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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12292/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 12292/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris