Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
31 gennaio 2007
Causa T‑236/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Errore manifesto di valutazione – Carenza di motivazione – Diritto di essere sentiti»
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l’esercizio di valutazione
2003.
Decisione:
Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], per l’esercizio 2003 è annullato. [OSCURATO:PERSONA]
è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di motivazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Quando, nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], la commissione paritetica di valutazione menziona
circostanze specifiche tali da rimettere in questione la validità o la fondatezza dell’apprezzamento iniziale del valutatore
o del vidimatore, il valutatore d’appello è tenuto a emettere un parere motivato, vale a dire contenente elementi tali da
rispondere in maniera sufficiente a circostanze specifiche, e non può essere sgravato da tale obbligo facendo un semplice
rinvio implicito alla motivazione iniziale del rapporto di evoluzione della carriera. Tale possibilità avrebbe la conseguenza
di privare di effetto utile tutta la procedura dinanzi alla commissione paritetica di valutazione.
(v. punti 59 e 61)
2.
Tenuto conto del fatto che i valutatori godono della più ampia discrezionalità in relazione ai giudizi formulati sul lavoro
delle persone che essi hanno il compito di valutare, spetta al funzionario che chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione
della carriera provare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.
Un errore del genere esiste per quanto riguarda la valutazione del rendimento di un capo unità operata con riferimento a obiettivi
assegnati sulla base di un aumento di organici alla fine non confermato, qualora tali obiettivi non siano stati ridimensionati
una volta apparso che non si sarebbe proceduto alle assunzioni enunciate.
(v. punti 83, 90 e 92)
Riferimento: Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto
79)