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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 22209/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31858 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. , rappresentat a e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1093/2020 depositat a il 14 maggio 2020 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 Sez.

I–RG 31858/2020 camera di consiglio13.6.2023 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ― Società per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. ha proposto ricorso per cassazione, su sette motivi,avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2020: pronuncia con cui è stato respinto il gravame da essa spiegatoavverso la sentenza del Tribunale di Milano che l’aveva condannataal pagamento di euro 95.675,79, oltre interessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l..

Quest’ultima ha resistito all’impugnazione e ha svolto un ricorso incidentale articolato in otto motivi.

2. ― In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio essendoin corso delle trattative per la definizione di tutte le cause tra essependenti.

3. ― Rep u ta il Collegio che la richiesta vada accolta.

La trattazione del procedimento va quindi differitamediante rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31858 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. , rappresentat a e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1093/2020 depositat a il 14 maggio 2020 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 Sez. I–RG 31858/2020 camera di consiglio13.6.2023 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― Società per [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. ha proposto ricorso per cassazione, su sette motivi,avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2020: pronuncia con cui è stato respinto il gravame da essa spiegatoavverso la sentenza del Tribunale di Milano che l’aveva condannataal pagamento di euro 95.675,79, oltre interessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l.. Quest’ultima ha resistito all’impugnazione e ha svolto un ricorso incidentale articolato in otto motivi. 2. ― In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio essendoin corso delle trattative per la definizione di tutte le cause tra essependenti. 3. ― Rep u ta il Collegio che la richiesta vada accolta. La trattazione del procedimento va quindi differitamediante rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
Sentenza Cassazione n. 22209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris