Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:721
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0837_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2020 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑837/19) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 6 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi – Clausola di standstill – Adesione all’Unione europea»
1.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Modifica successiva avente un impatto sulla portata delle esclusioni – Ammissibilità – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 6, comma 2; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, comma 2)
(v. punti 28‑31)
2.
Adesione di nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri – Protocolli e allegati degli atti di adesione – Assoggettamento al regime giuridico delle disposizioni di diritto primario – Interpretazione delle loro disposizioni alla luce delle disposizioni di diritto derivato adottate allo scopo di applicarle – Inammissibilità
(Atto di adesione del 1985, art. 395 e allegato XXXVI; direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 6, comma 2; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, comma 2)
(v. punto 38)
3.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Presupposti – Esclusioni sufficientemente specificate
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 6, comma 2; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, comma 2)
(v. punti 39‑42)
4.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea – Normativa nazionale entrata in vigore alla data dell’adesione all’Unione – Esclusioni applicabili anche alle spese sostenute ai fini delle operazioni soggette ad imposta – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 6, comma 2; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, comma 2)
(v. punti 43, 44 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro entrata in vigore alla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea, in base alla quale le esclusioni del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese, in particolare, di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi, si applicano anche nel caso in cui è accertato che tali spese sono state effettuate per l’acquisto di beni e di servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta.
(
1
)
GU C 54 del 17.2.2020
.