CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1974
Cassazione n. 32064/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile, con allegata nota spese; considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per una serie di truffe ai danni di assicurazione non sono consentiti in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione, per giunta in base a ragioni differenti da quelle propugnate con l'atto di appello, ove il [OSCURATO:PERSONA] affermava - così la sintesi fattane nella sentenza d'appello e non contestata con il ricorso - di essere stato a sua volta vittima di truffa; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedaisto, in particolare, pag. 9 sugli specifici collegamenti dell'imputato con le singole contrattazioni truffaldine, sulla sua effettiva residenza, sulla sostanziale assenza di contestazione per il capo B di imputazione e sulla inattendibilità della tesi difensiva che pretende di individuare solamente i contraenti - e non l'Assicurazione - come persona offesa delle truffe); considerato perciò che il ricorso si risolve nella formulazione di deduzioni generiche e manifestamente infondate, che conducono l'impugnazione all'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalla parte civile Zurich lnsurance Company ltd. S.p.a. che liquida in complessivi € 2.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso