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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41652/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure dedotte non affrontano congruamente le argomentazioni posta dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione.

Quanto alle attenuanti generiche non vi erano motivi di meritevolezza del prevenuto (non potendolo essere elementi estrinseci quali la giovane età e le meramente assunte condizioni di vita), e quanto al danno cagionato, i beni oggetto della tentata sottrazione non erano di modico valore economico (tanto che si assume, nel medesimo ricorso, essere prossimi ai cinquecento euro). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, escludeva la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 cod. pen e confermava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure dedotte non affrontano congruamente le argomentazioni posta dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione. Quanto alle attenuanti generiche non vi erano motivi di meritevolezza del prevenuto (non potendolo essere elementi estrinseci quali la giovane età e le meramente assunte condizioni di vita), e quanto al danno cagionato, i beni oggetto della tentata sottrazione non erano di modico valore economico (tanto che si assume, nel medesimo ricorso, essere prossimi ai cinquecento euro). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41652/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris