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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 43576/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale della sentenza in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 dove si è valorizzata l'utilizzazione di vendita on fine, con oggettivo vantaggio conseguente dalla utilizzazione dello strumento della rete a prescindere dalla possibile individuazione del ricorrente); ritenuto che il secondo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss., legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede, atteso che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 — 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 dove si è valorizzata la tipologia di precedenti riferibili al ricorrente e la serrata successione cronologica degli stessi quale sintomo della radicata scelta delinquenziale dello stesso);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale della sentenza in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 dove si è valorizzata l'utilizzazione di vendita on fine, con oggettivo vantaggio conseguente dalla utilizzazione dello strumento della rete a prescindere dalla possibile individuazione del ricorrente); ritenuto che il secondo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss., legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede, atteso che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 — 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 dove si è valorizzata la tipologia di precedenti riferibili al ricorrente e la serrata successione cronologica degli stessi quale sintomo della radicata scelta delinquenziale dello stesso);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,