver i Giudici d’appelloNumero di raccolta generale 13802/2026annullato l’atto impugnato a seguito dell’accertamentoD atda pi ubbulincaazio ne 12/05/2026violazione mai dedotta in giudizio dall’originario ricorrente», ovverodell’inesistenza della notifica delle cartelle in quanto eseguite da unoperatore postale privato (doglianza non proposta dal contribuentenel ricorso originario, né successivamente in corso di causa, dopo ildeposito, da parte dell’Ufficio, della documentazione relativa alladetta notifica).1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte ha già ritenuto che nella censura sullamancata notificazione di una cartella di pagamento possaconsiderarsi ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinentialle modalità di notificazione, senza che sia necessaria l’integrazionedei motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992. Non ènecessario, dunque, che il ricorrente in primo grado, a fronte delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione, relativa allaregolarità del procedimento di notificazione della cartella dipagamento, presentasse memoria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n.546 del 1992, in quanto la contestazione dell’erroneità dellanotificazione secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilitàassoluta del destinatario non integrava un nuovo motivo di ricorsorispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione (Cass.28/12/2023, n. 36305). Il rilievo sulla validità della notificazione,quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone algiudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimentonotificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di unospecifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova(Cass. 25/05/2021, n. 14285; da ultimo, Cass. 04/05/2026 n.12467).1.3. Nella specie, pertanto, avendo la contribuente eccepitonel ricorso di primo grado l’inesistenza della notifica delle cartelle dipagamento, nessun vizio di ultrapetizione sussiste nella pronunciaNumero registro generale 21998/2024Numero sezionale 3873/2026della CTP che ha rilevato l’inesistenza delle notifiche delle cartelle inNumero di raccolta generale 13802/2026quanto eseguita tramite operatore postale privato. Data pubblicazione 12/05/20262. Con il secondo motivo l’ADER lamenta, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 16 del D. Lgs. 546/1992, 4 del D. Lgs. 261/1999 (comemodificato dal D. Lgs. 58/2011) e 140 c.p.c.» per avere la CTRerroneamente affermato l’inesistenza delle notificazioni compiute,eseguite tramite operatori di posta privata, nel periodo intercorrentetra la liberalizzazione parziale e quella totale.2.1. Il motivo è fondato.2.2. È pacifico, nella specie, che le cartelle di pagamento sianostate notificate nell’aprile 2015 e nel gennaio 2017 per il tramite delservizio postale privato [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 5 della sentenza diprimo grado).2.3. Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che il d.lgs. n.261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata conil preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercatointerno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento dellaqualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione delmercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postaleuniversale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli inviiraccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».2.4. Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato ild.lgs. n. 261 del 1999 (art. 4), stabilendo che «per esigenze di ordinepubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del serviziouniversale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo postae di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione dimodificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta dicui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201»2.5. L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suoepilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che haNumero registro generale 21998/2024Numero sezionale 3873/2026espressamente abrogato il d.lgs. n. 261 del 1999, art. 4, conNumero di raccolta generale 13802/2026soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla socieDattàa pPubobslictaezio ne 12/05/2026Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, deiservizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari aisensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti lenotificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del d.lgs.n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindidirsi completata solo a partire dal 10/09/2017 data di entrata invigore della legge n. 124/2017.2.6. Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli dicontestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte conla sentenza n. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato inmotivazione che «a tale stregua, con riferimento alla disciplinaratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riservadella notifica a mezzo posta all'[OSCURATO:PERSONA] (poi società [OSCURATO:PERSONA].p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, cheha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazionedel mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è statasuccessivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli attigiudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codicedella strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999,art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla datadi notifica del verbale di contestazione di cui trattasi».In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli attiamministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice dellastrada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lgs.58/2011.2.7. La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguataa tale orientamento (cfr. Cass. 20/07/2020, n. 15360, e Cass.12/11/2020, n. 25521). La decisione delle Sezioni Unite di questaSuprema Corte (Cass. Sez. U. 10 gennaio 2020, n. 299), secondocui "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadroNumero registro generale 21998/2024Numero sezionale 3873/2026giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20Numero di raccolta generale 13802/2026febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità perD atau ptutbib licgalziio ne 12/05/2026operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato nonevidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e noninesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguitodall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nelperiodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva eil regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile allafattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene allanotifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privatonel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazioneoperata a mezzo del citato d.lgs. n. 58 del 2011, e quella infinecompiutamente attuata con la summenzionata l. n. 124 del 2017 (v.Cass. 18/01/2022, n. 1357).2.8. La CTR, quindi, nel ritenere nella specie inesistente lanotifica delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo operatorepostale privato nel 2015 e a gennaio 2017 non ha tenuto conto deglieffetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principigiurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.3. Il secondo motivo di ricorso va, per tutto quanto esposto,accolto, rigettato il primo; la sentenza di appello va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esameed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,perché proceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti