CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 39800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza con la quale, il 09/05/2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per concorso esterno in associazione mafiosa, è stata annullata, con rinvio, dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 49744 del 07/12/2022. L'associazione di stampo mafioso cui ineriscono, secondo la contestazione, le condotte del Petrillo è rappresentata dal "clan Moccia", suddiviso in distinte articolazioni territoriali e avente un territorio di competenza individuato nelle località di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Cardito, Caivano, Arzano. L'ordinanza annullata valorizzava dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ed intercettazioni telefoniche: in estrema sintesi, come è stato scritto nella sentenza di annullamento, l'assunto rispetto al quale il G.i.p. e il Tribunale del riesame avevano ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza era nel senso che «il Petrillo, pur non stabilmente inserito nel sodalizio criminale, è stato a lungo 'protetto' dal clan Moccia ed avrebbe ricambiato la protezione ricevuta con il periodico versamento di somme di denaro. L'evento del concorso esterno viene in tal modo individuato nell'afflusso di 'maggiore ricchezza' nelle casse del clan». 1.1. La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso ed ha annullato l'ordinanza del Tribunale di riesame, dopo aver svolto alcune considerazioni in diritto circa l'interpretazione corretta del concorso esterno in associazione mafiosa, osservando che «il narrato dei collaboranti non converge verso la identificazione in maniera concreta della tipologia di apporto "verso l'associazione" posto in essere da parte del Petrillo, né su tale aspetto possono dirsi decisivi i contenuti delle captazioni»; sicché risultava incerto o non sufficientemente spiegato «l'inquadramento della relazione economica intervenuta tra il clan Moccia e l'azienda gestita dal ricorrente» nei termini del concorso esterno. 1.2. Con ordinanza resa il 24/01/2023 il Tribunale del riesame di Napoli, a seguito di rinvio, ha confermato l'ordinanza custodiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Petrillo, articolando diversi motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione di legge penale e segnatamente degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., vizio di motivazione.Il Tribunale non si sarebbe attenuto al vincolo del rinvio e sarebbe incorso negli stessi errori da cui era affetta la precedente ordinanza. In particolare, il Tribunale non avrebbe individuato le modalità dell'apporto del ricorrente verso l'organizzazione e non avrebbe identificato il "rafforzamento" del sodalizio che ne sarebbe derivato, in violazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente. Chiamato a determinare il contributo causale del Petrillo, il Tribunale avrebbe in realtà richiamato nuovamente il contenuto delle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sicché ancora una volta non avrebbe chiarito se il Petrillo sia considerato un prestanome del Moccia, o un riciclatore di denaro per suo conto, ovvero se Moccia fosse un suo socio occulto nella [OSCURATO:SOCIETA]; se abbia agito per Moccia o a favore dell'intero clan; se abbia fornito al clan contributi economici sotto forma di regalie in denaro o di materiali edili a titolo gratuito. Il collaboratore Puzio sarebbe stato valorizzato dal Tribunale laddove ha riferito di tre versamenti l'anno, da cinquemila euro l'uno: non si tratterebbe di contributi oggettivamente rilevanti per la conservazione ed il rafforzamento del sodalizio criminale, bensì delle somme per le quali invece il ricorrente si considera vittima di estorsione. Quanto alla relazione economica con il Moccia, il Tribunale avrebbe frettolosamente liquidato i rilievi difensivi e, rivendicando la propria autonomia nel giudizio di merito, non avrebbe assolto all'obbligo derivante dal rinvio. Le contraddizioni tra i collaboratori sarebbero state spiegate apoditticamente con il riferimento al loro scarso grado di istruzione e al linguaggio adoperato, senza esaminare i profili critici, mentre sarebbe scorretta la considerazione del Tribunale secondo la quale la credibilità dei collaboratori dovrebbe derivare dalla circostanza che in altri procedimenti le loro dichiarazioni sono state ritenute attendibili; al contrario, nel presente procedimento sarebbe stato provato il rancore dello Scafuto nei confronti del Petrillo, sintomo di non attendibilità. A titolo esemplificativo delle contraddizioni non spiegate, il ricorrente cita le dichiarazioni dello Scafuto che ha affermato essere Petrillo prestanome o socio di Moccia dagli anni '90, allorché fu collocato dal Moccia stesso a capo di [OSCURATO:SOCIETA]; ciò sarebbe in radicale contrasto con le dichiarazioni di quel collaboratore (D'Angelo) che ha invece parlato di contributi in denaro da parte di [OSCURATO:SOCIETA] al clan di riferimento in cambio di protezione. I collaboratori sarebbero stati smentiti anche laddove hanno riferito della posizione di sostanziale monopolio della [OSCURATO:SOCIETA] nel contesto di riferimento. L'affermazione del Tribunale che collega l'improvvisa ascesa economica della [OSCURATO:SOCIETA] al rapporto illecito tra Petrillo e Moccia sarebbe in contrasto con quanto riferito dal collaboratore Scafuto circa il rapporto tra i due sin dai primi anni '90.Il collaboratore D'Angelo, prima di togliersi la vita, avrebbe ritrattato le proprie dichiarazioni, mentre il collaboratore Puzio sarebbe stato animato esclusivamente dalla prospettiva di riacquistare la libertà. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'illogica valutazione delle intercettazioni. Anche su tale punto il Tribunale non si sarebbe confrontato con i rilievi critici provenienti dalla sentenza rescindente, ed avrebbe attribuito significato accusatorio a conversazioni neutre o addirittura in grado di smentire le dichiarazioni del collaborante Scafuto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla dedotta convergenza di dichiarazioni rese da collaboratori in epoche assai diverse (D'Angelo nel 2008, con successiva ritrattazione, Scafuto nel 2015, Puzio nel 2020). 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al passaggio argomentativo riguardante i rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] del Petrillo e la Momoter, società ritenuta una "cartiera" attraverso le cui fatture Petrillo corrispondeva denaro a Moccia, in contrasto con gli elementi di prova che dimostravano il rapporto reale tra le due società; motivazione che avrebbe illogicamente ritenuto che il clan dei casalesi, cui la Momoter era vicina, fosse a sua volta alleato del clan Moccia, traendone così conferma alle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente. 2.5. Con il quinto motivo si deduce nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., non avendo il Tribunale dato risposta ai rilievi difensivi sul tema dell'individuazione dei beneficiari del contributo del Petrillo a favore di un singolo piuttosto che del clan, e sul tema della genericità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, come pure sull'assenza di contatti telefonici tra Petrillo e Moccia, dato incompatibile con l'ipotesi accusatoria, e sulle azioni intraprese dal Petrillo per il recupero dei propri crediti ed in generale sulla natura delle sue pretese economiche, che lo vedrebbero vittima anziché correo. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., per mancata indicazione della data di commissione del reato: il tempus commissi delicti delle condotte ascritte al ricorrente non sarebbe specificato. 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. non avendo il Tribunale valutato correttamente le esigenze cautelar', che sarebbero non più attuali, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione che dell'inquinamento probatorio: sotto questo ultimo profilo, il Tribunale non avrebbe considerato l'atteggiamento positivo del ricorrente che si sarebbe presentato spontaneamente dal pubblico ministero per fornire i chiarimenti necessari.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, per una nuova valutazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. I primi quattro motivi, che censurano l'ordinanza laddove ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto all'ipotizzato concorso esterno in associazione mafiosa, possono essere trattati congiuntamente e sono tutti infondati. La sentenza rescindente ha ricordato che la condotta del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso; e che la verifica dell'efficacia causale della condotta rispetto a tale finalità deve essere effettuata ex post e deve condurre ad affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche. Il Tribunale del riesame si è attenuto ai principi enunciati ed ha colmato le lacune motivazionali da cui era affetta la precedente ordinanza, con argomenti rispetto ai quali i motivi di ricorso si palesano generici e versati in fatto: da quest'ultimo punto di vista, va ricordato che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Anzitutto il Tribunale del riesame ha colmato la lacuna motivazionale stigmatizzata dalla Corte di cassazione con riferimento alla sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte aveva evidenziato come le dichiarazioni fossero tra loro distanti nel tempo, ed il Tribunale, in modo logicamente non incongruo, ha spiegato come la "non sovrapponibilità" delle dichiarazioni derivi proprio dalla circostanza che ciascun collaboratore ha riferito ciò che aveva appreso, in tempi diversi e in momenti differenti di quella che è stata definita la "escalation" criminale del Petrillo, sicché attraverso dichiarazioni che si riferiscono a momenti diversi della sua storia e del suo rapporto con il clan Moccia è possibile apprezzarne lo sviluppo ed il passaggio da semplice geometra ad imprenditore di riferimento del clan e infine socio di fatto del Moccia (cfr. in particolare pag. 11 dell'ordinanza impugnata). Nel far ciò, il Tribunale ha condivisibilmente preso atto della circostanza che nelle dichiarazioni dei collaboratori possono ravvisarsi delle discrasie, imputabili proprio alla circostanza che si tratta di dichiarazioni rese in tempi diversi, ciascuna da un diverso angolo visuale: il Tribunale, però, ha evidenziato come sul nucleo essenziale del thema probandum, cioè la vicinanza del Petrillo al clan Moccia e il suo contributo all'associazione, le dichiarazioni siano convergenti, e ne ha dato giustificazione non illogica. Da questo punto di vista, occorre osservare che il terzo motivo di ricorso reitera del tutto genericamente la doglianza relativa alla non sovrapponibilità delle dichiarazioni. Non corrisponde al vero che, come sostenuto dal ricorrente, il Tribunale abbia sbrigativamente svalutato le contraddizioni tra i collaboratori attribuendole solo alla povertà del loro linguaggio: piuttosto, il Tribunale ha valorizzato la diacronicità delle dichiarazioni, come si è visto. Così come non corrisponde al vero che il giudice abbia omesso di spiegare quale fosse il ruolo "economico" del Petrillo (come riciclatore, produttore di false fatture etc.): piuttosto, come si evince ancora una volta con chiarezza a pagina 11 dell'ordinanza, il contributo del Petrillo al sodalizio è stato dal Tribunale rinvenuto talora nell'aiuto fornito come riciclatore di assegni, altre volte nella disponibilità ad effettuare sovrafatturazioni, altre volte riconoscendo denaro al Moccia a favore delle famiglie dei detenuti, altre volte investendo denaro sotto le direttive dei vertici del clan. Il primo motivo di ricorso evidenzia alcune presunte contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzitutto pretendendo dalla Corte di cassazione un'inammissibile rivalutazione "in fatto" degli indizi raccolti e, comunque, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale del riesame, che non si è sottratto ad un preciso esame dell'attendibilità di ciascuno dei collaboratori (pagine 12 e seguenti dell'ordinanza). Così, per esempio, quando il ricorso censura la decisione del Tribunale di far derivare il giudizio di attendibilità dello Scafuto dal fatto che in altri procedimenti il collaboratore sia stato giudicato attendibile, o quando lamenta la mancata considerazione del "rancore" che affliggerebbe le sue dichiarazioni, non si confronta con il fondamentale e di per sé sufficiente argomento speso dal Tribunale allorché ha ricavato il giudizio di attendibilità del collaboratore dalla circostanza di essersi autoaccusato di omicidi per i quali non era neppure indagato (pagina 12); né si confronta con le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale laddove ha valorizzato la circostanza che le dichiarazioni siano state rese nel contraddittorio delle parti o ha evidenziato le minacce cui sono stati sottoposti congiunti del dichiarante (pag. 14). Profili di genericità estrinseca affliggono l'intero primo motivo di ricorso, come è evidente verificando le risposte fornite dal Tribunale ai rilievi difensivi: per ogni collaboratore, il Tribunale ha dapprima riepilogato le dichiarazioni ritenute rilevanti e poi dedicato un apposito paragrafo ad argomentare sulle censure difensive, censure che tuttavia il ricorso sostanzialmente ripropone senza confronto con la risposta fornita dal Tribunale. E' il caso, ancora a titolo di esempio, della presunta contraddizione tra il riscontro dell'ascesa economica del Petrillo e la circostanza, riferita dal collaboratore Scafuto, circa l'inizio dell'attività del Petrillo a inizio anni '90: il Tribunale ha chiarito alle pagine 22-23 dell'ordinanza impugnata che gli accertamenti patrimoniali da parte del Gico sono stati operati a partire da una certa data e che ciò non è in contrasto con le dichiarazioni dello Scafuto, semplicemente perché gli accertamenti patrimoniali non coprono il periodo antecedente al 2009. Nemmeno il ricorrente si confronta, limitandosi a reiterare generiche doglianze, con le risposte già fornite dal Tribunale ai rilievi sull'attendibilità del Puzio (pagina 30 dell'ordinanza) o alla censura - ancora una volta riproposta nel ricorso - relativa alle tre elargizioni annue di cui ha parlato il D'Angelo: questione che è stata chiarita in modo non manifestamente illogico dal Tribunale allorché ha osservato (pagine 28-29 dell'ordinanza) che persino i vertici del clan, e non certo solo le vittime delle estorsioni, contribuivano talora alle impellenti necessità di cassa, soprattutto per mantenere le famiglie dei detenuti. Nemmeno il secondo motivo, inerente le intercettazioni, coglie nel segno, ed è anzi proprio attraverso l'esame più completo delle intercettazioni (pagg. 34 e ss. dell'ordinanza impugnata) che il Tribunale, riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori, ha fornito le coordinate per rispondere ai rilievi della sentenza rescindente in ordine alla sussistenza, a livello di gravità indiziaria, del contributo causale dell'azione del Petrillo all'attività del clan. Così, con riferimento alle telefonate da cui si evince che l'interesse economico del Petrillo ad entrare in affari nella gestione dei migranti era stato manifestato in nome e per conto del Moccia (v. telefonate tra Esposito e Muto riepilogate a pagina 35); ovvero con riferimento alle conversazioni dalle quali si evince che la società del Petrillo era a disposizione per sovrafatturazioni tali da consentire di reperire denaro da girare al Moccia (pagg. 36-37). Gli argomenti spesi nel quarto motivo sono palesemente irrilevanti, in quanto non sono stati posti a fondamento dell'ordinanza impugnata: il Tribunale, infatti, ha espressamente chiarito che «indipendentemente dalla gestione dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] ... e la [OSCURATO:SOCIETA]. ... ciò che rileva e che conforta ulteriormente l'ipotesi accusatoria sono le stesse spontanee dichiarazioni rese dall'imputato tese a dimostrare l'assoluta assenza di investimenti sospetti della società [OSCURATO:SOCIETA]. ampiamente sconfessate dalle indagini del Gico» (pagg. 33-34). 2. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La norma che il ricorrente invoca (art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.) stabilisce che «l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'articolo 327 bis». La disposizione parla di «elementi», a carico e a favore dell'imputato (e, ovviamente, della persona sottoposta ad indagini, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. pen.); il precedente comma 2, nelle lettere c) e c bis), usa la medesima espressione «elementi», dei quali l'ordinanza applicativa della misura deve contenere l'autonoma valutazione, ancora una volta a pena di nullità. Si parla di «elementi», dunque, e non di meri argomenti o considerazioni, e l'interpretazione del termine deve essere orientata alla massima prudenza, tenuto anche conto della gravità delle conseguenze che l'omissione dell'adempimento prescritto comporta, vale a dire la nullità dell'ordinanza. Va dunque ribadito il principio secondo il quale la norma appena citata «non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare» (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053, ex multis). Ciò premesso, occorre anzitutto considerare che il Tribunale del riesame ha diligentemente riepilogato tutti gli elementi introdotti dalla difesa (pagine 7-9 dell'ordinanza impugnata), facendo anche espresso riferimento alla difficoltà di decifrazione delle doglianze, tenuto conto del numero delle memorie depositate, dei documenti allegati, delle ripetizioni dei medesimi argomenti in diversi contesti. Si tratta, del resto, di un metodo seguito anche nel ricorso, laddove le medesime doglianze sono sostanzialmente ripetute più volte. Ed infatti, anche nel quinto motivo, qui esaminato partitamente dagli altri solo perché introduttivo di una censura che dovrebbe comportare nullità, si propongono per l'ennesima volta i medesimi rilievi critici. In particolare, come già si è visto nel rispondere ai motivi precedenti, il Tribunale del riesame ha in realtà risposto alle critiche in ordine alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (dedicando un apposito paragrafo dell'ordinanza a ciascun collaboratore ed alla risposta ai rilievi difensivi circa il suo narrato) ed ha chiarito in più passaggi come tutte le operazioni economiche del Petrillo non erano dirette al singolo associato ma al clan (cfr. pagine 11, 27, 29, 37 dell'ordinanza impugnata). Se il Tribunale non ha espressamente menzionato, per confutarlo, l'argomento relativo alla mancanza di conversazioni dirette tra Moccia e Petrillo, è evidentemente perché lo ha considerato irrilevante: valutazione che questa Corte condivide, alla luce delle argomentazioni non manifestamente illogiche esposte dall'ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria relativamente ad una messa a disposizione del Petrillo a favore del Moccia (sicché l'assenza o presenza di contatti telefonici diretti non è, per definizione, argomento decisivo): cfr. pagine 34-43 dell'ordinanza impugnata. 3. Gli ultimi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Il ricorrente richiama l'art. 292, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nella parte in cui richiama il «tempo trascorso dalla commissione del reato» quale elemento che il giudice della cautela deve considerare ai fini del giudizio sulla giustificazione in concreto della misura adottata. Il tempus commissi delicti, con riferimento alle contestazioni ascritte al Petrillo e delle quali il Tribunale del riesame ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza, è chiaramente indicato nel corpo dell'ordinanza impugnata, in rapporto al contributo materiale che è stato ipotizzato nel capo di imputazione provvisorio e che vede il Petrillo accusato di concorso esterno nella sua veste di imprenditore, titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. Ebbene, l'ordinanza ha datato la sua "messa a disposizione" dell'associazione sin dall'inizio dell'attività di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base in particolare delle più risalenti delle dichiarazioni dei collaboratori, ed ha ravvisato l'attualità del suo contributo alla data in cui si sono arrestati gli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza, cioè nel 2019. Inoltre, con specifico riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, nelle ultime due pagine dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha evidenziato come il sodalizio del Moccia sia tuttora operativo e come il ricorrente, definito «da tempo remoto in affari con il clan Moccia» (pag. 43 dell'ordinanza), sia legato da vincoli di natura amicale e di frequentazione oltre che da interessi di natura economica. Lo stesso Tribunale ha considerato come non vi sia prova del «definitivo allontanamento del predetto dall'associazione camorristica» (pag. 44), sicché non vi è la possibilità di vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. e dunque non è possibile né revocare né affievolire la misura custodiale, già commutata da carceraria a domiciliare per ragioni di salute. Il giudizio del Tribunale, ancora una volta, è scevro da vizi logici, mentre le doglianze della difesa sono da un lato meramente reiterative e dall'altro non suffragate da elementi concretamente idonei a dimostrare l'allontanamento definitivo del ricorrente dal sodalizio (posto che la difesa deduce solo una generica disponibilità a farsi ascoltare dal pubblico ministero). Va dunque ricordato e ribadito come l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisca una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (con l'ulteriore corollario, previsto dalla medesima disposizione con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., della presunzione di adeguatezza della misura custodiale). Nondimeno, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi, non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273, ex multis). Nel caso concreto, nessun rilievo può essere mosso all'ordinanza impugnata, che ha motivato in maniera non palesemente illogica sia rispetto alla mancata dimostrazione della dissociazione del ricorrente rispetto al sodalizio, sia rispetto all'attuale operatività del clan di riferimento ed ai rapporti tra questo e il ricorrente, che è ritenuto - a livello di gravità indiziaria - concorrente esterno da decenni e fino ad epoca piuttosto recente. Nemmeno sono stati introdotti elementi specifici, in g