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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 23509/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 08/02/2024 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]!, con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, rideterminando la pena, previa esclusione della contestata recidiva, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 4.000,00 di multa La Corte ha previamente ritenuto fondato il motivo riguardante il riconoscimento della recidiva, atteso che i precedenti del prevenuto erano eterogenei rispetto al fatto contestato, non sussistendo quindi il necessario indice di maggiore pericolosità; la Corte ha altresì rigettato il motivo di appello inerente alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, in considerazione della natura organizzata e non occasionale dell'attività svolta.

Il giudice di appello ha quindi accolto anche il motivo inerente alla dosimetria della pena in relazione all'effettiva gravità del fatto, rideterminando la sanzione nel senso suddetto.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione della legge penale per effetto della mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup..

Ha dedotto che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con le risultanze investigative, dalle quali si evinceva come l'attività fosse, a tutti gli effetti, qualificabile come di "piccolo spaccio", non essendo stato accertato il numero degli assuntori che acquistavano sostanza drogante dall'imputato g né l'entità dei contatti con i fornitori, oltre alla capacità economica necessaria per procurarsi con stabilità la sostanza medesima; con la conseguenza che la condotta, valutati tutti i parametri previsti dall'art.73, comma 5, T.U. stup.(con particolare riferimento al modesto dato ponderale) doveva ritenersi idonea a perfezionare l'ipotesi di lieve entità, non sussistendo un'attività organizzata e non occasionale.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; esponendo , come la mancata applicazione delle stesse fosse stata il frutto di una mera petizione di principio anziché di una valutazione calata nel concreto contesto dei fatti addebitati.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento dell'esame del secondo

2. Va premesso che, vedendosi - in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

3. Ciò posto, in punto di sussistenza dei presupposti astrattamente idonei a concretizzare la fattispecie di lieve entità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che l'art.73, comma 5, T.U. stup. è applicabile in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; in senso conforme, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651, mentre Sez. 3, n. 14220 del 25/02/Z025, Ticconi, in ordine alla nuova formulazione della disposizione, ha specificato che la non occasionalità della condotta costituisce sia elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2C)23, n.159, sia fattore che, unitamente ad altri, concorre ad escludere la lieve entità del fatto).

4. Va quindi ritenuto che le motivazioni dei giudici di merito, pure lette sinotticamente, non abbiano dato conto con adeguata e logica motivazione delle ragioni ostative al disconoscimento dell'ipotesi di lieve entità.

In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato in modo esclusivo il dato quantitativo, atteso che - dai 12,77 grammi di sostanza sequestrata - erano ricavabili 230 dosi medie, senza specificare ulteriori elementi valutabili ai sensi della predetta disposizione e con particolare riferimento alle modalità e alle circostanze dell'azione.

Va rilevato, in ordine al dato quantitativo, in riferimento a precedente specificamente richiamato nel motivo di ricorso e ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, che - secondo l'arresto espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, T.U. stup.; sentenza specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in sequestro, rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l'ambito del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica; pur essendo peraltro stato ulteriormente specificato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, citato, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario - posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

5. Alla luce dei predetti criteri, deve ritenersi che i giudici di merito non si siano adeguatamente raffrontati con i predetti principi in ordine alla tematica della valorizzazione unitaria del dato ponderale e delle circostanze complessive della condotta.

Difatti, il giudice di primo grado ha unicamente valutato un dato ponderale che (richiamando il precedente espresso dalla citata sentenza 45061/2022) non può ritenersi univocamente tale da escludere la fattispecie di lieve entità in assenza di valutazione delle altre circostanze dell'azione, anche in considerazione del dato oggettivo - emergente dallo stesso capo di imputazione - della modestia della controprestazione pattuita con il cessionario (C 50,00).

D'altra parte, la sentenza di appello ha dedotto, sempre in riferimento ai principi citati, l'assunto carattere di attività "organizzata e non occasionale" sulla base delle modalità con le quali era avvenuto lo scambio, caratterizzato da una segnalazione reciproca tra cedente e acquirente - evidentemente finalizzata al perfezionamento della transazione - effettuata mediante l'accensione del display del telefono cellulare.

Peraltro, sotto tale aspetto, la motivazione del giudice di appello appare caratterizzata da un vero e proprio salto logico, avendo lo stesso dedotto il carattere non occasionale e organizzato (e, quindi, sistematico) dell'attività di cessione sulla base del solo modus operandi riscontrato in occasione di un singolo scambio; e dovendosi altresì tenere conto del principio, pure espresso da questa Corte e da riferire evidentemente alla rilevanza del dato ponderale, che la fattispecie del fatto di lieve entità non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale, come desumibile (sul piano sistematico) dalla disposizione contenuta nell'art.74, comma 6, T.U. stup. (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397).

6. In definitiva, le motivazioni dei giudici di merito appaiono carenti nella parte in cui - a fronte di un dato ponderale oggettivamente contenuto e di modalità dell'azione neanche idonee a denotare un modus operandi consolidato e sistematico - hanno escluso l'inquadramento della fattispecie in quella di lieve entità.

Per tali ragioni, con assorbimento dell'esame del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 08/02/2024 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]!, con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, rideterminando la pena, previa esclusione della contestata recidiva, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 4.000,00 di multa La Corte ha previamente ritenuto fondato il motivo riguardante il riconoscimento della recidiva, atteso che i precedenti del prevenuto erano eterogenei rispetto al fatto contestato, non sussistendo quindi il necessario indice di maggiore pericolosità; la Corte ha altresì rigettato il motivo di appello inerente alla mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, in considerazione della natura organizzata e non occasionale dell'attività svolta. Il giudice di appello ha quindi accolto anche il motivo inerente alla dosimetria della pena in relazione all'effettiva gravità del fatto, rideterminando la sanzione nel senso suddetto. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione della legge penale per effetto della mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte territoriale non si sarebbe adeguatamente confrontata con le risultanze investigative, dalle quali si evinceva come l'attività fosse, a tutti gli effetti, qualificabile come di "piccolo spaccio", non essendo stato accertato il numero degli assuntori che acquistavano sostanza drogante dall'imputato g né l'entità dei contatti con i fornitori, oltre alla capacità economica necessaria per procurarsi con stabilità la sostanza medesima; con la conseguenza che la condotta, valutati tutti i parametri previsti dall'art.73, comma 5, T.U. stup.(con particolare riferimento al modesto dato ponderale) doveva ritenersi idonea a perfezionare l'ipotesi di lieve entità, non sussistendo un'attività organizzata e non occasionale. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; esponendo , come la mancata applicazione delle stesse fosse stata il frutto di una mera petizione di principio anziché di una valutazione calata nel concreto contesto dei fatti addebitati. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento dell'esame del secondo 2. Va premesso che, vedendosi - in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò posto, in punto di sussistenza dei presupposti astrattamente idonei a concretizzare la fattispecie di lieve entità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che l'art.73, comma 5, T.U. stup. è applicabile in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; in senso conforme, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651, mentre Sez. 3, n. 14220 del 25/02/Z025, Ticconi, in ordine alla nuova formulazione della disposizione, ha specificato che la non occasionalità della condotta costituisce sia elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2C)23, n.159, sia fattore che, unitamente ad altri, concorre ad escludere la lieve entità del fatto). 4. Va quindi ritenuto che le motivazioni dei giudici di merito, pure lette sinotticamente, non abbiano dato conto con adeguata e logica motivazione delle ragioni ostative al disconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato in modo esclusivo il dato quantitativo, atteso che - dai 12,77 grammi di sostanza sequestrata - erano ricavabili 230 dosi medie, senza specificare ulteriori elementi valutabili ai sensi della predetta disposizione e con particolare riferimento alle modalità e alle circostanze dell'azione. Va rilevato, in ordine al dato quantitativo, in riferimento a precedente specificamente richiamato nel motivo di ricorso e ai fini della valutazione della sussistenza del "fatto lieve", da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, che - secondo l'arresto espresso da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, T.U. stup.; sentenza specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in sequestro, rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l'ambito del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica; pur essendo peraltro stato ulteriormente specificato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, citato, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - eventualmente parametrata su uno specifico ufficio giudiziario - posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). 5. Alla luce dei predetti criteri, deve ritenersi che i giudici di merito non si siano adeguatamente raffrontati con i predetti principi in ordine alla tematica della valorizzazione unitaria del dato ponderale e delle circostanze complessive della condotta. Difatti, il giudice di primo grado ha unicamente valutato un dato ponderale che (richiamando il precedente espresso dalla citata sentenza 45061/2022) non può ritenersi univocamente tale da escludere la fattispecie di lieve entità in assenza di valutazione delle altre circostanze dell'azione, anche in considerazione del dato oggettivo - emergente dallo stesso capo di imputazione - della modestia della controprestazione pattuita con il cessionario (C 50,00). D'altra parte, la sentenza di appello ha dedotto, sempre in riferimento ai principi citati, l'assunto carattere di attività "organizzata e non occasionale" sulla base delle modalità con le quali era avvenuto lo scambio, caratterizzato da una segnalazione reciproca tra cedente e acquirente - evidentemente finalizzata al perfezionamento della transazione - effettuata mediante l'accensione del display del telefono cellulare. Peraltro, sotto tale aspetto, la motivazione del giudice di appello appare caratterizzata da un vero e proprio salto logico, avendo lo stesso dedotto il carattere non occasionale e organizzato (e, quindi, sistematico) dell'attività di cessione sulla base del solo modus operandi riscontrato in occasione di un singolo scambio; e dovendosi altresì tenere conto del principio, pure espresso da questa Corte e da riferire evidentemente alla rilevanza del dato ponderale, che la fattispecie del fatto di lieve entità non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale, come desumibile (sul piano sistematico) dalla disposizione contenuta nell'art.74, comma 6, T.U. stup. (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397). 6. In definitiva, le motivazioni dei giudici di merito appaiono carenti nella parte in cui - a fronte di un dato ponderale oggettivamente contenuto e di modalità dell'azione neanche idonee a denotare un modus operandi consolidato e sistematico - hanno escluso l'inquadramento della fattispecie in quella di lieve entità. Per tali ragioni, con assorbimento dell'esame del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
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